CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 agosto 2023
Cassazione n. 24004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023Data pubblicazione 07/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*AMMINISTRAZIONE* ** CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7979/2022 * proposto da* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentatoe difeso dall avvocato * * *come da procura speciale in atti. ricorrentecontro* * in persona del tutore p.t. elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * N. 3 presso lo studiodell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * * che lorappresenta e difende come da procura speciale in atti. controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] intimatoavverso l ORDINANZA della CORTE D APPELLO di PERUGIA n.538/2021 depositata il 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1. * * nato nel 1929 ha proposto ricorso percassazione con sei mezzi avverso il decreto della Corte di appello diPerugia che ha confermato l apertura della amministrazione disostegno in favore dello stesso odierno ricorrente che aveva vistonominata quale amministratrice di sostegno l avvocatessa ** Il figlio * * in persona del tutore p.t.avvocatessa * * in quanto interdetto giudiziale afflitto dagravi disabilità ha replicato con controricorso illustrato conmemoria. L avvocato * * tutore di * *all epoca della proposizione del ricorso per la nominadell amministratore di sostegno a beneficio di * * èrimasto intimato.La Corte d appello innanzi tutto ha ravvisata la legittimazionea promuovere la procedura a tutela degli interessi patrimonialidell interdetto e ha ritenuto che la chiusura in senso negativo di unaprecedente procedura non ostacolasse un nuovo esame dellasituazione non essendosi formato sul punto alcun giudicato edovendo essere presi in considerazione i fatti accadutisuccessivamente.Ha quindi ritenuto sussistenti le esigenze richieste perl applicazione di detta misura.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023Invero all esito dell istruttoria era emerso che * avevaData pubblicazione 07/08/2023compiuto un cospicuo atto di disposizione in favore di ** per l importo di oltre euro 210.000 00= che apparivasproporzionato rispetto all obbligo morale di occuparsi di lui chequesta si era assunta e che era considerato pregiudizievole sia per ilbeneficiando sia per il figlio interdetto privo di redditi propri enecessitante di cure per sopperire alle quali faceva conto sulpatrimonio paterno. A ciò si aggiungeva che la CTU svolta sullapersona di * a cura del dott. * datata 16/9/2021 avevafatto emergere una situazione di fragilità psichica tale da ridurre lacapacità di autodeterminazione e da renderlo assoggettabile allepressioni di soggetti terzi oltre la fragilità fisica derivante dallemolteplici patologie sofferte e per l età avanzata cui si collegava unevidente continuo ed inarrestabile declino cognitivo.CONSIDERATO CHE2.1. I sei motivi di ricorso possono così essere riassuntiI Violazione e/o errata applicazione degli artt.406 e 417 c.c.carenza di legittimazione attiva del richiedente avvocato *non rientrando nel novero dei soggetti previsti dall art.406 c.c. epotendo il tutore compiere in autonomia solo atti di ordinariaamministrazione.II Violazione e/o errata applicazione dell art. 374 n. 5 c.c.carenza di legittimazione processuale dell avvocato * peravere promosso il giudizio senza l autorizzazione del giudice tutelare.III * del ricorso per violazione del divieto del nebis in idem rebus sic stantibus giacché sussisteva un giudicato ederano assenti motivi nuovi per l avvio dell azione.IV Violazione e/o falsa applicazione dell art.404 c.c. conspecifico riferimento alla valutazione del presupposto dell incapacitàdeducendo l insussistenza dei presupposti per l applicazione dellamisura dell amministrazione di sostegno.3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023V * erronea o illogica motivazione su un punto dellaNumero di raccolta generale 24004/2023decisione deducendo la non corretta lettura degli atti istrDuattat opurbib leica z io ne 07/08/2023segnatamente delle due CTU le cui conclusioni non sarebberocorrispondenti con quanto riportato nella decisione.VI Violazione e/o errata applicazione dell art.112 c.p.c. riferitaall impugnazione di un secondo decreto con il quale il giudice tutelarenon aveva autorizzato l adempimento della donazione per carenza dilegittimazione del donante.3. Il ricorso è infondato e va rigettato.4.1 Il primo ed il secondo motivo da trattare congiuntamenteper connessione sono infondati.4.2. * tutto va confermato il principio secondo il quale iltutore può compiere in nome e per conto dell interdetto anche unesigenze di protezione sicché la designazione di un curatorespeciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutoreed il rappresentato non evincendosi dal sistema una generale etassativa preclusione al compimento di atti di straordinariaamministrazione da parte del rappresentante legale dell incapace * n. 14669 del 06/06/2018 va osservato che nel caso inesame nessuna situazione di conflitto di interessi è stataprospettata nemmeno in fase di merito.4.3. Va quindi osservato che ai sensi del combinato dispostodi cui agli artt. 406 e 417 c.c. e degli artt. 712 e ss. c.p.c. il ricorsoper l istituzione dell amministratore di sostegno può esserepromosso – tra gli altri soggetti – dai parenti entro il quarto gradotra i quali rientra il figlio ed è un procedimento di volontariagiurisdizione.4.4. Nel presente caso il procedimento è stato promosso dalfiglio * interdetto giudiziale che ha agito tramite il tutoreper l apertura dell amministrazione di sostegno promossa ex art. 407c.c. a beneficio del padre e l avvio di tale procedimento non rientra4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023nei giudizi per i quali il tutore deve conseguire l autorizzazione delData pubblicazione 07/08/2023giudice tutelare ex art.374 n.5 c.c. oggi ex art.374 n.9 c.c. perchéla necessità di detta autorizzazione è esclusa ove il giudizio siaproposto “… per ottenere provvedimenti conservativi.”.In proposito va rilevato che a seguito di accertamento di fattola Corte di appello ha affermato che il patrimonio di * *costituisce l unica fonte di sostentamento per il figlio interdetto e chedetto accertamento non è stato censurato per omesso esame di unfatto decisivo né smentito da differenti emergenze istruttorie talenon potendosi ritenere la mera deduzione in ricorso confliggentecon quanto affermato dalla Corte di merito che *disporrebbe di comprovate risorse economiche fol.10 del ric. .4.5. La decisione impugnata risulta pertanto conforme a dirittosulla scorta di due concorrenti elementi.Il primo va individuato nella natura del procedimento perl apertura dell amministrazione di sostegno che si inscrivenell ambito della volontaria giurisdizione stante l insussistenza delpassaggio in giudicato la revocabilità del provvedimentol inapplicabilità del principio del ne bis in idem la mancanza di unapubblica udienza di istruzione e la forma del provvedimento finaleche persegue la finalità di assistenza e di protezione del beneficiandoin misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi neconsegue che esso non è sussumibile nella fattispecie di “giudizio”retraibile dalla complessiva lettura dell art.374 c.c. che circoscrivecon puntualità le attività del tutore soggette ad autorizzazione tracui le iniziative giudiziarie tra quelle a contenutoeconomico/patrimoniale.Il secondo che ha come punto di osservazione il soggetto nel cuiinteresse è stata presa l iniziativa giudiziaria e cioè l interdetto ècostituito dalla concreta anche se mediata finalità conservativa delpatrimonio del padre quale obbligato alla cura ed assistenzadell interdetto e quindi preordinata al mantenimento delle risorse5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023economiche di quest ultimo e in quanto tale assistita ex lege da unaData pubblicazione 07/08/2023valutazione positiva proprio ex art.374 c.c. cfr. * n.2892/1971 .4.6. Pertanto va affermato il seguente principio«In tema di amministrazione di sostegno nell ipotesi in cui ilprocedimento di nomina dell amministratore di sostegno ex artt. 406e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c. sia promosso a iniziativa dell figliointerdetto dell amministrando il cui patrimonio costituisce l unicafonte di sostentamento del primo è legittimato all azione il tutoredell incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione delgiudice tutelare ex art.374 n.5 ora 9 c.c. perché il ricorsopersegue oltre che la finalità di assistenza e di protezione delbeneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze diquesti anche in via mediata la funzione conservativa delpatrimonio del genitore onerato di provvedere alla cura eall assistenza morale e materiale del figlio interdetto e quindi risultapreordinata al mantenimento della consistenza delle risorseeconomiche dell incapace in linea con la previsione di cui all art.374c.c.”.5.1. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratiodecidendi e non la censura pertinentemente sostanzialmentesollecitando una inammissibile rivalutazione del merito.5.2. La Corte di appello ha sinteticamente ma compiutamenteillustrato le ragioni della pronuncia sottolineando che la donazionedefinita “modale” dal ricorrente era sproporzionata rispettoall obbligo assunto dalla donataria e che tale circostanzaunitamente alle condizioni psicofisiche di * * connotateda fragilità psichica e fisica e da un progressivo decadimentocognitivo rendevano necessaria la nomina dell amministratore disostegno. * a quanto afferma il ricorrente sono statievidenziati i fatti nuovi riferiti alla peculiarità della donazione attuataperché connotata da mancanza di proporzionalità su quest ultimo6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023specifico e decisivo profilo il ricorrente nulla ha osservato limitandosiData pubblicazione 07/08/2023a invocare la libertà di donare senza chiarire se ed in che misuratale donazione potesse non risultare pregiudizievole per il suopatrimonio e per le esigenze di cura e di assistenza del figliointerdetto affetto da grave inabilità. * circostanzaespressamente valutata dalla Corte di merito nel considerare lecondizioni psico/fisiche del beneficiando ed il suo declino cognitivonon risulta essere stato validamente contrastata in fase di meritodagli accertamenti pregressi privi di attualità.6.1. Il quarto e quinto motivo da trattare congiuntamente perconnessione sono inammissibili.6.2. Le doglianze relative alla circostanza che non sarebbe statarinvenuta in atti la lettera di dimissioni dell * * S.* di Terni del 2/4/2020 dal cui contenuto la Corte di appello hatratto elementi relativi alle precarie condizioni fisiche delbeneficiando avrebbero dovuto essere prospettate come viziorevocatorio.Le critiche in merito all interpretazione delle CTU risultanocompiute estrapolando brevi passi dagli elaborati che nonconsentono un riscontro effettivo sugli esiti delle CTU stesse di cuiin buona sostanza si sollecita inammissibilmente una nuovavalutazione e che trascurano il carattere complessivo e nonconto del restante compendio istruttorio.7. Il sesto motivo è infondato perché la Corte di appello non haomesso la pronuncia ma ha escluso che la problematica relativaall adempimento della donazione rientrasse nell oggetto delprocedimento.8. Deve quindi concludersi che il ricorso va rigettato.* opportuna dati i profili sostanziali sottostanti al casoesaminato la compensazione delle spese processuali.* dati.7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023* del contributo unificato ove dovuto * * U. n.Numero di raccolta generale 24004/202323535/2019 . [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023Data pubblicazione 07/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*AMMINISTRAZIONE* ** CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7979/2022 * proposto da* * domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentatoe difeso dall avvocato * * *come da procura speciale in atti. ricorrentecontro* * in persona del tutore p.t. elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * N. 3 presso lo studiodell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * * che lorappresenta e difende come da procura speciale in atti. controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] intimatoavverso l ORDINANZA della CORTE D APPELLO di PERUGIA n.538/2021 depositata il 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1. * * nato nel 1929 ha proposto ricorso percassazione con sei mezzi avverso il decreto della Corte di appello diPerugia che ha confermato l apertura della amministrazione disostegno in favore dello stesso odierno ricorrente che aveva vistonominata quale amministratrice di sostegno l avvocatessa ** Il figlio * * in persona del tutore p.t.avvocatessa * * in quanto interdetto giudiziale afflitto dagravi disabilità ha replicato con controricorso illustrato conmemoria. L avvocato * * tutore di * *all epoca della proposizione del ricorso per la nominadell amministratore di sostegno a beneficio di * * èrimasto intimato.La Corte d appello innanzi tutto ha ravvisata la legittimazionea promuovere la procedura a tutela degli interessi patrimonialidell interdetto e ha ritenuto che la chiusura in senso negativo di unaprecedente procedura non ostacolasse un nuovo esame dellasituazione non essendosi formato sul punto alcun giudicato edovendo essere presi in considerazione i fatti accadutisuccessivamente.Ha quindi ritenuto sussistenti le esigenze richieste perl applicazione di detta misura.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023Invero all esito dell istruttoria era emerso che * avevaData pubblicazione 07/08/2023compiuto un cospicuo atto di disposizione in favore di ** per l importo di oltre euro 210.000 00= che apparivasproporzionato rispetto all obbligo morale di occuparsi di lui chequesta si era assunta e che era considerato pregiudizievole sia per ilbeneficiando sia per il figlio interdetto privo di redditi propri enecessitante di cure per sopperire alle quali faceva conto sulpatrimonio paterno. A ciò si aggiungeva che la CTU svolta sullapersona di * a cura del dott. * datata 16/9/2021 avevafatto emergere una situazione di fragilità psichica tale da ridurre lacapacità di autodeterminazione e da renderlo assoggettabile allepressioni di soggetti terzi oltre la fragilità fisica derivante dallemolteplici patologie sofferte e per l età avanzata cui si collegava unevidente continuo ed inarrestabile declino cognitivo.CONSIDERATO CHE2.1. I sei motivi di ricorso possono così essere riassuntiI Violazione e/o errata applicazione degli artt.406 e 417 c.c.carenza di legittimazione attiva del richiedente avvocato *non rientrando nel novero dei soggetti previsti dall art.406 c.c. epotendo il tutore compiere in autonomia solo atti di ordinariaamministrazione.II Violazione e/o errata applicazione dell art. 374 n. 5 c.c.carenza di legittimazione processuale dell avvocato * peravere promosso il giudizio senza l autorizzazione del giudice tutelare.III * del ricorso per violazione del divieto del nebis in idem rebus sic stantibus giacché sussisteva un giudicato ederano assenti motivi nuovi per l avvio dell azione.IV Violazione e/o falsa applicazione dell art.404 c.c. conspecifico riferimento alla valutazione del presupposto dell incapacitàdeducendo l insussistenza dei presupposti per l applicazione dellamisura dell amministrazione di sostegno.3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023V * erronea o illogica motivazione su un punto dellaNumero di raccolta generale 24004/2023decisione deducendo la non corretta lettura degli atti istrDuattat opurbib leica z io ne 07/08/2023segnatamente delle due CTU le cui conclusioni non sarebberocorrispondenti con quanto riportato nella decisione.VI Violazione e/o errata applicazione dell art.112 c.p.c. riferitaall impugnazione di un secondo decreto con il quale il giudice tutelarenon aveva autorizzato l adempimento della donazione per carenza dilegittimazione del donante.3. Il ricorso è infondato e va rigettato.4.1 Il primo ed il secondo motivo da trattare congiuntamenteper connessione sono infondati.4.2. * tutto va confermato il principio secondo il quale iltutore può compiere in nome e per conto dell interdetto anche unesigenze di protezione sicché la designazione di un curatorespeciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutoreed il rappresentato non evincendosi dal sistema una generale etassativa preclusione al compimento di atti di straordinariaamministrazione da parte del rappresentante legale dell incapace * n. 14669 del 06/06/2018 va osservato che nel caso inesame nessuna situazione di conflitto di interessi è stataprospettata nemmeno in fase di merito.4.3. Va quindi osservato che ai sensi del combinato dispostodi cui agli artt. 406 e 417 c.c. e degli artt. 712 e ss. c.p.c. il ricorsoper l istituzione dell amministratore di sostegno può esserepromosso – tra gli altri soggetti – dai parenti entro il quarto gradotra i quali rientra il figlio ed è un procedimento di volontariagiurisdizione.4.4. Nel presente caso il procedimento è stato promosso dalfiglio * interdetto giudiziale che ha agito tramite il tutoreper l apertura dell amministrazione di sostegno promossa ex art. 407c.c. a beneficio del padre e l avvio di tale procedimento non rientra4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023nei giudizi per i quali il tutore deve conseguire l autorizzazione delData pubblicazione 07/08/2023giudice tutelare ex art.374 n.5 c.c. oggi ex art.374 n.9 c.c. perchéla necessità di detta autorizzazione è esclusa ove il giudizio siaproposto “… per ottenere provvedimenti conservativi.”.In proposito va rilevato che a seguito di accertamento di fattola Corte di appello ha affermato che il patrimonio di * *costituisce l unica fonte di sostentamento per il figlio interdetto e chedetto accertamento non è stato censurato per omesso esame di unfatto decisivo né smentito da differenti emergenze istruttorie talenon potendosi ritenere la mera deduzione in ricorso confliggentecon quanto affermato dalla Corte di merito che *disporrebbe di comprovate risorse economiche fol.10 del ric. .4.5. La decisione impugnata risulta pertanto conforme a dirittosulla scorta di due concorrenti elementi.Il primo va individuato nella natura del procedimento perl apertura dell amministrazione di sostegno che si inscrivenell ambito della volontaria giurisdizione stante l insussistenza delpassaggio in giudicato la revocabilità del provvedimentol inapplicabilità del principio del ne bis in idem la mancanza di unapubblica udienza di istruzione e la forma del provvedimento finaleche persegue la finalità di assistenza e di protezione del beneficiandoin misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi neconsegue che esso non è sussumibile nella fattispecie di “giudizio”retraibile dalla complessiva lettura dell art.374 c.c. che circoscrivecon puntualità le attività del tutore soggette ad autorizzazione tracui le iniziative giudiziarie tra quelle a contenutoeconomico/patrimoniale.Il secondo che ha come punto di osservazione il soggetto nel cuiinteresse è stata presa l iniziativa giudiziaria e cioè l interdetto ècostituito dalla concreta anche se mediata finalità conservativa delpatrimonio del padre quale obbligato alla cura ed assistenzadell interdetto e quindi preordinata al mantenimento delle risorse5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023economiche di quest ultimo e in quanto tale assistita ex lege da unaData pubblicazione 07/08/2023valutazione positiva proprio ex art.374 c.c. cfr. * n.2892/1971 .4.6. Pertanto va affermato il seguente principio«In tema di amministrazione di sostegno nell ipotesi in cui ilprocedimento di nomina dell amministratore di sostegno ex artt. 406e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c. sia promosso a iniziativa dell figliointerdetto dell amministrando il cui patrimonio costituisce l unicafonte di sostentamento del primo è legittimato all azione il tutoredell incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione delgiudice tutelare ex art.374 n.5 ora 9 c.c. perché il ricorsopersegue oltre che la finalità di assistenza e di protezione delbeneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze diquesti anche in via mediata la funzione conservativa delpatrimonio del genitore onerato di provvedere alla cura eall assistenza morale e materiale del figlio interdetto e quindi risultapreordinata al mantenimento della consistenza delle risorseeconomiche dell incapace in linea con la previsione di cui all art.374c.c.”.5.1. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratiodecidendi e non la censura pertinentemente sostanzialmentesollecitando una inammissibile rivalutazione del merito.5.2. La Corte di appello ha sinteticamente ma compiutamenteillustrato le ragioni della pronuncia sottolineando che la donazionedefinita “modale” dal ricorrente era sproporzionata rispettoall obbligo assunto dalla donataria e che tale circostanzaunitamente alle condizioni psicofisiche di * * connotateda fragilità psichica e fisica e da un progressivo decadimentocognitivo rendevano necessaria la nomina dell amministratore disostegno. * a quanto afferma il ricorrente sono statievidenziati i fatti nuovi riferiti alla peculiarità della donazione attuataperché connotata da mancanza di proporzionalità su quest ultimo6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023Numero di raccolta generale 24004/2023specifico e decisivo profilo il ricorrente nulla ha osservato limitandosiData pubblicazione 07/08/2023a invocare la libertà di donare senza chiarire se ed in che misuratale donazione potesse non risultare pregiudizievole per il suopatrimonio e per le esigenze di cura e di assistenza del figliointerdetto affetto da grave inabilità. * circostanzaespressamente valutata dalla Corte di merito nel considerare lecondizioni psico/fisiche del beneficiando ed il suo declino cognitivonon risulta essere stato validamente contrastata in fase di meritodagli accertamenti pregressi privi di attualità.6.1. Il quarto e quinto motivo da trattare congiuntamente perconnessione sono inammissibili.6.2. Le doglianze relative alla circostanza che non sarebbe statarinvenuta in atti la lettera di dimissioni dell * * S.* di Terni del 2/4/2020 dal cui contenuto la Corte di appello hatratto elementi relativi alle precarie condizioni fisiche delbeneficiando avrebbero dovuto essere prospettate come viziorevocatorio.Le critiche in merito all interpretazione delle CTU risultanocompiute estrapolando brevi passi dagli elaborati che nonconsentono un riscontro effettivo sugli esiti delle CTU stesse di cuiin buona sostanza si sollecita inammissibilmente una nuovavalutazione e che trascurano il carattere complessivo e nonconto del restante compendio istruttorio.7. Il sesto motivo è infondato perché la Corte di appello non haomesso la pronuncia ma ha escluso che la problematica relativaall adempimento della donazione rientrasse nell oggetto delprocedimento.8. Deve quindi concludersi che il ricorso va rigettato.* opportuna dati i profili sostanziali sottostanti al casoesaminato la compensazione delle spese processuali.* dati.7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7979/2022Numero sezionale 3043/2023* del contributo unificato ove dovuto * * U. n.Numero di raccolta generale 24004/202323535/2019 . [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] * Rigetta il ricorso * le spese del giudizio di legittimità Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.Così deciso in Roma il 6 giugno 2023.Il Presidente8 di 8* ** Rigetta il ricorso * le spese del giudizio di legittimità Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.Così deciso in Roma il 6 giugno 2023.Il Presidente8 di 8* *