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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21185/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memora del difensore di fiducia di Caratama con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso, confutando il contenuto della nota con cui veniva comunicato il preliminare vaglio di inammissibilità del ricorso OSSERVA Rilevato che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al reato sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha preso in esame la condotta posta in essere dal ricorrente tesa ad impedire l'attività di perquisizione in atto (pag. 4 e 5); rilevato che il motivo con cui Giacalone censura l'omessa indicazione delle conclusioni della difesa è manifestamente infondato, tenuto conto che, da un canto, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876), mentre, dall'altro, l'omessa valutazione in sentenza delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC secondo quanto previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo allorché dette conclusioni abbiano un effettivo contenuto argomentativo e costituiscano concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284865); che le conclusioni, nel caso di specie, sono prive di argomentazione alcuna, limitandosi le stesse a richiedere l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste/non costituisce reato e la concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memora del difensore di fiducia di Caratama con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso, confutando il contenuto della nota con cui veniva comunicato il preliminare vaglio di inammissibilità del ricorso OSSERVA Rilevato che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al reato sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha preso in esame la condotta posta in essere dal ricorrente tesa ad impedire l'attività di perquisizione in atto (pag. 4 e 5); rilevato che il motivo con cui Giacalone censura l'omessa indicazione delle conclusioni della difesa è manifestamente infondato, tenuto conto che, da un canto, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876), mentre, dall'altro, l'omessa valutazione in sentenza delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC secondo quanto previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo allorché dette conclusioni abbiano un effettivo contenuto argomentativo e costituiscano concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284865); che le conclusioni, nel caso di specie, sono prive di argomentazione alcuna, limitandosi le stesse a richiedere l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste/non costituisce reato e la concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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