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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25155/2023

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32897/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 38 Oggetto: tributi – addizionali provinciali – rimborso –legittimazione – consumatore finale - insussistenza N.32897/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –Sez. staccata di Pescara n. 331/07/18 depositata in data 10 aprile 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale utilizzatrice finale di energia elettrica, ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso di addizionali provinciali sull’energia elettrica utilizzata nel provvedimento produttivo e addebitate in fattura da parte dei propri fornitori per il periodo agosto 2010 –gennaio 2012.

Il provvedimento di diniego era motivato dal difetto della legittimazione attiva della contribuentea chiedere il rimborso in quanto estranea al rapporto di imposta.

2. La CTP diPescara ha accolto il ricorso.

3. La CTR dell’Abruzzo, con sentenza in data 10 aprile 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che – a mente dell’art. 14, comma 2, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) – l’accisa indebitamente pagata è rimborsabile quale indebito oggettivo a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di imposta a carico del richiedente, essendo il consumatore il soggetto inciso dal tributo.

Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che l’addizionale in oggetto contrasti con la Direttiva 2008/118/CE, risolvendosi la destinazione di tale imposta ad assolvere i compiti degli enti regionali e locali in una generica destinazione a salvaguardia dei bilanci e, quindi, risultando finalità aspecifica e in contrasto con il Diritto dell’Unione.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] N.32897/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione degli artt. 14, comma 2, 53, comma 1, d. lgs. n. 504/1995 (TUA), dell’art. 2033 cod. civ. e del loro combinato disposto, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la legittimazione attiva della contribuentesul presupposto dell’esistenza di un indebito oggettivo.

Osserva il ricorrente che l’art. 14, comma 2 TUA costituisce norma speciale in tema di rimborso, che affonda il suo presupposto nel rapporto di imposta, il quale coincide a termini dell’art. 52, comma 1, TUA con la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali.

Ne consegue, secondo parte ricorrente, che il consumatore finale subisce il pagamento dell’imposta in virtù del rapporto commerciale che lo lega al fornitore, ove questi eserciti la rivalsa, la quale ha natura privatistica. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l.28 novembre 1998, n. 511, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’addizionale provinciale sulle accise sia in contrasto con la disciplina dell’Unione.

Osserva il ricorrente che tale imposta costituisca tributo locale autonomo e non sia assimilabili a una imposta addizionale dell’imposta erariale di consumo, essendo il presupposto impositivo ancorato al territorio e finalizzato a svolgere specifici servizi da prestare alla collettività.Non sarebbe, pertanto, invocabile la norma che prevede la rimborsabilità delle accise., ancorché l’addizionale si fondi sullo stesso imponibile (il consumo di energia elettrica).

2. Il primo e assorbente motivo (attinente alla pregiudiziale questione della legittimazione attiva al rimborso) è fondato, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui il fornitore è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TUA quale parte del rapporto di imposta, N.32897/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di effettività della tutela può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ovvero può eccezionalmente chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise, salvo l’esercizio dell’azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea. ( Cass., Sez.

V, 25 ottobre 2022, n. 31618, 31612, 31609; conf.

Cass., Sez.

VI, 6 dicembre 2022, n. 35830; Cass., Sez.

V, 9 novembre 2022, n. 33099; Cass., Sez.

V, 12 maggio 2022, n. 15138; Cass., Sez.

V , 19 novembre 2019, n. 29980; Cass., Sez.

V, 23 ottobre 2019, n. 27099; Cass., Sez.

V, 24 maggio 2019, n. 14200).

3. Il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, avendo accertato che la società contribuente è consumatore finale ma senza trarre da tale accertamento in fatto l’implicazione della estraneità del contribuente al rapporto di imposta e al conseguente difetto di sussistenza del diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata al fornitore.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo con assorbimento del secondo e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fattoa termini dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, rigettandosi l’originario ricorso; le spese dell’intero giudizio sono compensate, atteso il consolidamento della giurisprudenza di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso.

N.32897/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, dichiara assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32897/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 38 Oggetto: tributi – addizionali provinciali – rimborso –legittimazione – consumatore finale - insussistenza N.32897/18 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –Sez. staccata di Pescara n. 331/07/18 depositata in data 10 aprile 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale utilizzatrice finale di energia elettrica, ha impugnato il provvedimento di diniego di rimborso di addizionali provinciali sull’energia elettrica utilizzata nel provvedimento produttivo e addebitate in fattura da parte dei propri fornitori per il periodo agosto 2010 –gennaio 2012. Il provvedimento di diniego era motivato dal difetto della legittimazione attiva della contribuentea chiedere il rimborso in quanto estranea al rapporto di imposta. 2. La CTP diPescara ha accolto il ricorso. 3. La CTR dell’Abruzzo, con sentenza in data 10 aprile 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che – a mente dell’art. 14, comma 2, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) – l’accisa indebitamente pagata è rimborsabile quale indebito oggettivo a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di imposta a carico del richiedente, essendo il consumatore il soggetto inciso dal tributo. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che l’addizionale in oggetto contrasti con la Direttiva 2008/118/CE, risolvendosi la destinazione di tale imposta ad assolvere i compiti degli enti regionali e locali in una generica destinazione a salvaguardia dei bilanci e, quindi, risultando finalità aspecifica e in contrasto con il Diritto dell’Unione. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] N.32897/18 R.G. Est. F. D’Aquino 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione degli artt. 14, comma 2, 53, comma 1, d. lgs. n. 504/1995 (TUA), dell’art. 2033 cod. civ. e del loro combinato disposto, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la legittimazione attiva della contribuentesul presupposto dell’esistenza di un indebito oggettivo. Osserva il ricorrente che l’art. 14, comma 2 TUA costituisce norma speciale in tema di rimborso, che affonda il suo presupposto nel rapporto di imposta, il quale coincide a termini dell’art. 52, comma 1, TUA con la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali. Ne consegue, secondo parte ricorrente, che il consumatore finale subisce il pagamento dell’imposta in virtù del rapporto commerciale che lo lega al fornitore, ove questi eserciti la rivalsa, la quale ha natura privatistica. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l.28 novembre 1998, n. 511, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’addizionale provinciale sulle accise sia in contrasto con la disciplina dell’Unione. Osserva il ricorrente che tale imposta costituisca tributo locale autonomo e non sia assimilabili a una imposta addizionale dell’imposta erariale di consumo, essendo il presupposto impositivo ancorato al territorio e finalizzato a svolgere specifici servizi da prestare alla collettività.Non sarebbe, pertanto, invocabile la norma che prevede la rimborsabilità delle accise., ancorché l’addizionale si fondi sullo stesso imponibile (il consumo di energia elettrica). 2. Il primo e assorbente motivo (attinente alla pregiudiziale questione della legittimazione attiva al rimborso) è fondato, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui il fornitore è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TUA quale parte del rapporto di imposta, N.32897/18 R.G. Est. F. D’Aquino mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di effettività della tutela può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ovvero può eccezionalmente chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise, salvo l’esercizio dell’azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea. ( Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31618, 31612, 31609; conf. Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2022, n. 35830; Cass., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 33099; Cass., Sez. V, 12 maggio 2022, n. 15138; Cass., Sez. V , 19 novembre 2019, n. 29980; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27099; Cass., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 14200). 3. Il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, avendo accertato che la società contribuente è consumatore finale ma senza trarre da tale accertamento in fatto l’implicazione della estraneità del contribuente al rapporto di imposta e al conseguente difetto di sussistenza del diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata al fornitore. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo con assorbimento del secondo e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fattoa termini dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, rigettandosi l’originario ricorso; le spese dell’intero giudizio sono compensate, atteso il consolidamento della giurisprudenza di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso. N.32897/18 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, dichiara assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricor
Sentenza Cassazione n. 25155/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris