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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 39645/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il quale ha escluso la formulazione di una prognosi favorevole sulla base dei numerosi precedenti penali, dei carichi pendenti, della nota negativa trasmessa dall'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] e delle risultanze della relazione dell'U.E.P.E.); Considerato inoltre che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente si limita a censurare l'atto impugnato solamente in relazione all'indicazione dei precedenti penali e dei carichi pendenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il quale ha escluso la formulazione di una prognosi favorevole sulla base dei numerosi precedenti penali, dei carichi pendenti, della nota negativa trasmessa dall'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] e delle risultanze della relazione dell'U.E.P.E.); Considerato inoltre che il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente si limita a censurare l'atto impugnato solamente in relazione all'indicazione dei precedenti penali e dei carichi pendenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.