CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21156/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è generico e quindi inammissibile per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di un apparato argomentativo concretamente esistente e logico (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a dolersi apoditticamente della assenza di argomentazioni in ordine al dolo del reato; ciò non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che è parimenti inammissibile per genericità anche il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, in quanto fondato su deduzioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare quindi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione tra i reati e con cui, entrambi gli imputati, si dolgono altresì della mancata applicazione di una pena sostitutiva è manifestamente infondato: la Corte di merito ha ampiamente argomentato in modo non illogico con riferimento sia alla congruità dell' aumento di pena operato a titolo di continuazione, parametrato sul concreto disvalore del fatto, sia alle ragioni per le quali ha ritenuto l'inidonea alla rieducazione l'invocata pena sostitutiva, così esprimendo un giudizio discrezionale correttamente motivato e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] si este