CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 22648/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/12/2025 del GIP TRIBUNALE di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per l'udienza preliminare delTribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo aprovvedere sull’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto rideterminarsi la pena unicacomplessiva del reato continuato già riconosciuto con ordinanza del 21 ottobre 2025, cheaveva unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. le violazioni oggetto delle sentenzedella Corte di appello di Palermo, in data 29 febbraio 2012, e del il Giudice per l'udienzapreliminare del Tribunale, in data 4 novembre 2024.A ragione della decisione osserva che l'Ufficio adito aveva esaurito il poteredecisionale.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivocon cui denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen.Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non ha fornito una motivazione specifica inordine alla declaratoria di non luogo a procedere. Non ha, infatti, spiegato le ragioni in basealle quali non sono stati applicati anche nei suoi confronti i medesimi criteri utilizzati dallasentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 4 novembre 2024, per determinare lapena del reato continuato inflitta ai concorrenti nella sua stessa posizione. Era stato, d’altraparte, il Giudice della cognizione a rinviare alla fase esecutiva per la determinazione dellapena degli imputati che, in sede di conclusioni, non avevano chiesto l'unificazione ex art 81,secondo comma, cod. pen.3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza dellecensure dedotte.3.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in base al quale«In tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice precludeuna nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovielementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo glielementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai finidecisori» (da ultimo Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352 – 01): edinvero, il principio del ne bis in idem trova senz’altro applicazione anche in sede esecutiva,ma la preclusione processuale opera solo a condizione che la nuova istanza si fondi suimedesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di altra istanza già rigettata (cfr.,in termini, Sez. 1, n. 5613 del 21/12/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196544 - 01).dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisionesullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensìrebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questionigiuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quellipreesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore» (Sez. 4, n.45413, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352 – 01; Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959– 01).3.2. Nel caso in esame è pacifico che l’istanza rispetto alla quale è stata dichiarata “nonluogo a provvedere” era volta ad ottenere una nuova e più favorevole determinazione dellapena del reato continuato riconosciuto con l’ordinanza irrevocabile del G.u.p. del Tribunale diPalermo, in data 21 ottobre 2022, non per la sopravvenienza di elementi nuovi o mai dedotti,ma in applicazione dei criteri seguiti da una delle sentenze che aveva giudicato i reati giàunificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.Con la predetta istanza [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza, censurava il merito della decisionerelativa al trattamento sanzionatorio dell’ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 21ottobre 2022 sulla base non di elementi nuovi ma di quelli già valutati. Tale tipo di censura,però, poteva essere dedotta soltanto con ricorso per Cassazione non potendo il giudicedell’esecuzione riesercitare, come correttamente osservato dal provvedimento impugnato, ilpotere decisorio “consumato” con la decisione di cui era stata chiesta la rivisitazione.3.3. Sul piano procedurale, non era necessaria la fissazione dell’udienza prevista dalcombinato disposto degli artt. 666, comma 3, e 671 cod. proc. pen. ben potendo il Tribunaleprocedere con provvedimento de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, stante la manifestainfondatezza dell’istanza.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto,dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equodeterminare in euro 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente