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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07852/2026

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ORDINANZAsul ricorso n. 7205/2025 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Latina, alla via Eroi delLavoro n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende giusta procura speciale in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Timavon. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimata-avverso la SENTENZA, n. cron. 1122/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi ROMA il giorno 15/02/2024.Numero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno27/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 28/31 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Latina, la delibera assunta dai soci dellaSordilli Tours di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. il 28 dicembre 2007, con laquale, da un lato, il primo, socio per il 40% del capitale sociale, era statoescluso dalla predetta società, essendo stato evidenziato l'esercizio, da partesua, di attività concorrente con quella societaria; dall'altro, era stata respintala richiesta di esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale,nella sede assembleare, erano stati mossi addebiti per gravi inadempienze,uso illegittimo di cose sociali, violazione degli obblighi di amministrazione egestione.

L’attore chiese che, previa dichiarazione della nullità della clausolaarbitrale contenuta nell'art. 17 dello statuto societario, fosse accertata edichiarata “la nullità, l’annullamento, l'illegittimità e comunque l’inefficaciadella delibera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. del 28dicembre 2007” relativamente ad entrambe le decisioni ivi assunte.Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],contestando le argomentazioni di controparte e concludendo per il lororigetto.

Chiesero, inoltre, integrarsi il contraddittorio nei confronti dellaSordilli Tours di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.Disposto detto adempimento, si costituì quest’ultima, in persona di uncuratore speciale ex art. 78 cod., proc. civ., concludendo per l’infondatezzadelle pretese attoree.L’adito tribunale con sentenza del 24 settembre 2018, n. 2314, respinsela domanda di nullità della clausola compromissoria statutaria, ritenne che lacontroversia fosse devoluta agli arbitri e disattese le altre domande diRaffaele [OSCURATO:PERSONA].2.

Il gravame da lui proposto contro quella decisione fu respinto dall’aditaCorte di appello di Roma con sentenza del 15 febbraio 2024, n. 1122, resaNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.).Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, ritenuta la nullità dellaclausola compromissoria statutaria: i) disattese la doglianza con cuil’appellante aveva lamentato l’illegittimità della delibera impugnata, nellaparte in cui lo aveva escluso dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,considerando il corrispondente motivo infondato «in quanto basato su meresupposizioni dell’appellante non ancorate a dati oggettivamenteriscontrabili»; ii) accertò che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il divieto di nonconcorrenza stabilito dagli artt. 3 ed 8 dello statuto sociale, compiutamenteindicando la documentazione posta a fondamento di tale convincimento.Aggiunse che nemmeno «vale a confutare quanto emerge dalla indicatadocumentazione la deduzione dell’appellante secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] svolto attività di “procacciamento di servizi per viaggi, biglietti aerei,treni ecc.”, e, quindi, di attività diversa da quella esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., posto che anche nel caso della [OSCURATO:PERSONA] veniva esercitata lamedesima attività di trasporto di persone.

Tanto meno, poi, può assumererilievo il modesto volume di affari dedotto dall’appellante dal momento chel’art. 8 dello statuto prevede il divieto di concorrenza a prescindere dalla moledi attività svolta»; iii) considerò, infine, «inammissibile la domandadell’appellante volta ad ottenere la dichiarazione di esclusione del socioArcangelo [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., atteso che la delibera di unasocietà può essere impugnata per vizi di nullità o di annullabilità ma nonanche per ottenere una decisone sostitutiva della volontà dei soci».3.

Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha promossoricorso, affidandosi a quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svolto difese in questa sede.In data 7/9 settembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Numero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con istanza del 18/20 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ladecisione del proprio ricorso, successivamente depositando anche unamemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:I) «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza o delprocedimento», stante la mancanza agli atti del fascicolo d’ufficio di primogrado (Tribunale di Latina), come attestato dal dirigente della cancelleria dellaCorte di appello di Roma - IV Sezione Civile con dichiarazione del 15 maggio2024.

Si ascrive alla corte capitolina l’errata applicazione dell’art. 2729 cod.civ. e l’omessa attivazione dei poteri istruttori attribuiti al giudice di appelloin caso di smarrimento del fascicolo di parte e/o d’ufficio;II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dinorme di diritto.

Art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.».

