Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 34117/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13332/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchécontro R.G. 13332/2020 Cron.

Rep.

C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 REVOCAZIONE. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 23333/2019depositata il 19/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di cassazione, con ordinanza 19 settembre 2019, n. 23333, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza 2 maggio 2017, n. 153, della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.

Ha osservato questa Corte che il Fallimento ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata dalla controparte al Curatore fallimentare in data 13 giugno 2017.

La copia notificata, però, non era stata rinvenuta nel fascicolo.

E poiché il ricorso per cassazione era stato notificato in data 11 settembre 2017, calcolando il decorso del termine breve dalla data di deposito della sentenza, lo stesso era da considerare tardivo.

2. Contro la citata ordinanza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., il [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto ritenuto decisivo, ai sensi dell’art. 395, n. 4), del codice di rito.

La parte ricorrente rileva che le date indicate nell’ordinanza sono esatte.

La sentenza della Corte d’appello era stata pubblicata il 2 maggio 2017 e il ricorso per cassazione notificato l’11 settembre 2017.

Nessuna prova risultava della notifica della sentenza d’appello al Curatore fallimentare.

Ne consegue che la Corte di cassazione avrebbe dovuto applicare il termine lungo di sei mesi e ritenere, quindi, il ricorso ammissibile.

2. Osserva la Corte che la parte ricorrente ha evidenziato in memoria che l’ordinanza qui impugnata ha posto a fondamento della decisione di improcedibilità, tra l’altro, la circostanza che la sentenza in quella sede impugnata era stata notificata al Curatore del fallimentoin data 2 maggio 2017, come evidenziato nel ricorso.

Nel corpo di quello stesso ricorso, peraltro, l’odierno ricorrente aveva concluso chiedendo la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, « pubblicata il 2 maggio 2017 e non notificata».

È da rilevare, poi, che il [OSCURATO:SOCIETA]. era costituito , nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza della Corte tarantina, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dall’epigrafe di quella pronuncia.

Ne consegue che, al fine di far decorrere il termine breve per l’impugnazione, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata al difensore costituito.

Ritiene il Collegio, pertanto, che non si possa escludere il verificarsi, in relazione all’ordinanza n. 23333 del 2019, di un’errata percezione di circostanze di fatto rilevanti, il che impone che la decisione del presente ricorso venga rinviata alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte disponeil rinvio alla pu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13332/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchécontro R.G. 13332/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 REVOCAZIONE. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 23333/2019depositata il 19/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, con ordinanza 19 settembre 2019, n. 23333, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza 2 maggio 2017, n. 153, della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Ha osservato questa Corte che il Fallimento ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata dalla controparte al Curatore fallimentare in data 13 giugno 2017. La copia notificata, però, non era stata rinvenuta nel fascicolo. E poiché il ricorso per cassazione era stato notificato in data 11 settembre 2017, calcolando il decorso del termine breve dalla data di deposito della sentenza, lo stesso era da considerare tardivo. 2. Contro la citata ordinanza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., il [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto ritenuto decisivo, ai sensi dell’art. 395, n. 4), del codice di rito. La parte ricorrente rileva che le date indicate nell’ordinanza sono esatte. La sentenza della Corte d’appello era stata pubblicata il 2 maggio 2017 e il ricorso per cassazione notificato l’11 settembre 2017. Nessuna prova risultava della notifica della sentenza d’appello al Curatore fallimentare. Ne consegue che la Corte di cassazione avrebbe dovuto applicare il termine lungo di sei mesi e ritenere, quindi, il ricorso ammissibile. 2. Osserva la Corte che la parte ricorrente ha evidenziato in memoria che l’ordinanza qui impugnata ha posto a fondamento della decisione di improcedibilità, tra l’altro, la circostanza che la sentenza in quella sede impugnata era stata notificata al Curatore del fallimentoin data 2 maggio 2017, come evidenziato nel ricorso. Nel corpo di quello stesso ricorso, peraltro, l’odierno ricorrente aveva concluso chiedendo la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, « pubblicata il 2 maggio 2017 e non notificata». È da rilevare, poi, che il [OSCURATO:SOCIETA]. era costituito , nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza della Corte tarantina, col patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dall’epigrafe di quella pronuncia. Ne consegue che, al fine di far decorrere il termine breve per l’impugnazione, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata al difensore costituito. Ritiene il Collegio, pertanto, che non si possa escludere il verificarsi, in relazione all’ordinanza n. 23333 del 2019, di un’errata percezione di circostanze di fatto rilevanti, il che impone che la decisione del presente ricorso venga rinviata alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte disponeil rinvio alla pu
Sentenza Cassazione n. 34117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris