CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40084/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] sostituto procuratore generale della Repubblica, con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data il 5 maggio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano respingeva la richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca del sequestro probatorio della somma di € 49.418,26 depositata su conto corrente e confermava il provvedimento iniziale, assunto inaudita altera parte, ordinando la confisca della somma che il P.M. aveva invocato ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Osservava che il diritto di confiscare e di provvedere sui beni in sequestro non era soggetto a prescrizione, autorizzando in qualsiasi momento l'art. 676 cod. proc. pen. l'intervento sulla confisca e sui beni in sequestro e che non ricorrevano le condizioni della confisca facoltativa che avrebbero impedito al giudice dell'esecuzione di intervenire in esecuzione, ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] soggetto condannato per i delitti di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 il denaro si sarebbe dovuto considerare profitto del reato e si sarebbe, comunque, imposta la confisca che era stata assunta. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo eccepisce, in rito, e in via preliminare: -l'incostituzionalità dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. in relazione al principio di terzietà, scritto nell'art. 111 Cost., dovendo proporsi l'opposizione innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento de plano, con violazione del principio anzidetto. Nel merito: - deduce che al sequestro disposto non aveva fatto seguito la confisca. Nella specie si era maturata la prescrizione del diritto alla confisca, essendo essa un modello finalizzato a realizzare il passaggio della proprietà in capo allo Stato (il diritto si sarebbe estinto ex art. 2946 cod. civ. con il decorso di dieci anni — actio iudicati). n \-A 2 2.2. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità della confisca, essendo stata emessa in un caso di confisca facoltativa. Trattandosi di una misura di sicurezza essa andrebbe applicata dal giudice della cognizione e non dell'esecuzione e può porsi rimedio con l'impugnazione o in fase di esecuzione, solo se obbligatoria, con lo strumento dell'art. 676 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, per l'aspetto relativo all'incostituzionalità dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., in relazione al principio di terzietà del decidente, posto dall'art. 111 Cost. di proporre l'opposizione innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento de plano, è manifestamente infondato. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, è inammissibile in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Fattispecie di opposizione al rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza, di istanza di remissione del debito) (Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959). 3.2. Quanto alla deduzione di merito il ricorrente lamenta che al sequestro disposto non aveva fatto seguito la confisca, con conseguente decorso della prescizione. Il diritto si afferma si estinguerebbe, ex art. 2946 cod. civ., con il decorso di dieci anni, pari a quello dell'actio iudicati. Sulla questione si deve osservare che per la confisca non trova applicazione l'istituto civilistico della prescrizione ordinaria dei diritti. Essa non permette di estendere il relativo "statuto" all'ambito penalistico. Ciò perché la disciplina relativa opera sul terreno dei rapporti interprivatistici e non su quello in cui si estrinseca il cd. ius puniendi statuale. Sia che si costruisca la confisca come acquisto a titolo originario, sia che la si colleghi ad un acquisto derivativo essa ha natura diversa dal diritto civilistico ed è estrinsecazione di un potere statuale, collegato alla categoria della pericolosità sociale e come tale non suscettibile di prescrizione. L'istituto ha carattere e struttura diversa dal diritto tradizionalmente inteso di matrice civilistica e si atteggia come potestà autoritativa al cospetto della quale non opera l'anzidetta causa estintiva. Essa prescrizione in diritto penale ha connotazioni tipiche ed è suscettibile di operare nei soli casi normativamente previsti. Non è, pertanto, suscettibile di operare a fronte di istituti per i quali non sia espressamente contemplata. La deduzione è, dunque, manifestamente infondata. 2. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della confisca poiché sarebbe stata emessa in un caso di confisca facoltativa. Deve osservarsi come la confisca, nella specie, rientra tra i casi di confisca obbligatoria. Si versa, invero, in un caso di confisca ex art. 240-bis, comma 1, cod. pen. che può essere ordinata, oltre che dal giudice che pronuncia condanna, anche dal giudice dell'esecuzione (trattandosi di confisca obbligatoria). In realtà si motiva sulla cd. confisca come profitto del reato, forma di confisca facoltativa, ai sensi dell'art 240, comma 1, cod. pen. che non avrebbe legittimato l'ablazione in fase di esecuzione, essendo ammissibile nella sola fase di cognizione. Il provvedimento impugnato, tuttavia, esclude che il capitale proviene da attività lecite, con la conseguenza che la provvista stessa sul deposito bancario è ritenuta frutto del reato per il quale vi è stata condanna. Nella specie, dunque, la motivazione sulla confisca del denaro deve essere rettificata e la confisca deve essere collegata all'art. 12 sexies prevista dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.). L'avvenuta condanna per uno dei delitti cd. "spia" (e nella specie ricorre l'art 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravato dall'art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) legittima la confisca in questione, emergendo una carenza reddituale lecita per Matranga, tema affrontato dal provvedimento impugnato e con il quale il ricorso non si confronta. Nessun dubbio, dunque, che ai sensi del disposto dell'art. 85-bis d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che opera espresso rinvio all'art. 240-bis cod. pen., era possibile procedere alla confisca disposta, non risultando una condizione reddituale lecita del ricorrente e apparendo, piuttosto, evidente il presupposto di sproporzione che legittima l'ablazione dei beni. 3. Il ricorso va dichiarato, alla luce di quanto premesso, inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de