Si contesta l’assuntocon cui la corte distrettuale, nel disattendere la richiesta di declaratoria diillegittimità della delibera impugnata nella parte in cui aveva escluso l’odiernoricorrente dalla società, lo ha ritenuto infondato «in quanto basato su meresupposizioni dell’appellante non ancorate a dati oggettivamenteriscontrabili», aggiungendo, poi, che sarebbe stato «Superfluo disporrel’attività istruttoria chiesta dall’appellante».

Attività che, invece, dovevaconsiderarsi «ulteriormente necessaria a corroborare già quanto affermatodal ricorrente in ordine alla sua esclusione».

La stessa corte, poi, nemmenoaveva tenuto in considerazione la copiosa documentazione allegata all’atto dicitazione del giudizio di primo grado, richiamato all’allegato n. 7 dell’atto diappello, «in cui si evinceva chiaramente la fondatezza delle censure mossedal ricorrente all’altro socio [OSCURATO:PERSONA]»;III) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dinorme di diritto.

Art. 2301 c.c., 2286 c.c. e r.d. 23/11/1936, n. 2523».

Sicensurano le argomentazioni con cui la corte territoriale ha disatteso il motivodi gravame con cui l’appellante aveva invocato la illegittimità della deliberache lo aveva escluso dalla società, per la insussistenza delle graviinadempienze allo stesso imputate.

Si sostiene che, «leggendo bene laNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026delibera di esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si evince chelo stesso è stato escluso per la mancata prestazione della sua operalavorativa, nonché per aver violato il divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c.Entrambe le contestazioni sono del tutto infondate e costituiscono un pretestoper espungere il “socio scomodo” che stava facendo scoprire ed emergeregravissime irregolarità da parte dell’altro socio amministratore, [OSCURATO:SOCIETA]»;IV) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dinorme di diritto.

Artt. 2286, 2377 e ss. e 2301 c.c.», contestandosi lasentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che “è inammissibile ladomanda dell’appellante volta ad ottenere la dichiarazione di esclusione delsocio [OSCURATO:PERSONA] ... atteso che la delibera di una società può essereimpugnata per vizi di nullità o di annullabilità ma non anche per ottenere unadecisione sostitutiva della volontà dei soci”.

Si assume che la giurisprudenzaha più volte ammesso la impugnazione delle delibere negative ed il poteresostitutivo del giudice, poiché, trattandosi di sentenza di accertamento, questisi limiterebbe a dichiarare l’effettiva volontà assembleare, aderendo così allasoluzione offerta dalla cd.

“tutela reale”.2.

Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:«1.

Impregiudicata ogni altra decisione circa l’eccezione di tardivitàdell’odierno ricorso come sollevata dalla parte controricorrente, il suo primomotivo si rivela manifestamente inammissibile.Esso, invero, mostra di non considerare minimamente che, come chiaritodalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, l'acquisizione del fascicolod'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., non costituiscecondizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenzache la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o dellasentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, ovevenga specificamente prospettato (e tanto non è accaduto nella specie, nonessendo stata formulata alcuna specifica censura motivazionale nei limitituttora consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellatoNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012, essendo stata impugnata una sentenza pubblicata il 15 febbraio 2024)che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarreelementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde edesplicitati dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 10202 del 2023; Cass. n.10164 del 2022; Cass. n. 9498 del 2019).

L’odierna doglianza, invece,menziona documenti asseritamente depositati in primo grado, di cui, però,nemmeno riporta il contenuto, così dimenticando che, in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6,cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di meritoqualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioninecessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello diparte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr.Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025).A tanto deve aggiungersi soltanto che, in ogni caso, la certificazione dicancelleria allegata al ricorso attesta soltanto che, alla data del 15 maggio2024, il fascicolo di ufficio di primo grado non era stato reperito, ma nullaesclude che, al momento della decisione della controversia da parte dellacorte di appello (risalente a circa tre mesi prima, cioè al 15 febbraio 2024),tale fascicolo, invece, fosse nella concreta disponibilità di quest’ultima.2.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per plurimeragioni.Esso, invero: i) non riporta il contenuto della documentazione ivimenzionata, sicché è qui sufficiente richiamare il principio sul punto giàriportato disattendendosi la precedente doglianza; ii) non riproduce i capitolidelle prove orali di cui lamenta la mancata ammissione, rivelandosi, così, incontrasto con il principio per cui “il ricorrente che, in sede di legittimità,Numero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte delgiudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze cheformavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità ilcontrollo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che,per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'esserein grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, allecui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (cfr. Cass.,SU, n. 28336 del 2011); iii) dimentica che un'autonoma questione dimalgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamenteove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo casovi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato(e comunque da rapportarsi - in thesi - al testo novellato di cui alla citatanorma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnatauna sentenza resa il 15 febbraio 2024); iv) mostra di non considerare, da unlato, che “La mancata ammissione della prova testimoniale può esseredenunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordineall'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere” (cfr.Cass. n. 32547 del 2024), ma qui, come si è già detto, nessun viziomotivazionale è stato prospettato; dall’altro, che “La mancata ammissionedella prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazioneo falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazionericorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente diNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso ilprincipio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento unaprova soggetta ad un diverso regime” (cfr. Cass. n. 9731 del 2025);3.

Inammissibile è pure il terzo motivo di ricorso.Esso, infatti, per come concretamente formulato, si rivelasostanzialmente volto ad ottenere un riesame di accertamenti fattualicompiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che: i) il giudiziodi legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative(cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021;Cass. nn. 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 14595,17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 19423, 25495, 26871,27328 e 35012 del 2024; Cass. nn. 2040, 3229, 3284, 8671 ed 11055 del2025); ii) come puntualizzato da Cass. nn. 14102, 12466, 8671 e 16908 del2025 (cfr. in motivazione), “Il compito di questa Corte, […], non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (mapur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio(Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degliartt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano datoeffettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se lamotivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), eNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifestonella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è ineffetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)”.4.

Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo di ricorso, perchémostra di non aver colto appieno la ratio decidendi, in parte qua, dellasentenza impugnata.Invero, la corte capitolina, lungi dall’affermare l’inammissibilitàdell’impugnativa delle delibere negative, ha soltanto rilevato che “[…] èinammissibile la domanda dell’appellante volta ad ottenere la dichiarazione diesclusione del socio [OSCURATO:PERSONA], atteso che la delibera di una societàpuò essere impugnata per vizi di nullità o annullabilità, ma non anche perottenere una decisione sostitutiva della volontà dei soci”.

È chiaro, dunque,che quella corte, così opinando, ha inteso rimarcare soltanto che, nelladisamina di legittimità delle delibere negative, il giudice non può spingersi alpunto di adottare una deliberazione positiva, in sostituzione di quella negata,potendo rilevare unicamente eventuali vizi della delibera negativa.

Né lepronunce di questa Corte oggi richiamate dal ricorrente sono in contrasto contale principio, in quanto investono, sostanzialmente, il diverso caso diannullamento di una delibera negativa, per erroneo computo del voto di unsocio in conflitto, con conseguente ricalcolo degli esiti ed affermazione deldiverso risultato deliberativo, senza, però, alcun intervento di sostituzionedella volontà assembleare.

È palese, allora, che, in quelle ipotesi, il giudice siè limitato ad affrontare profili di legittimità procedimentale, ed a stabilirne glieffetti, senza minimamente entrare nel merito della decisione (vedasi anchela recente Cass. n. 7874 del 2024).

Nella fattispecie in esame, invece, non sichiederebbe a questa Corte di elidere dal computo un voto, bensì di sindacareil merito della decisione, ciò necessitando, peraltro, di accertamenti fattualiincompatibili con il giudizio di legittimità. […]».3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto,ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che la sentenzadella corte distrettuale oggi impugnata inerisce ad un giudizio di primo gradoNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026iniziato con citazione notificata il 28/31 gennaio 2008, anteriormente,dunque, alla legge n. 69 del 2009 che ha ridotto a sei mesi il termine lungo(già di un anno) ex art. 327 c.p.c. (disposizione, quest’ultima, in nessun modoinvestita dalla successiva riforma cd.

Cartabia).Orbene, l’art. 58, comma 1, della legge citata, stabilisce che le modificheapportate all’art. 327 cod. proc. civ. si applicano esclusivamente ai giudiziinstaurati dopo la data di entrata in vigore della legge stessa (cfr. Cass. n.37750 del 2021).

Posto, allora, che l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultaessere stato notificato alla controparte il 18 marzo 2025 (cfr. lacorrispondente relata), l’odierno ricorso si rivela tempestivo, poiché altermine lungo di un anno va aggiunto anche quello di sospensione feriale (di31 giorni – 1/31 agosto 2025 –, giusta l’art. 1 della legge n. 742 del 1969,come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 162 del 2014).Non persuadono, poi, le argomentazioni complessivamente esposte daRaffaele [OSCURATO:PERSONA], nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., al finedi insistere sui motivi di ricorso da lui formulati.Invero: i) in relazione a quanto ivi sostenuto riguardo al primo di essi,non viene minimamente contrastata la giurisprudenza di legittimità (quipienamente condivisa) puntualmente indicata nella menzionata proposta delconsigliere relatore circa il fatto che l’omessa acquisizione del fascicolod'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validitàdel giudizio d'appello, con la conseguenza che tanto non determina un viziodel procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, un vizio didifetto di motivazione, nella specie, peraltro, in nessun modo prospettato; ii)circa il secondo, nuovamente non è riportato il contenuto delladocumentazione ivi menzionata, né sono riprodotti i capitoli delle prove oralidi cui è lamentata la mancata ammissione, così mostrandosi di non tenere inalcun conto la complessiva giurisprudenza di legittimità richiamata dalmedesimo consigliere delegato nella citata proposta.Per il resto, la memoria predetta nulla aggiunge di significativamentediverso rispetto a quanto già esposto da [OSCURATO:PERSONA] nel suo in ricorso,Numero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026sicché deve trovare applicazione il principio sancito dalla recente decisioneresa da Cass. 7 giugno 2025, n. 15219, la quale ha puntualizzato che,«dinanzi ad una proposta molto articolata ed in assenza di sviluppo diargomenti idonei a riconsiderarla, l’impegno di aggiungere altro a sostegnodella già illustrata inammissibilità del ricorso, ove non costituisse un vacuoesercizio di retorica e un inutile dispendio delle esigue risorse giudiziarie (inproposito, v.

Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con laratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c.» (cfr. in senso conforme, l’ancora più recente Cass. n. 5616 del2026).4.

In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, restando a suo carico, le spese del giudizio dilegittimità sostenute dal costituitosi controricorrente.4.1.

Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 96,commi 3 e 4, cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), il ricorrente suddetto, va condannato, nei confronti del costituitosiNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026controricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della sommaequitativamente determinata di € 6.000,00, oltre che al pagamentodell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2.

Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalcostituitosi controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 6.000,00 infavore di [OSCURATO:PERSONA] e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimoricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026Enrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 7205/2025 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Latina, alla via Eroi delLavoro n. 12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende giusta procura speciale in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Timavon. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimata-avverso la SENTENZA, n. cron. 1122/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi ROMA il giorno 15/02/2024.Numero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno27/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 28/31 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di Latina, la delibera assunta dai soci dellaSordilli Tours di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. il 28 dicembre 2007, con laquale, da un lato, il primo, socio per il 40% del capitale sociale, era statoescluso dalla predetta società, essendo stato evidenziato l'esercizio, da partesua, di attività concorrente con quella societaria; dall'altro, era stata respintala richiesta di esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale,nella sede assembleare, erano stati mossi addebiti per gravi inadempienze,uso illegittimo di cose sociali, violazione degli obblighi di amministrazione egestione. L’attore chiese che, previa dichiarazione della nullità della clausolaarbitrale contenuta nell'art. 17 dello statuto societario, fosse accertata edichiarata “la nullità, l’annullamento, l'illegittimità e comunque l’inefficaciadella delibera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA]. del 28dicembre 2007” relativamente ad entrambe le decisioni ivi assunte.Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],contestando le argomentazioni di controparte e concludendo per il lororigetto. Chiesero, inoltre, integrarsi il contraddittorio nei confronti dellaSordilli Tours di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.Disposto detto adempimento, si costituì quest’ultima, in persona di uncuratore speciale ex art. 78 cod., proc. civ., concludendo per l’infondatezzadelle pretese attoree.L’adito tribunale con sentenza del 24 settembre 2018, n. 2314, respinsela domanda di nullità della clausola compromissoria statutaria, ritenne che lacontroversia fosse devoluta agli arbitri e disattese le altre domande diRaffaele [OSCURATO:PERSONA].2. Il gravame da lui proposto contro quella decisione fu respinto dall’aditaCorte di appello di Roma con sentenza del 15 febbraio 2024, n. 1122, resaNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.).Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, ritenuta la nullità dellaclausola compromissoria statutaria: i) disattese la doglianza con cuil’appellante aveva lamentato l’illegittimità della delibera impugnata, nellaparte in cui lo aveva escluso dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,considerando il corrispondente motivo infondato «in quanto basato su meresupposizioni dell’appellante non ancorate a dati oggettivamenteriscontrabili»; ii) accertò che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il divieto di nonconcorrenza stabilito dagli artt. 3 ed 8 dello statuto sociale, compiutamenteindicando la documentazione posta a fondamento di tale convincimento.Aggiunse che nemmeno «vale a confutare quanto emerge dalla indicatadocumentazione la deduzione dell’appellante secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] svolto attività di “procacciamento di servizi per viaggi, biglietti aerei,treni ecc.”, e, quindi, di attività diversa da quella esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., posto che anche nel caso della [OSCURATO:PERSONA] veniva esercitata lamedesima attività di trasporto di persone. Tanto meno, poi, può assumererilievo il modesto volume di affari dedotto dall’appellante dal momento chel’art. 8 dello statuto prevede il divieto di concorrenza a prescindere dalla moledi attività svolta»; iii) considerò, infine, «inammissibile la domandadell’appellante volta ad ottenere la dichiarazione di esclusione del socioArcangelo [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., atteso che la delibera di unasocietà può essere impugnata per vizi di nullità o di annullabilità ma nonanche per ottenere una decisone sostitutiva della volontà dei soci».3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha promossoricorso, affidandosi a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svolto difese in questa sede.In data 7/9 settembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Numero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con istanza del 18/20 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ladecisione del proprio ricorso, successivamente depositando anche unamemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:I) «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Nullità della sentenza o delprocedimento», stante la mancanza agli atti del fascicolo d’ufficio di primogrado (Tribunale di Latina), come attestato dal dirigente della cancelleria dellaCorte di appello di Roma - IV Sezione Civile con dichiarazione del 15 maggio2024. Si ascrive alla corte capitolina l’errata applicazione dell’art. 2729 cod.civ. e l’omessa attivazione dei poteri istruttori attribuiti al giudice di appelloin caso di smarrimento del fascicolo di parte e/o d’ufficio;II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dinorme di diritto. Art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.». Si contesta l’assuntocon cui la corte distrettuale, nel disattendere la richiesta di declaratoria diillegittimità della delibera impugnata nella parte in cui aveva escluso l’odiernoricorrente dalla società, lo ha ritenuto infondato «in quanto basato su meresupposizioni dell’appellante non ancorate a dati oggettivamenteriscontrabili», aggiungendo, poi, che sarebbe stato «Superfluo disporrel’attività istruttoria chiesta dall’appellante». Attività che, invece, dovevaconsiderarsi «ulteriormente necessaria a corroborare già quanto affermatodal ricorrente in ordine alla sua esclusione». La stessa corte, poi, nemmenoaveva tenuto in considerazione la copiosa documentazione allegata all’atto dicitazione del giudizio di primo grado, richiamato all’allegato n. 7 dell’atto diappello, «in cui si evinceva chiaramente la fondatezza delle censure mossedal ricorrente all’altro socio [OSCURATO:PERSONA]»;III) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dinorme di diritto. Art. 2301 c.c., 2286 c.c. e r.d. 23/11/1936, n. 2523». Sicensurano le argomentazioni con cui la corte territoriale ha disatteso il motivodi gravame con cui l’appellante aveva invocato la illegittimità della deliberache lo aveva escluso dalla società, per la insussistenza delle graviinadempienze allo stesso imputate. Si sostiene che, «leggendo bene laNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026delibera di esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si evince chelo stesso è stato escluso per la mancata prestazione della sua operalavorativa, nonché per aver violato il divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c.Entrambe le contestazioni sono del tutto infondate e costituiscono un pretestoper espungere il “socio scomodo” che stava facendo scoprire ed emergeregravissime irregolarità da parte dell’altro socio amministratore, [OSCURATO:SOCIETA]»;IV) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazione dinorme di diritto. Artt. 2286, 2377 e ss. e 2301 c.c.», contestandosi lasentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che “è inammissibile ladomanda dell’appellante volta ad ottenere la dichiarazione di esclusione delsocio [OSCURATO:PERSONA] ... atteso che la delibera di una società può essereimpugnata per vizi di nullità o di annullabilità ma non anche per ottenere unadecisione sostitutiva della volontà dei soci”. Si assume che la giurisprudenzaha più volte ammesso la impugnazione delle delibere negative ed il poteresostitutivo del giudice, poiché, trattandosi di sentenza di accertamento, questisi limiterebbe a dichiarare l’effettiva volontà assembleare, aderendo così allasoluzione offerta dalla cd. “tutela reale”.2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:«1. Impregiudicata ogni altra decisione circa l’eccezione di tardivitàdell’odierno ricorso come sollevata dalla parte controricorrente, il suo primomotivo si rivela manifestamente inammissibile.Esso, invero, mostra di non considerare minimamente che, come chiaritodalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, l'acquisizione del fascicolod'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., non costituiscecondizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenzache la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o dellasentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, ovevenga specificamente prospettato (e tanto non è accaduto nella specie, nonessendo stata formulata alcuna specifica censura motivazionale nei limitituttora consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellatoNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012, essendo stata impugnata una sentenza pubblicata il 15 febbraio 2024)che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarreelementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde edesplicitati dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 10202 del 2023; Cass. n.10164 del 2022; Cass. n. 9498 del 2019). L’odierna doglianza, invece,menziona documenti asseritamente depositati in primo grado, di cui, però,nemmeno riporta il contenuto, così dimenticando che, in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6,cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di meritoqualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioninecessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello diparte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr.Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025).A tanto deve aggiungersi soltanto che, in ogni caso, la certificazione dicancelleria allegata al ricorso attesta soltanto che, alla data del 15 maggio2024, il fascicolo di ufficio di primo grado non era stato reperito, ma nullaesclude che, al momento della decisione della controversia da parte dellacorte di appello (risalente a circa tre mesi prima, cioè al 15 febbraio 2024),tale fascicolo, invece, fosse nella concreta disponibilità di quest’ultima.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per plurimeragioni.Esso, invero: i) non riporta il contenuto della documentazione ivimenzionata, sicché è qui sufficiente richiamare il principio sul punto giàriportato disattendendosi la precedente doglianza; ii) non riproduce i capitolidelle prove orali di cui lamenta la mancata ammissione, rivelandosi, così, incontrasto con il principio per cui “il ricorrente che, in sede di legittimità,Numero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte delgiudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze cheformavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità ilcontrollo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che,per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'esserein grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, allecui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative” (cfr. Cass.,SU, n. 28336 del 2011); iii) dimentica che un'autonoma questione dimalgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamenteove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo casovi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato(e comunque da rapportarsi - in thesi - al testo novellato di cui alla citatanorma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnatauna sentenza resa il 15 febbraio 2024); iv) mostra di non considerare, da unlato, che “La mancata ammissione della prova testimoniale può esseredenunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordineall'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere” (cfr.Cass. n. 32547 del 2024), ma qui, come si è già detto, nessun viziomotivazionale è stato prospettato; dall’altro, che “La mancata ammissionedella prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazioneo falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazionericorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente diNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso ilprincipio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento unaprova soggetta ad un diverso regime” (cfr. Cass. n. 9731 del 2025);3. Inammissibile è pure il terzo motivo di ricorso.Esso, infatti, per come concretamente formulato, si rivelasostanzialmente volto ad ottenere un riesame di accertamenti fattualicompiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che: i) il giudiziodi legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, nonconsentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati alfine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative(cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021;Cass. nn. 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 14595,17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 19423, 25495, 26871,27328 e 35012 del 2024; Cass. nn. 2040, 3229, 3284, 8671 ed 11055 del2025); ii) come puntualizzato da Cass. nn. 14102, 12466, 8671 e 16908 del2025 (cfr. in motivazione), “Il compito di questa Corte, […], non è quello dicondividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nelladecisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (mapur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio(Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degliartt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano datoeffettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se lamotivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa ocontraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), eNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifestonella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è ineffetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)”.4. Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo di ricorso, perchémostra di non aver colto appieno la ratio decidendi, in parte qua, dellasentenza impugnata.Invero, la corte capitolina, lungi dall’affermare l’inammissibilitàdell’impugnativa delle delibere negative, ha soltanto rilevato che “[…] èinammissibile la domanda dell’appellante volta ad ottenere la dichiarazione diesclusione del socio [OSCURATO:PERSONA], atteso che la delibera di una societàpuò essere impugnata per vizi di nullità o annullabilità, ma non anche perottenere una decisione sostitutiva della volontà dei soci”. È chiaro, dunque,che quella corte, così opinando, ha inteso rimarcare soltanto che, nelladisamina di legittimità delle delibere negative, il giudice non può spingersi alpunto di adottare una deliberazione positiva, in sostituzione di quella negata,potendo rilevare unicamente eventuali vizi della delibera negativa. Né lepronunce di questa Corte oggi richiamate dal ricorrente sono in contrasto contale principio, in quanto investono, sostanzialmente, il diverso caso diannullamento di una delibera negativa, per erroneo computo del voto di unsocio in conflitto, con conseguente ricalcolo degli esiti ed affermazione deldiverso risultato deliberativo, senza, però, alcun intervento di sostituzionedella volontà assembleare. È palese, allora, che, in quelle ipotesi, il giudice siè limitato ad affrontare profili di legittimità procedimentale, ed a stabilirne glieffetti, senza minimamente entrare nel merito della decisione (vedasi anchela recente Cass. n. 7874 del 2024). Nella fattispecie in esame, invece, non sichiederebbe a questa Corte di elidere dal computo un voto, bensì di sindacareil merito della decisione, ciò necessitando, peraltro, di accertamenti fattualiincompatibili con il giudizio di legittimità. […]».3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto,ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che la sentenzadella corte distrettuale oggi impugnata inerisce ad un giudizio di primo gradoNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026iniziato con citazione notificata il 28/31 gennaio 2008, anteriormente,dunque, alla legge n. 69 del 2009 che ha ridotto a sei mesi il termine lungo(già di un anno) ex art. 327 c.p.c. (disposizione, quest’ultima, in nessun modoinvestita dalla successiva riforma cd. Cartabia).Orbene, l’art. 58, comma 1, della legge citata, stabilisce che le modificheapportate all’art. 327 cod. proc. civ. si applicano esclusivamente ai giudiziinstaurati dopo la data di entrata in vigore della legge stessa (cfr. Cass. n.37750 del 2021). Posto, allora, che l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultaessere stato notificato alla controparte il 18 marzo 2025 (cfr. lacorrispondente relata), l’odierno ricorso si rivela tempestivo, poiché altermine lungo di un anno va aggiunto anche quello di sospensione feriale (di31 giorni – 1/31 agosto 2025 –, giusta l’art. 1 della legge n. 742 del 1969,come modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 162 del 2014).Non persuadono, poi, le argomentazioni complessivamente esposte daRaffaele [OSCURATO:PERSONA], nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., al finedi insistere sui motivi di ricorso da lui formulati.Invero: i) in relazione a quanto ivi sostenuto riguardo al primo di essi,non viene minimamente contrastata la giurisprudenza di legittimità (quipienamente condivisa) puntualmente indicata nella menzionata proposta delconsigliere relatore circa il fatto che l’omessa acquisizione del fascicolod'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validitàdel giudizio d'appello, con la conseguenza che tanto non determina un viziodel procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, un vizio didifetto di motivazione, nella specie, peraltro, in nessun modo prospettato; ii)circa il secondo, nuovamente non è riportato il contenuto delladocumentazione ivi menzionata, né sono riprodotti i capitoli delle prove oralidi cui è lamentata la mancata ammissione, così mostrandosi di non tenere inalcun conto la complessiva giurisprudenza di legittimità richiamata dalmedesimo consigliere delegato nella citata proposta.Per il resto, la memoria predetta nulla aggiunge di significativamentediverso rispetto a quanto già esposto da [OSCURATO:PERSONA] nel suo in ricorso,Numero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026sicché deve trovare applicazione il principio sancito dalla recente decisioneresa da Cass. 7 giugno 2025, n. 15219, la quale ha puntualizzato che,«dinanzi ad una proposta molto articolata ed in assenza di sviluppo diargomenti idonei a riconsiderarla, l’impegno di aggiungere altro a sostegnodella già illustrata inammissibilità del ricorso, ove non costituisse un vacuoesercizio di retorica e un inutile dispendio delle esigue risorse giudiziarie (inproposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con laratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c.» (cfr. in senso conforme, l’ancora più recente Cass. n. 5616 del2026).4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, restando a suo carico, le spese del giudizio dilegittimità sostenute dal costituitosi controricorrente.4.1. Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 96,commi 3 e 4, cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), il ricorrente suddetto, va condannato, nei confronti del costituitosiNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026controricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della sommaequitativamente determinata di € 6.000,00, oltre che al pagamentodell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalcostituitosi controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 6.000,00 infavore di [OSCURATO:PERSONA] e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimoricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 7205/2025Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 7852/2026Data pubblicazione 31/03/2026Enrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 07852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris