Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18588/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociìe in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/04/2022 'ere estensore Il Pre4lente do [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA A [OSCURATO:PERSONA] 1 G 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociìe in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 'ere estensore Il Pre4lente do [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA A [OSCURATO:PERSONA] 1 G 2022
Sentenza Cassazione n. 18588/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris