CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/02/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/03/1968 avverso la sentenza del 27/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA con sentenza in data 27/05/2019 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data 19/06/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di tentata rapina aggravata nonché - la sola Lannbru - di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, tramite il comune difensore, con un unico atto, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta riconducibile alla fattispecie del tentativo di furto, difettando nella specie il requisito della univocità tra la sottrazione della merce e la violenza per assicurarsi l'impunità. I ricorsi sono inammissibili. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838). Nel caso di specie con argomentazioni immuni da vizi logici, basate su una conforme ricostruzione in fatto della fattispecie, la corte territoriale ha evidenziato come sia emerso in modo certo che le due donne posero in essere gli atti violenti subito dopo essere state sorprese, nel tentativo di allontanarsi dall'esercizio commerciale all'interno del quale avevano sottratto la merce, con conseguente contestualità delle azioni ed esclusione della diversa qualificazione giuridica della condotta contestata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 11)E-P0!7-^79 CrANCELLERIA Il Consigliere Estensore IL LUI9 AGOSTINACCHIO