CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata il 2 ottobre 2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/20261. Con processo verbale di constatazione del 5 aprile 2016 laGuardia di Finanza contestava ai contribuenti la realizzazione diun’operazione elusiva ai danni dell’Erario, ai sensi dell’art. 10-bis dellalegge 27 luglio 2000, n. 212.In particolare, veniva constatato che:in data 3 marzo 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di compravendita, con l’impegno diacquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma,con facoltà per la [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivo acquirente;in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazionedelle partecipazioni detenute in regime non d’impresa in società nonquotate, con conseguente regime fiscale agevolato in caso diplusvalenza, mediante imposta sostitutiva;in data 14 giugno 2011 sedici soggetti (di cui quattordici personefisiche, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e due società dicapitali) costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA].;in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistavadalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contratto preliminare dicompravendita;in data 12 luglio 2011 tutti i soci della [OSCURATO:SOCIETA]stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote allasocietà [OSCURATO:SOCIETA].;in data 21 luglio 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. acquistaval’immobile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al prezzo di € 8.392.900,84;in data 14 dicembre 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava daisoci della società [OSCURATO:SOCIETA]. il 100% del capitalesociale, alle condizioni già indicate nel contratto preliminare del 12luglio 2011, al prezzo di € 9.800.000,00.Numero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione dellerispettive quote alla società [OSCURATO:SOCIETA]., i contribuentirivalutavano le proprie quote così da beneficiare delle agevolazioni dilegge previste dal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l’efficaciadell’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime ditassazione agevolato sulle plusvalenze da cessione delle partecipazionidetenute, non in regime d’impresa, da persona fisiche, scontandol’imposta sostitutiva del 2%.L’intera operazione veniva ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 10-bis.legge n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione della societàCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. e la rivalutazione delle quote, conpagamento dell’imposta sostitutiva, i soci di quest’ultima usufruivanodel trattamento più favorevole per la cessione di quote sociali ex d.l.n. 70/2011, rispetto al regime fiscale previsto per le plusvalenzederivanti dalla cessione di immobile dall’art. 67, comma 1, lett. b),d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.Dalle indagini finanziarie in questione, inoltre, emergevanomovimentazioni bancarie non giustificate in entrata per € 37.735,00nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e per € 12.300,00 nei confronti di FellahRaffaello.2. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale III di Roma -, aseguito di detta verifica, riteneva che le plusvalenze realizzatemediante la cessione delle quote della società Corso 26 Immobiliares.r.l. andassero qualificate come plusvalenze immobiliari soggette alregime di cui all’art. 67 d.P.R. n. 917/1986 ed imputava a reddito iversamenti non giustificati sui conti correnti ex art. 32, comma 1, num.2) e num. 7), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; quindi, emettevai seguenti avvisi di accertamenti:nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso n. TK7013504720/2016, con ilquale veniva accertato un maggior reddito, per l’anno 2011, di €Numero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/20261.315.397,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEFe relative addizionali e sanzioni;nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso n. TK7013504719/2016, con ilquale veniva accertato un maggior reddito, per l’anno 2011, di €415.918,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF erelative addizioni e sanzioni.3. Avverso gli avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] distinti ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la quale, con sentenza n. 24130/2017, depositatail 14 novembre 2017, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],condannandolo al pagamento delle spese di giudizio; con sentenza n.23334/2017, depositata il 31 ottobre 2017, accoglieva il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], annullando l’atto impugnato ecompensando le spese di lite.4. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 24130/2017 proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], mentre avversola sentenza della medesima Commissione n. 23334/2017 proponevaappello l’Agenzia delle Entrate.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, previa riunione deiricorsi in questione (unitamente ad altro appello proposto dall’Agenziadelle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma n. 326/2018, depositata il5 gennaio 2018), con sentenza n. 6663/2017, pronunciata il 17settembre 2018 e depositata in segreteria il 2 ottobre 2018, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermandola legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e condannando icontribuenti alla rifusione delle spese di lite.5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.6. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato conclusioniscritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,in prossimità della quale i contribuenti, in data 13/10/2025, hannodepositato memorie.8. La Corte, con ordinanza n. 4087 del 23/2/2026, ha rinviato latrattazione del ricorso a nuovo ruolo stante l’opportuna disaminacongiunta con altri ricorsi, poi fissati per l’odierna adunanza camerale,relativi a diversi avvisi di accertamenti originati dalla medesimaverifica.7. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., nelle quali, in viapreliminare, ha chiesto la riunione del presente ricorso a quelli n.2329/2019, n. 10873/2020, n. 14963/2022, n. 21622/2022 e n.10582/202, stante la connessione oggettiva e soggettiva, e, nel merito,il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo motivo diricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.In via preliminare si rileva che non risulta opportuno procederealla riunione dei ricorsi n. 10873/2020 (ricorso Agenzia delle Entrate c.Entrate), n. 14963/2022 (ricorso Agenzia delle Entrate c. RaccahDaniele e [OSCURATO:PERSONA]), n. 21622/2022 (ricorso [OSCURATO:PERSONA] c.Agenzia delle Entrate), n.10582/2023 (ricorso [OSCURATO:PERSONA] c. Agenziadelle Entrate) a quello qui in esame, in quanto relativi a sentenze dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio che si riferiscono a soggettidiversi ed a contestazioni oggetto di differenti avvisi di accertamento;Numero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026la trattazione congiunta dei ricorsi nella stessa adunanza cameraleconsente, in ogni caso, la soluzione unitaria di questioni giuridicheanaloghe riguardanti la complessa vicenda in esame ed esclude lapossibilità di giudicati contrastanti.2. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti censurano lasentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132, secondocomma, n. 4), c.p.c. e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c.In particolare, i ricorrenti deducono che la sentenza impugnatacontiene affermazioni apodittiche che si risolvono in una motivazioneapparente e, quindi, omessa o comunque incomprensibile, in quanto ilgiudice del gravame non ha indicato gli elementi giuridici e fattualiconcreti sulla base dei quali ha ritenuto inidonee le prove offerte dalleparti al fine di superare la tesi dell’Ufficio.2.1 Il motivo è infondato.2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lamotivazione è apparente e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, sebbene graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n.1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass.,Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). In particolare, si è rilevato che èapparente la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa efondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logicogiuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.Numero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/202603/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazionesul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n.3819). Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni non conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sededi legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.19573/2025, Cass. 26206/2025, Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).2.3. Nella specie, il vizio di motivazione apparente non sussiste,poiché nella sentenza impugnata sono dettagliatamente ricostruite leposizioni processuali delle parti e, alla luce dei principi giurisprudenzialirichiamati in tema di abuso del diritto, viene analizzata la complessaoperazione commerciale che ha interessato i contribuenti, ritenendosisussistente l’ipotesi contestata dall’Agenzia e legittime le preteseimpositive.In particolare, nella pronuncia in esame la Commissione TributariaRegionale ha sostenuto che la cessione delle quote societarie allasocietà [OSCURATO:SOCIETA] subito dopo la sua costituzione in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA] dovesse integrare lo scopo abusivo o,comunque, quello assolutamente preminente costituito dall’elusionedegli obblighi fiscali connessi all’acquisto dell’immobile di via del Corson. 403. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ancheNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026analizzato le deduzioni difensive dei contribuenti superandone leargomentazioni critiche ed ha concluso nel senso che non si potesseindividuare una diversa sostanza economica per l’operazionecommerciale posta in essere.E’, dunque, possibile comprendere l’iter logico giuridico seguito dalgiudice di appello a fondamento della decisione impugnata.3. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la violazione efalsa applicazione dell’art. 10-bis. della legge n. 212/2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Deducono, in particolare, i ricorrenti che la Commissione TributariaRegionale ha travisato i presupposti applicativi della fattispeciedell’abuso del diritto, non avendo considerato che la costituzione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe avuto altre ragionieconomiche rispetto a quella di eludere l’applicazione dell’imposta sulleplusvalenze derivanti dalla cessione di immobili.3.1. Il motivo è ammissibile e fondato.3.2. La censura di inammissibilità del motivo articolata dallacontroricorrente non può essere accolta, poiché i ricorrenti non hannochiesto una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice delmerito, ma hanno dedotto la violazione della norma di legge indicataper la verifica della ricorrenza o meno dei requisiti per la configurabilitàdell’abuso del diritto vietato dall’ordinamento ed oggetto dicontestazione con gli avvisi di accertamento notificati, in virtù di unaqualificazione non condivisa della operazione commerciale posta inessere.Oggetto del giudizio instaurato dai contribuenti, dunque, non èl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice dimerito (Cass. 17744/2022, Cass. 3340/2019, Cass. 640/2019 e Cass.24155/2017), bensì l’analisi e l’applicazione delle norme e, quindi, ilcontrollo, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,Numero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026dell'esame e della valutazione operata dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (Cass. 23872/2020 e Cass.9097/2017).3.3. Il motivo è poi fondato.3.4. La doglianza è volta a contestare la ritenuta preordinazione daparte dei soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. di un disegnoelusivo rappresentato dalla costituzione della società nell’imminenzadell’emanazione del d.l. n.70/2011 al solo ed unico scopo di acquistareun immobile e cederlo attraverso la vendita delle partecipazionisocietarie, ottenendo così un indebito vantaggio fiscale in assenza diragioni extrafiscali non marginali.L’art. 10-bis. della legge n. 212/2000, al primo comma, prevedeche “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive disostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Da detto abusoderiva l’inopponibilità delle operazioni all'Amministrazione finanziaria,che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base dellenorme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dalcontribuente per effetto di dette operazioni.Nel secondo comma del citato art. 10-bis. il legislatore ha chiaritoche si considerano operazioni prive di sostanza economica “i fatti, glisignificativi diversi dai vantaggi fiscali” e che “Sono indici di mancanzadi sostanza economica, in particolare, la non coerenza dellaqualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico delloro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici anormali logiche di mercato”.Numero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026Ai sensi della norma in commento, sono vantaggi fiscali indebiti “ibenefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalitàdelle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.3.5. Questa Corte, coerentemente con il chiaro disposto normativodi cui innanzi, ha affermato che in materia tributaria “il divieto di abusodel diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il qualepreclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenutimediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specificadisposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazioneo un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamenteapprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla meraaspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in temadi tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principicostituzionali di capacità contributiva e di progressivitàdell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge,non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivantidalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negoziposti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazionefinanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio che il contribuentepretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso daquelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche normeantielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimentodell'operazione” (Cass. Sez. U, 23/12/2008, n. 30055; conf. Sez. U,23/12/2008, n. 30057; Cass. Sez. 5, 20/05/2011, n. 11236; Sez. 5, n.05/12/2019, n.31772; Sez. 5, 27/05/2024, n. 14674; cfr. inoltre Cortedi giustizia UE, nei casi 3M-Italia, Halifax- e [OSCURATO:PERSONA]; da ultimoCass. sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30585 e Cass. sez. 5, 11/12/2025, n.32305).Numero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026Ai fini della configurabilità di una pratica elusiva è, quindi,necessario che lo scopo essenziale delle operazioni controverse siaconseguire un risparmio di imposta, da ritenersi sempre illecito quandorappresenti la parte preponderante e comunque prevalentedell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, in quantole ragioni economiche dell'operazione negoziale, valutata secondo lasua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi,da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevantirispetto alla finalità di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale (Sez. 5,02/04/2021, n. 9135, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10121 del28/05/2020, Cass. sez. 5, 06/06/2019, n.15321).Se è consentito, pertanto, al contribuente di preferire fra piùalternative quella che comporti una riduzione di imposta o un risparmiofiscale, gli è precluso l’uso degli strumenti giuridici previstidall’ordinamento per porre in essere operazioni al fine di ottenereesclusivamente un vantaggio fiscale cui non avrebbe diritto.Spetta, infine, all’interprete - tenuto conto che la prova del disegnoelusivo e delle modalità attuative incombe sull'Amministrazionefinanziaria (Cass. n. 9610/2017), mentre grava sul contribuentel'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative oconcorrenti che giustifichino le operazioni realizzate (Cass. 17/09/2019n. 31772)- effettuare “un’attenta valutazione delle “ragionieconomiche” delle operazioni negoziali che sono poste in essere, inquanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base allapratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio dellapratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamenterealizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di anormalitàeconomica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibileindividuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la provadell’elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazioneNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancataconformità ad una normale logica di mercato”; più in particolare, laprova dell'elusione a carico dell’Amministrazione finanziaria - tenuta adimostrare il vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanzaeconomica dell'operazione e l'essenzialità del vantaggio fiscale - deveincentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumentigiuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad unanormale logica di mercato. (Cass. Sez. 5, 06/10/2021 n. 27158; Cass.Sez. 5, 05/08/2024, n. 22072, Cass. sez. 5, 22/12/2025, n. 33418).3.6. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] hariportato, nei termini che seguono, le varie fasi dell’operazionecommerciale nel suo svolgimento cronologico:in data 03/03/2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]., costituita in data24/3/2003 con una compagine societaria alla quale appartenevano icontribuenti, stipulava con [OSCURATO:PERSONA] un preliminare dicompravendita con l'impegno di acquistare diversi immobili, tra cuiquello sito in Roma, via del Corso n. 403, con facoltà per la società dinominare l'acquirente. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alcuni soggetti, tra cui icontribuenti, costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA], di cuinessuno possedeva partecipazioni qualificate. In data 21/06/2011 lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] con scrittura privata acquisiva dallaRackish s.r.l. il diritto a subentrare nel contratto preliminare dicompravendita ed in data 30/06/2011 la società comunicava a BancaIntesa di aver proceduto a nominare, quale acquirente dell'immobile divia del Corso n. 403, la società [OSCURATO:SOCIETA]. In data12/07/2011 tutti i soci di quest'ultima società stipulavano unpreliminare di cessione delle loro quote alla società [OSCURATO:SOCIETA]3.7. [OSCURATO:PERSONA], tanto premesso, haquindi considerato che il carattere abusivo dell’operazione dovessedesumersi dalla cessione da parte dei contribuenti delle proprie quoteNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026societarie nella società neo costituita [OSCURATO:SOCIETA] in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA] e, prima ancora, dalla mancanza di diversa econcreta sostanza economica a giustificazione del breve lasso di tempointercorso tra il 30/3/2011, data di conclusione del contrattopreliminare di compravendita da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., ed il12/7/2011, di cessione della quote della società Corso 26 ImmobiliareS.r.l. costituita soltanto in data 14/6/2011.[OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto dirimente, insenso contrario, il fatto che il contratto preliminare prevedesseunicamente la facoltà di nominare una o più società per cui i soci nonavrebbero potuto acquistare singolarmente l’immobile di via del Corso,argomentando al riguardo nel senso che non dovesse darsi rilievo allemodalità con le quali sarebbe stato possibile perfezionare iltrasferimento della proprietà dell’immobile, quanto piuttosto alleragioni per le quali era stata costituita la società ed alle ragioni dellasuccessiva cessione delle quote di partecipazione; né ha consideratopotesse validamente invocarsi la libertà riconosciuta dall’ordinamentodi optare tra diversi schemi negoziali, laddove le modalità concrete diesercizio del potere in tal senso riconosciuto ad ogni singolo soggettosi traducono in una alterata utilizzazione dello schema formale perperseguire obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli consentiti.3.8. La ricostruzione dell’operazione commerciale, così comecompiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nonconsente di ritenere integrata l’ipotesi contestata, in quanto fondata suargomentazioni che violano le disposizioni di legge censurate, cosìcome interpretate da questa Corte alla luce dei principi innanzi espositi,e risultando superata dalle incontestate risultanze processuali.In particolare, si osserva come sia pacifico in atti che il bando digara pubblicato nell’ottobre 2010 per la dismissione da parte di diversiistituti bancari di un patrimonio costituito da numerosi immobili, tra iNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026quali quello oggetto di controversia, prevedeva quale requisitoindispensabile per la partecipazione la qualità soggettiva di personagiuridica.La costituzione di una società ad hoc non può, dunque, ritenersielemento sintomatico della natura fraudolenta dell’operazione, nonconfigurando di per sé un artifizio negoziale privo di sostanzaeconomica e di giustificazione commerciale.I soci, quali persone fisiche, non avrebbero potuto acquistarel’immobile e rivenderlo in tale qualità, proprio perché la previsione delbando imponeva la costituzione di una società; non è pertantocontestabile la modalità utilizzata per il trasferimento della proprietàdell’immobile proprio perché trovava la sua giustificazione giuridicanella espressa previsione del procedimento di gara e la sua ragioneeconomica nella cessione vantaggiosa delle quote con scarso rischiodel patrimonio societario in virtù dell’intervenuto finanziamento dellasocietà terza interessata all’acquisto delle quote per lo svolgimentodella propria attività commerciale.La costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. risulta poiconforme ad una logica di normalità economica in considerazione delledifficoltà di gestione dell’operazione da parte di singoli interlocutoririspetto all’acquisto di un immobile della tipologia di quello in esameda parte di società, laddove ciò fosse stato possibile in base alla lexspecialis costituita dal bando di gara.A maggior ragione doveva ritenersi giustificata la costituzione di unasocietà in presenza di ulteriori e complesse attività strumentali dacompiersi per il positivo esito dell’operazione commerciale, noncompiutamente indagate nella fase di merito: nell’ambito dellagestione dell’acquisto del fabbricato e della successiva vendita a terzi,per l’utilizzo commerciale al quale era preordinato, la società avrebbesvolto attività quali la ristrutturazione dell’edificio con il pagamento deiNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026relativi oneri, la modifica della destinazione d’uso dell’edificio da ufficioa complesso commerciale con i relativi adempimenti di carattereburocratico-amministrativo, adempimenti tutti che i singoli soggettinon avrebbero avuto la capacità e la possibilità di attuare in tempiidonei e con modalità rispondenti ad una adeguata convenienzaeconomica, a voler tacere il profilo non irrilevante della responsabilitàche attinge diversamente le persone fisiche rispetto alle personegiuridiche con autonoma patrimoniale perfetta.In tale ambito non è stato valutato poi il profilo della deducibilità deicosti in relazione all’esecuzione dei lavori su beni strumentali checomunque la società avrebbe ottenuto, al fine di rilevare, anche sottoquesto profilo, se il risparmio di imposta sia ricollegabile ad un intentopuramente fiscale.Inoltre, non risulta accertato che la compagine societaria dellapromissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. -della quale la CommissioneTributaria Regionale ha rilevato che fossero partecipi anche icontribuenti- fosse coincidente con quella della nuova società nominataquale acquirente 26 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., profilo rilevante per lavalutazione dello schema elusivo, laddove il vantaggio conseguito fossestato eventualmente destinato ai medesimi soci, né risulta accertataun’interposizione soggettiva fittizia.Non può poi affermarsi che il mero elemento del breve lasso ditempo nel quale è stata compiuta l’operazione commerciale sopradescritta induca a ritenere sussistente l’ipotesi di cui all’art. 10-bis dellalegge 212/2000, non deponendo, di per sé, la conclusione delcontratto per persona da nominare di cui all’art. 1401 c.c. stipulatodalla [OSCURATO:SOCIETA]., la successiva nomina della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1404 c.c. e lacessione delle quote, a distanza di pochi mesi, ad una società terza ingrado di finanziare l’operazione, per una distorsione degli strumentiNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026giuridici utilizzati, dovendosi verificare ed accertare se, alla basedell'operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e dei negoziad esso collegati al fine di perseguire indebiti vantaggi fiscali e se cioètrattavasi di un’operazione priva di sostanza economica, inidonea aprodurre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali di cui d.l. n.70/2011, oppure rispondente alla normale logica di mercato tesa aconseguire un profitto e, quindi, conforme alle regole utilizzate daglioperatori economici giustificate anche da valide ragioni di carattereextrafiscale, di ordine organizzativo e gestionale individuabili, tra lealtre, nelle attività successive di gestione del contratto, cheincludevano con ogni evidenza adempimenti di carattereamministrativo ed urbanistico, per consentire il proficuo utilizzo delbene, impossibili da compiersi secondo criteri di economicità edefficienza se non in forma societaria, come innanzi precisato, che vannoapprofondite in sede di esame nel merito della vicenda. Non risultanopoi accertate compiutamente le ragioni per le quali la societàCalzedonia è intervenuta nel finanziamento dell’operazione,garantendosi la fattibilità della stessa, in relazione alle necessarieautorizzazioni, e lo svolgimento della propria attività nel nuovo sito, davalutarsi unitamente al contesto logistico e di tempistica correlato alleproprie esigenze di natura commerciale nel quale è maturata la suapartecipazione.4. Infine, si rileva che, nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate haevidenziato che deve ritenersi contestata una vera e propria evasionefiscale e non una mera elusione, anche se nell’avviso di accertamentoè stato menzionato l’art. 10-bis. della legge n.212/2000.4.1. Dalla lettura della sentenza impugnata non si evince, però, chela questione sia stata precedentemente illustrata e discussa nei terminidi cui innanzi, essendosi dibattuto unicamente della configurabilità omeno di un’ipotesi di elusione fiscale attraverso lo strumento negozialeNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026utilizzato dai contribuenti ai sensi dell’art. 10-bis. della legge 212/2000onde l’eccezione relativa alla dedotta fittizietà della società èinammissibile per novità. In ogni caso, le argomentazioni di cui innanziconsentono di escludere la natura fittizia della società.5. Il ricorso va, dunque, accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito che dovrà rivalutare tutti glielementi addotti dalle parti ed innanzi evidenziati ed accertare, alla lucedei principi di diritto esposti e richiamati, se sussistano o meno ragionieconomiche sottese e, quindi, se si individuino indici sostanziali,economici e giuridici, a giustificazione dell’operazione negoziale postain essere o se essa rientri nell’ambito delle pratiche abusive vietate inquanto volta essenzialmente ad ottenere soltanto un risparmio fiscale,verificando, in particolare, le condizioni del bando e la sussistenza dispese per ristrutturazione di immobile vincolato, provvedendo altresìalla valutazione del vantaggio fiscale conseguito dalla societàacquirente delle quote societarie [OSCURATO:SOCIETA]A tal fine dovrà quindi verificarsi se l’[OSCURATO:PERSONA] hafornito la prova dell’elusione fiscale ai sensi dell’art. 10-bis. della legge212/2000 in presenza di una serie di elementi sintomatici di abuso deldiritto al fine di conseguire quale finalità principale dell’operazione ilvantaggio fiscale rinvenibile nel realizzare una plusvalenza di importoridotto attraverso la cessione di quote societarie rivalutate edassoggettate all’imposta sostitutiva più favorevole rispettoall’imposizione prevista in caso di cessione di immobili ai sensi dell’art.67, primo comma, t.u.i.r. e se, eventualmente, il contribuente abbiafornito la prova della sussistenza di valide ragioni economichedell’operazione, ragioni che possono essere di carattere aziendale,gestionale o anche fiscali, purché queste ultime non siano esclusive mafrutto di una scelta tra più opzioni disponibili per ottenere un risparmiodi imposta, o ragioni di natura extrafiscale collegate ad esigenze diNumero registro generale 2329/2019Numero sezionale 5310/2026Numero di raccolta generale 24017/2026Data pubblicazione 24/07/2026semplificazione di procedure e amministrative, di limitazione diresponsabilità personali attraverso lo strumento societario o ancora dialtro genere, correlate ad esempio alla procedura prevista.La Corte P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche in ordine alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti