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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 14401/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9543/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 8005156612), elettivamente domiciliato in TERZIGNO, [OSCURATO:PERSONA], 105, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: , che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 7134/2021 depositata il 04/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania sez. di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Casapulla avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, n. 2495/2020, di rigetto del ricorso proposto dal medesimo appellante avverso l’avviso di accertamento per il pagamento di euro 3.402,00 relativo all’IMU per l’anno 2014, n. 356, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato il successivo 05/11/2019, che era stato ingiunto sul presupposto dell’avvenuto consolidamento del 50 per cento della proprietà di un immobile di cui godeva già di usufrutto al 50 per cento, alla morte del padre [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento dell’appello deduceva di aver rinunciato alla eredità, ma la commissione tributaria regionale ha rilevato che l’appellante non risultava tra i soggetti rinunciatari e che, anche laddove vi fosse stata effettivamente rinuncia, tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini della legittimazione passiva, atteso che con il decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA] si era avuto il consolidamento dell’usufrutto a lui riservato.

2. Avverso la suddetta sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il comune intimato.

3. In data 3.5.2024, parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. contenente istanza di rinuncia al ricorso, attestando il pagamento delle debenze previo accordo del piano di rateizzazione e producendo la relativa documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di discussione tra le parti consistenti nella omessa considerazione dell’avvenuta rinuncia all'eredità del defunto padre e nel non essere il ricorrente medesimo un legittimato passivo in virtù di atto di donazione dell'immobile, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 e dell’art. 1, comma 740, legge 27 dicembre 2019 n. 160.

1.1. Il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del motivo per difetto del requisito della autosufficienza, in ragione della mancata indicazione dei motivi di appello su cui si è determinata la C.T.R.

2. Con un secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. , il ricorrente lamenta la motivazione insufficiente ed apodittica in relazione allo specifico punto della controversia afferente all’atto di rinuncia e al l’atto di donazione,in relazione all’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla concludenza del precedente favorevole al contribuente.

2.1. Il controricorrente ha eccepito la infondatezza del motivo, trattandosi di motivazione esplicita e non apparente.

3. Con memoria del 3 maggio 2024, il ricorrente ha prodotto documentazione relativa all’ingiunzione di pagamento n. 2022/112, notificata dal concessionario [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di Casapulla, sulla scorta dell’avviso IMU 2014 n. 356,attestante che ha provveduto a rateizzare il debito e ad ottemperare al versamento dell’intero importo, con il pagamento fino all’ultima rata.

Ha indi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia.

4. Deve quindi farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere e conseguentemente dichiarare l’estinzione del giudizio.

5. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione del comportamento processuale che ha determinato l’esito del giudizio.

6. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9543/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 8005156612), elettivamente domiciliato in TERZIGNO, [OSCURATO:PERSONA], 105, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: , che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 7134/2021 depositata il 04/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania sez. di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata respingeva l’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Casapulla avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, n. 2495/2020, di rigetto del ricorso proposto dal medesimo appellante avverso l’avviso di accertamento per il pagamento di euro 3.402,00 relativo all’IMU per l’anno 2014, n. 356, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato il successivo 05/11/2019, che era stato ingiunto sul presupposto dell’avvenuto consolidamento del 50 per cento della proprietà di un immobile di cui godeva già di usufrutto al 50 per cento, alla morte del padre [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento dell’appello deduceva di aver rinunciato alla eredità, ma la commissione tributaria regionale ha rilevato che l’appellante non risultava tra i soggetti rinunciatari e che, anche laddove vi fosse stata effettivamente rinuncia, tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini della legittimazione passiva, atteso che con il decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA] si era avuto il consolidamento dell’usufrutto a lui riservato. 2. Avverso la suddetta sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il comune intimato. 3. In data 3.5.2024, parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. contenente istanza di rinuncia al ricorso, attestando il pagamento delle debenze previo accordo del piano di rateizzazione e producendo la relativa documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di discussione tra le parti consistenti nella omessa considerazione dell’avvenuta rinuncia all'eredità del defunto padre e nel non essere il ricorrente medesimo un legittimato passivo in virtù di atto di donazione dell'immobile, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 e dell’art. 1, comma 740, legge 27 dicembre 2019 n. 160. 1.1. Il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del motivo per difetto del requisito della autosufficienza, in ragione della mancata indicazione dei motivi di appello su cui si è determinata la C.T.R. 2. Con un secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. , il ricorrente lamenta la motivazione insufficiente ed apodittica in relazione allo specifico punto della controversia afferente all’atto di rinuncia e al l’atto di donazione,in relazione all’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla concludenza del precedente favorevole al contribuente. 2.1. Il controricorrente ha eccepito la infondatezza del motivo, trattandosi di motivazione esplicita e non apparente. 3. Con memoria del 3 maggio 2024, il ricorrente ha prodotto documentazione relativa all’ingiunzione di pagamento n. 2022/112, notificata dal concessionario [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di Casapulla, sulla scorta dell’avviso IMU 2014 n. 356,attestante che ha provveduto a rateizzare il debito e ad ottemperare al versamento dell’intero importo, con il pagamento fino all’ultima rata. Ha indi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia. 4. Deve quindi farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere e conseguentemente dichiarare l’estinzione del giudizio. 5. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione del comportamento processuale che ha determinato l’esito del giudizio. 6. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio. P.Q.M.
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