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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 17629/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12047/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentati e difes i ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilianoin Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 933/2021 depositata il 01/12/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado che aveva disatteso la domanda volta ad ottenere l’affermazione del diritto a mantenere l’incarico di dirigente scolastico in prova conferito in virtù del decreto del Vice D irettore generale dell’ U fficio S colastico R egionale per l’[OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2019, divenuto inefficace a seguito di diniego del visto da parte della Sezione Regionale della Corte dei conti, con conseguente restituzione di [OSCURATO:PERSONA] alle funzioni di docente.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, condividendo l’interpretazione resa dal primo giudice, ha ritenuto che l’equiparazione fra la dispensa per insufficiente rendimento, di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, e la dispensa per mancato superamento della prova, di cui all’art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, si fondi sulla lettera della norma (che qualifica come ipotesi di dispensa dal servizio il mancato superamento della prova) e sulla ratiodei due istituti, riconducibile all’art. 97 Cost., intesa ad assicurare il buon andamento del servizio scolastico. 3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, cui resistono il Ministero e l’Ufficio S colastico Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’ art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. in relazione all’interpretazione resa dalla Corte di merito in ordine all’art. 2, comma 3,del d .P.R. n. 487 del 1994, norma che individua le fattispecie risolutorie di un precedente impiego pubblico ostative dell’accesso al lavoro pubblico, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva e/o analogica volta a ricomprendere in essa la dispensa per mancato superamento della prova prevista dall’art. 439 del d.lgs n. 297del 1994.

2. Con il secondo motivo, ancora formulato ex art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 , per omessa valutazione, ai fini del decidere, dell’art. 55-quater,comma 1 lett. f-quinquies del d. lgs. n. 165 del 2001, in quanto la sentenza impugnata, nel proprio ragionamento interpretativo, ha omesso ogni riferimento alla disciplina prevista in materia di licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento, giungendo ad equiparare la dispensa per insufficiente rendimento al la dispensa per mancato superamento della prova.

3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondomezzo.

Infatti, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez.

L, 26/07/2023, n. 22466) , la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa – di cui all ’ art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 , nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 – pur non avendo natura disciplinare, consegue all’accertamento dell’inidoneità, sopravvenuta, assoluta epermanente, del dipendente a svolgere la funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, la cui valutazione ad opera del dirigente non è in contrasto con la libertà di insegnamento, la quale tutela l’autonomia didattica, funzionale a garantire il diritto allo studio di ogni alunno, ma non la libertà “di non insegnare” (Cass. Sez.

L, 22/06/2023, n. 17897) e inoltre assume una valenza oggettiva, impeditiva ex lege , dell ’ accesso agli impieghi pubblici (Cass.n. 22466 del 2023, cit.).

Diversamente, il mancato superamento del periodo di prova– di cui all ’art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994– esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede, senza che detti effetti risolutori possano riverberarsi anche su di un nuovo rapporto, per esserela prova intesa solo a verificare la reciproca convenienza del contratto di lavoronel cui ambito si svolge.

Di conseguenza, erroneamente la Corte d’appello ha sovrapposto le due fattispecie,distinte per presupposti e ratio , giungendo a ricondurre a l nuovo rapporto instaurato tra l’odierna ricorrente ed il Ministero gli effetti risolutori del mancato superamento del periodo di prova che già si erano consumati con riguardo al rapporto di lavoro nel cui ambito era stato esperito.

4. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante la rinuncia alla domanda di risarcimento danni contenuta nel ricorso – rinuncia che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. Sez. 2 , 19/02/2019 , n. 4837)– la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’affermazione del diritto della Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento dell’incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] g enerale dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1480 del 28 ottobre 2019 , con conseguente condanna delle amministrazioni controricorrenti areintegrare la Prof.

Argelli nell’incarico. 5.

Alla soccombenza consegue la condanna delle amministrazioni controricorrenti alla refusione delle spese dell’intero processo, liquidate per ciascun grado e per il presente giudizio di legittimità come da dispositivo, oltre accessori di legge.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento dell’incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1480 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente condanna delle amministrazioni controricorrenti areintegrare la Prof.

Argelli nell’incarico.

Condanna le amministrazioni controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida per il primo grado in euro 4.000,00, per il secondo grado in euro 5.000,00 e per il presente giudizio di legittimità in euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 05/06/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12047/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentati e difes i ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilianoin Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 933/2021 depositata il 01/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado che aveva disatteso la domanda volta ad ottenere l’affermazione del diritto a mantenere l’incarico di dirigente scolastico in prova conferito in virtù del decreto del Vice D irettore generale dell’ U fficio S colastico R egionale per l’[OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2019, divenuto inefficace a seguito di diniego del visto da parte della Sezione Regionale della Corte dei conti, con conseguente restituzione di [OSCURATO:PERSONA] alle funzioni di docente. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, condividendo l’interpretazione resa dal primo giudice, ha ritenuto che l’equiparazione fra la dispensa per insufficiente rendimento, di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, e la dispensa per mancato superamento della prova, di cui all’art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, si fondi sulla lettera della norma (che qualifica come ipotesi di dispensa dal servizio il mancato superamento della prova) e sulla ratiodei due istituti, riconducibile all’art. 97 Cost., intesa ad assicurare il buon andamento del servizio scolastico. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per due motivi, cui resistono il Ministero e l’Ufficio S colastico Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’ art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. in relazione all’interpretazione resa dalla Corte di merito in ordine all’art. 2, comma 3,del d .P.R. n. 487 del 1994, norma che individua le fattispecie risolutorie di un precedente impiego pubblico ostative dell’accesso al lavoro pubblico, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva e/o analogica volta a ricomprendere in essa la dispensa per mancato superamento della prova prevista dall’art. 439 del d.lgs n. 297del 1994. 2. Con il secondo motivo, ancora formulato ex art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 , per omessa valutazione, ai fini del decidere, dell’art. 55-quater,comma 1 lett. f-quinquies del d. lgs. n. 165 del 2001, in quanto la sentenza impugnata, nel proprio ragionamento interpretativo, ha omesso ogni riferimento alla disciplina prevista in materia di licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento, giungendo ad equiparare la dispensa per insufficiente rendimento al la dispensa per mancato superamento della prova. 3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondomezzo. Infatti, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 26/07/2023, n. 22466) , la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa – di cui all ’ art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994 , nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 – pur non avendo natura disciplinare, consegue all’accertamento dell’inidoneità, sopravvenuta, assoluta epermanente, del dipendente a svolgere la funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, la cui valutazione ad opera del dirigente non è in contrasto con la libertà di insegnamento, la quale tutela l’autonomia didattica, funzionale a garantire il diritto allo studio di ogni alunno, ma non la libertà “di non insegnare” (Cass. Sez. L, 22/06/2023, n. 17897) e inoltre assume una valenza oggettiva, impeditiva ex lege , dell ’ accesso agli impieghi pubblici (Cass.n. 22466 del 2023, cit.). Diversamente, il mancato superamento del periodo di prova– di cui all ’art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994– esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede, senza che detti effetti risolutori possano riverberarsi anche su di un nuovo rapporto, per esserela prova intesa solo a verificare la reciproca convenienza del contratto di lavoronel cui ambito si svolge. Di conseguenza, erroneamente la Corte d’appello ha sovrapposto le due fattispecie,distinte per presupposti e ratio , giungendo a ricondurre a l nuovo rapporto instaurato tra l’odierna ricorrente ed il Ministero gli effetti risolutori del mancato superamento del periodo di prova che già si erano consumati con riguardo al rapporto di lavoro nel cui ambito era stato esperito. 4. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante la rinuncia alla domanda di risarcimento danni contenuta nel ricorso – rinuncia che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. Sez. 2 , 19/02/2019 , n. 4837)– la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’affermazione del diritto della Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento dell’incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] g enerale dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1480 del 28 ottobre 2019 , con conseguente condanna delle amministrazioni controricorrenti areintegrare la Prof. Argelli nell’incarico. 5. Alla soccombenza consegue la condanna delle amministrazioni controricorrenti alla refusione delle spese dell’intero processo, liquidate per ciascun grado e per il presente giudizio di legittimità come da dispositivo, oltre accessori di legge. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della Prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] al mantenimento dell’incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1480 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente condanna delle amministrazioni controricorrenti areintegrare la Prof. Argelli nell’incarico. Condanna le amministrazioni controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida per il primo grado in euro 4.000,00, per il secondo grado in euro 5.000,00 e per il presente giudizio di legittimità in euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 05/06/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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