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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 19001/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36362/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PALERMO n. 1793/2018 depositata il24/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, indicata in epigrafe, che ha respinto il suo appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Palermo che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per PREU relativo all’anno 2009 su apparecchi di divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro privi del nulla osta di cui all’art. 38 comma 5 della l. n. 388/2000.

2. La CTR ha respinto il gravame, depositato il 14.4.2015, osservando che gli apparecchi in questione non erano collegati alla rete telematica, che era applicabile l’art. 110 comma 9 TULPS e che, in contraddittorio tra le parti, era stato accertato che non era possibile effettuare lettura dei dati delle giocate svolte sulla base di programma SCAAMS, cosicché legittimamente si era proceduto alla determinazione dell’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo giornaliero forfettario definito da decreto dell’AAMS secondo quanto previsto dall’art. 39 quater comma 3 d.l. n. 269/2003.

3. Per contro, gli elementi forniti dall’appellante in relazione al diverso ammontare della base imponibile del PREU non erano affidabili perché era «possibile accedere al software del contatore resettando i valori, tramite una specifica password, per come (..) evidenziato dalla stessa perizia SOGEI».

4. Il ricorso si fonda su quattro motivi.

5. Resiste con controricorso l’Agenziadelle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 quater d.l. n. 269/2003 conv. con mod. nella l. n. 326/2003 e dell’art. 110 comma 9 lett. c) TULPS, perché il richiamo all’art. 110 comma 9 lett c) è incongruo in quanto la norma citata non legittima l’attività di accertamento svolta e l’art. 39 quater comma 3 cit. non prevede che la lettura dei dati debba avvenire in un determinato modo e, nello specifico, con ricorso solo al programma SCAAMS.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza.

1.2. Va premesso che l’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e l'art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, ha prev isto, nella versione vigente ratione temporis , che « Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, …».

Il successivo comma 3 stabilisce che «Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni.

In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

1.3. L’art. 110 comma 9, cit., poi, prevede il regime sanzionatorio: «In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzion i: (..) c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio.

La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle c aratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;».

1.4. Trattandosi di apparecchi rientranti tra quelli di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., non collegati alla rete telematica e privi di nulla osta, si applicano le norme sopra citate e, in particolare, l’art. 39 quater comma 3, per ciò che riguarda la determinazione dell’imposta, e l’art. 110 comma 9 nei confronti del soggetto responsabile della violazione; il richiamo a quest’ultima disposizione, quindi, sottolinea soltanto il trattamento sanzionatorio («l’apparecchio non era collegato alla rete telematica per cui andava necessariamente assoggettato alla previsione di cui all’art. 110 comma 9 lett. c)del TULPS»).

1.5. Quanto, poi, alle modalità di accertamento, la CTR non ha affermato la vincolatività del programma SCAAMS, utilizzato dall’Ufficio,ma ha accertato che i dati non erano leggibili : infatti, in contraddittorio tra le parti, era risultato che «non era possibile effettuare la lettura dei dati» e si era p ure acc larato , a seguito di perizia SOGEI, che non era stato «implementato sulla scheda di gioco analizzata, il protocollo di comunicazione tra la scheda, la rete telematica di AAMS e la smart card».

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. perché, mentre la contribuente aveva fornito prova documentale dei dati memorizzati e leggibili, l’Ufficio non aveva dimostrato che quei dati fossero stati alterati ma, nonostante ciò, la CTR aveva comunque proceduto al calcolo del PREU secondo quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 39 quater comma 3 sulla base dell’importo forfettario giornaliero.

2.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

La CTR ha accertato che negli apparecchi di cui trattasi «in ogni momento è possibile accedere al software del contatore resettando i valori, tramite una specifica password, per come risulta evidenziato dalla stessa perizia SOGEI»; si è accertato, cioè, la possibilità, attraverso specifica password, di altera re i dati ; si tratta di un caso di non corretta memorizzazione che giustifica, ai sensi dell’art. 39 quater comma 3, cit., la determinazione induttiva delle somme giocate, perché risulta comunque pregiudicata l’ affidabilità dei dati conservati.

3. Con il terzo motivo si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto in nessuna parte della relazione SOGEI si afferma che sia stato alterato il dato relativo alle somme giocate né si afferma che la contribuente o terzi avrebbero potuto accedere al software resettando i dati.

3.1. Il motivo è inammissibile perché ricorre una ipotesi di c.d.

“doppia conforme”, prevista dall’art. 348 - ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012): il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016).

La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 29222 del 2019), e incombe sulla parte ricorrente – che in questo caso nulla ha dedotto - l’onere di precisare e dimostrare che le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016 ; Cass. n. 5947 del 2023).

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’illegittimità dell’avviso di accertamento perché carente di motivazione.

4.1. Il motivo è infondato perché ricorre rigetto implicito della questione.

È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 24953 del 2020): in questo caso, il rigetto dell’appello, recando la conferma dell’atto impugnato, implica il rigetto implicito della questione relativa al vizio motivazionale dell’atto.

Ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (per tutte, Cass. n. 12131del 2022).

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36362/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 1793/2018 depositata il24/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, indicata in epigrafe, che ha respinto il suo appello contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Palermo che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per PREU relativo all’anno 2009 su apparecchi di divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro privi del nulla osta di cui all’art. 38 comma 5 della l. n. 388/2000. 2. La CTR ha respinto il gravame, depositato il 14.4.2015, osservando che gli apparecchi in questione non erano collegati alla rete telematica, che era applicabile l’art. 110 comma 9 TULPS e che, in contraddittorio tra le parti, era stato accertato che non era possibile effettuare lettura dei dati delle giocate svolte sulla base di programma SCAAMS, cosicché legittimamente si era proceduto alla determinazione dell’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo giornaliero forfettario definito da decreto dell’AAMS secondo quanto previsto dall’art. 39 quater comma 3 d.l. n. 269/2003. 3. Per contro, gli elementi forniti dall’appellante in relazione al diverso ammontare della base imponibile del PREU non erano affidabili perché era «possibile accedere al software del contatore resettando i valori, tramite una specifica password, per come (..) evidenziato dalla stessa perizia SOGEI». 4. Il ricorso si fonda su quattro motivi. 5. Resiste con controricorso l’Agenziadelle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 quater d.l. n. 269/2003 conv. con mod. nella l. n. 326/2003 e dell’art. 110 comma 9 lett. c) TULPS, perché il richiamo all’art. 110 comma 9 lett c) è incongruo in quanto la norma citata non legittima l’attività di accertamento svolta e l’art. 39 quater comma 3 cit. non prevede che la lettura dei dati debba avvenire in un determinato modo e, nello specifico, con ricorso solo al programma SCAAMS. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza. 1.2. Va premesso che l’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e l'art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, ha prev isto, nella versione vigente ratione temporis , che « Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, …». Il successivo comma 3 stabilisce che «Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». 1.3. L’art. 110 comma 9, cit., poi, prevede il regime sanzionatorio: «In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzion i: (..) c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle c aratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;». 1.4. Trattandosi di apparecchi rientranti tra quelli di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., non collegati alla rete telematica e privi di nulla osta, si applicano le norme sopra citate e, in particolare, l’art. 39 quater comma 3, per ciò che riguarda la determinazione dell’imposta, e l’art. 110 comma 9 nei confronti del soggetto responsabile della violazione; il richiamo a quest’ultima disposizione, quindi, sottolinea soltanto il trattamento sanzionatorio («l’apparecchio non era collegato alla rete telematica per cui andava necessariamente assoggettato alla previsione di cui all’art. 110 comma 9 lett. c)del TULPS»). 1.5. Quanto, poi, alle modalità di accertamento, la CTR non ha affermato la vincolatività del programma SCAAMS, utilizzato dall’Ufficio,ma ha accertato che i dati non erano leggibili : infatti, in contraddittorio tra le parti, era risultato che «non era possibile effettuare la lettura dei dati» e si era p ure acc larato , a seguito di perizia SOGEI, che non era stato «implementato sulla scheda di gioco analizzata, il protocollo di comunicazione tra la scheda, la rete telematica di AAMS e la smart card». 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. perché, mentre la contribuente aveva fornito prova documentale dei dati memorizzati e leggibili, l’Ufficio non aveva dimostrato che quei dati fossero stati alterati ma, nonostante ciò, la CTR aveva comunque proceduto al calcolo del PREU secondo quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 39 quater comma 3 sulla base dell’importo forfettario giornaliero. 2.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. La CTR ha accertato che negli apparecchi di cui trattasi «in ogni momento è possibile accedere al software del contatore resettando i valori, tramite una specifica password, per come risulta evidenziato dalla stessa perizia SOGEI»; si è accertato, cioè, la possibilità, attraverso specifica password, di altera re i dati ; si tratta di un caso di non corretta memorizzazione che giustifica, ai sensi dell’art. 39 quater comma 3, cit., la determinazione induttiva delle somme giocate, perché risulta comunque pregiudicata l’ affidabilità dei dati conservati. 3. Con il terzo motivo si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto in nessuna parte della relazione SOGEI si afferma che sia stato alterato il dato relativo alle somme giocate né si afferma che la contribuente o terzi avrebbero potuto accedere al software resettando i dati. 3.1. Il motivo è inammissibile perché ricorre una ipotesi di c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 - ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012): il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016). La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 29222 del 2019), e incombe sulla parte ricorrente – che in questo caso nulla ha dedotto - l’onere di precisare e dimostrare che le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016 ; Cass. n. 5947 del 2023). 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’illegittimità dell’avviso di accertamento perché carente di motivazione. 4.1. Il motivo è infondato perché ricorre rigetto implicito della questione. È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 24953 del 2020): in questo caso, il rigetto dell’appello, recando la conferma dell’atto impugnato, implica il rigetto implicito della questione relativa al vizio motivazionale dell’atto. Ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (per tutte, Cass. n. 12131del 2022). 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d
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