CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 04947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 184/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Cassino, Via de Nicola n. 162. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1661/2020, pubblicata in data 11.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 184/2021 Numero sezionale 980/2022 Numero di raccolta generale 4947/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cola propone ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza con cui la Corte distrettuale di Napoli, respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Scotto di [OSCURATO:PERSONA], Scotto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Scotto di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha liquidato le spese di lite in € 6600,00 per il primo grado e in € 3100,00 per il secondo grado, con attribuzione al ricorrente, difensore delle appellanti dichiaratosi antistatario. Resistono con controricorso Ernesto e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. Angelo e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, poiché notificato alla parte personalmente, presso il domiciliatario, anziché al difensore munito di procura. Il vizio, che da luogo a nullità e non ad inesistenza della notifica, deve ritenersi sanato dal deposito della memoria illustrativa da parte della ricorrente, che ha con ciò dimostrato che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l'atto notificato (Cass. 3455/2007; Cass. 908/2005; Cass. 8166/2001; Cass. 3796/2001). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 184/2021 Numero sezionale 980/2022 Numero di raccolta generale 4947/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. 2 e 4 D.M. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., lamentando che la Corte distrettuale abbia liquidato, a titolo di spese processuali di primo e secondo grado, importi inferiori ai minimi tabellari, senza – inoltre - riconoscere l’aumento del 30% in caso di difesa di più parti. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 n. 1 bis c.p.c. La ricorrente – quale difensore dichiaratosi antistatario - non è legittimato ad impugnare la pronuncia sulle spese, né a contestare la congruità della liquidazione. Questa Corte ha già affermato che il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguardi la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare. Difatti, l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, a impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista (cfr. da ultimo, Cass. 6481/2021; Cass. 27166/2016; Cass. 4378/1985; Cass. 865/1982). La ricorrente poteva dolersi solo dell’eventuale mancanza della pronuncia di distrazione. Ogni altra contestazione doveva esser sollevata dalle parti del processo di merito. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 184/2021 Numero sezionale 980/2022 Numero di raccolta generale 4947/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C