CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 agosto 2026
Cassazione n. 24689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Placidi unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caputo- [OSCURATO:PERSONA] COSTITUITAe nei confronti diCOMPAGNIE FRANÇAISE D'[OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, inpersona del suo preposto e legale rappresentante in Italia, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026- CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 525/2021 depositata il19 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo (di seguito,anche, [OSCURATO:SOCIETA].) ricorre contro la sentenza 19 marzo 2021, n. 525,con cui la Corte d’appello di Bari ne ha respinto l’appello principale,accogliendo invece parzialmente l’appello incidentale della A.S.L. Bari (giàA.U.S.L. Bari 1), avverso la sentenza 15 novembre 2011, n. 162, delTribunale di Trani – sezione distaccata di Andria.2. La controversia trae origine dal contratto di appalto di operepubbliche avente ad oggetto i lavori di completamento e adeguamentodell’ospedale L. Bonomo di Andria, stipulato il 16 gennaio 1998 da Matarreses.p.a. e dalla stazione appaltante A.U.S.L. Bari 1, da eseguirsi senzainterrompere la continuità dell’attività sanitaria in corso.L’appalto era stato affidato a [OSCURATO:SOCIETA]. con delibera 23 luglio1997 n. 1146 per l’importo di lire 12.827.992.500, al netto del ribassosull’importo dei lavori a base d’asta di lire 17.575.000.000.I lavori avrebbero dovuto avere ad oggetto (art. 3 del capitolato specialed’appalto) la demolizione di un vecchio corpo di fabbrica esistente e lacostruzione di un nuovo manufatto (corpo A), con tutte le opere civili eimpiantistiche, nonché la ristrutturazione del quartiere operatorio el’adeguamento a norma di tutte le rimanenti parti (corpi B, C e D).La consegna dei lavori era avvenuta l’8 ottobre 1997 ma, essendoimpossibile l’immediato approntamento dei lavori, con ordine di servizio 8ottobre 1997 il direttore dei lavori aveva disposto che venissero apposteesclusivamente le tabelle ed eseguite alcune opere necessarie altrasferimento dei lavori ospedalieri.Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026Il contratto era stato stipulato il 16 gennaio 1998.Il 28 gennaio 1998 si era avuto l’effettivo inizio dei lavori.Una prima sospensione dei lavori, protrattasi per 259 giorni, era statadisposta con verbale 5 ottobre 1999 per consentire la redazione di unaperizia di variante resasi necessaria, a detta del direttore dei lavori, perapportare una serie di modifiche conseguenti al manifestarsi di situazioniimpreviste e imprevedibili. L’appaltatrice aveva firmato con riserva il verbaledi sospensione, sostenendo l’illegittimità della decisione e chiedendo ilrisarcimento dei danni per il fermo improduttivo del cantiere. Il 20 giugno2002 era stato sottoscritto l’atto di sottomissione e di concordamento deinuovi prezzi.Una seconda sospensione dei lavori era stata disposta a partire dal 10agosto 2001 con verbale 9 ottobre 2001 in attesa della redazione eapprovazione di una seconda perizia suppletiva. Il 14 dicembre 2001 laseconda perizia di variante era stata sottoposta all’appaltatrice che,considerati gli artt. 22 e 23 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, aveva dichiaratola propria indisponibilità a sottoscrivere l’atto di sottomissione econcordamento dei nuovi prezzi relativi alla seconda perizia.2.1. Promosso nel gennaio 2002 il giudizio di primo grado, Matarreses.p.a. aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimentodella stazione appaltante sotto quattro profili, il primo dei quali attinentealla violazione delle obbligazioni riguardanti la formazione e la preventivaverifica del progetto esecutivo; la condanna al pagamento del corrispettivodi tutti i lavori eseguiti e non ancora compensati; il risarcimento del dannoa titolo di lucro cessante, nella misura del 10% del valore delle opere noneseguite, e a titolo di danno emergente, nella somma di lire 4.462.943.100(euro 2.304.917,75) a fronte delle prime cinque riserve iscritte negli attidell’appalto e nella somma che fosse risultata dovuta a titolo di rimborsodei maggiori oneri indicati nella riserva iscritta in calce al verbale disospensione dei lavori del 9 ottobre 2001.Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026L’A.U.S.L. si era costituita chiedendo in via riconvenzionale la condannadell’appaltatrice al risarcimento dei danni da inadempimento nella misura dilire 5.983.972.447 (euro 3.090.463,85) e la chiamata in causa dellacompagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di escutere la polizzafideiussoria del 25 settembre 1997 rilasciata a garanzia dell’adempimentodelle obbligazioni dell’appaltatore.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi Compagnie française d’assurance pour lecommerce extérieur COFACE s.a.) si era costituita in giudizio.Di fatto, nelle more del processo la stazione appaltante, con delibera n.289 del 13 giugno 2002, aveva adottato il provvedimento di rescissioneamministrativa del contratto ai sensi dell’art. 340 dell’allegato F alla l. 20marzo 1865, n. 2248 (cfr. Cass., sez. un., n. 1224/1976) non avendol’appaltatore sottoscritto l’atto di sottomissione relativo alla seconda periziadi variante in corso d’opera.Il 14 gennaio 2003 il registro di contabilità era stato sottoposto allafirma dell’appaltatrice, la quale confermava le precedenti riserve e neproponeva altre, conseguenti all’ultima registrazione di pagamento deilavori eseguiti e non regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori. Il27 gennaio 2003 l’appaltatrice aveva sottoscritto con riserva anche lo statofinale dei lavori, confermando tutte le riserve già formulate.Il Tribunale, sulla scorta dei documenti acquisiti, del risultato delle provetestimoniali, di un ATP e di una CTU, ravvisata l’inadeguatezza di entrambele parti del contratto di appalto e formulato un giudizio di pari responsabilità,aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento imputabile «in pariquota» ai due contraenti e, riconosciuta solo in parte la pretesa creditoriadell’attrice in relazione alle riserve e operata la compensazione tra le«reciproche ragioni di dare e avere», aveva condannato la stazioneappaltante a corrispondere all’appaltatrice una somma di denaro (euro235.776,86) a titolo di risarcimento del danno e indennizzo «oltre interessilegali e rivalutazione come in motivazione», a spese compensate e conNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026ripartizione in pari quote tra le parti del contratto delle spese delle espletateconsulenze tecniche d’ufficio.2.2. La corte barese, disposta un’integrazione della CTU con incaricoallo stesso professionista già nominato in primo grado, ha accolto (in parte)l’appello incidentale della stazione appaltante (A.S.L. Bari) e ha respintoquello principale dell’appaltatore, del quale però ha accolto una domanda(relativa al corrispettivo dei lavori eseguiti e non pagati) non esaminata inprimo grado.In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello, da un lato,ha respinto la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per non avere la società appaltatrice esercitato il recesso.Dall’altro, ha ritenuto ingiustificata la rescissione amministrativadisposta dalla stazione appaltante. A tal proposito ha affermato: «[…]l’adozione di siffatta delibera non impediva all’appaltatrice di agire ingiudizio per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettateper l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degliartt. 1453 e 1455 c.c. (Cass. 27/10/2015, n. 21882 e Cass. 29/10/2014,n.22995), imponendosi, di conseguenza, la valutazione giudiziale anchedella legittimità dell'operato della P.A. o, comunque, del complessivocontegno delle parti (Cass. 20/11/2015, n. 23813). Nella specie, la Corteritiene di escludere che l’inadempimento addebitato all’Impresa di nonproseguire l’appalto, possa invocarsi quale causa idonea a provocare larisoluzione del contratto per responsabilità esclusiva dell’impresa, laddovel’appaltatrice non ha ritenuto più accettabili ulteriori sospensioni, così comevalutate dalla Stazione appaltante in seguito alla 2^ perizia di variante,circa la sopravvenienza della normativa a cui la stessa si rifaceva, cheavrebbe, secondo l’appellante, radicalmente modificato il contratto. Quindi,deve disattendersi il motivo del gravame incidentale dell’ente committente,non essendo ravvisabile alcuna responsabilità dell’Impresa appaltatrice perla decisione di non voler proseguire i lavori predisposti con la secondaNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026variante, in quanto l’aggiornamento normativo invocato dalla stazioneappaltante anche per la 2° perizia di variante non risultava necessario e,quindi, si poteva approvare la variante senza la necessità di una ulterioresospensione, come riferito dal CTU. Ne consegue che la A.u.s.l. Ba/1 nonpuò pretendere il rimborso dei supposti maggiori costi necessari perl’esecuzione dei residui lavori previsti dall’appalto, in quanto, con la secondasospensione non necessaria, ha di fatto legittimato l’impresa alla mancataprosecuzione dei lavori. A ciò aggiungasi che i costi di completamentodell’opera non sono stati provati, avendo il giudice di primo grado fattoriferimento esclusivamente ai non provati importi richiesti dall’Entecommittente per l’esecuzione dei relativi lavori, nonché a ipotetici oneri diprogettazione e di sicurezza».La Corte d’appello, peraltro, ha ritenuto di dover dichiarare (sia pur soloin motivazione e non nel dispositivo, come a correggere la motivazione delladecisione di primo grado) la risoluzione del contratto di appalto in relazionealle «due contrapposte manifestazioni di volontà». Sul punto, la Corteterritoriale ha affermato che «[i]n considerazione dell’indisponibilità dellaImpresa S. [OSCURATO:SOCIETA] a proseguire i lavori e della rescissione da parte dellaASL, la Corte deve comunque dichiarare la risoluzione chiestareciprocamente dalle parti, atteso che le due contrapposte manifestazionidi volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, inconsiderazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identicoscopo dello scioglimento del rapporto negoziale. Le parti hannoconcordemente, se pur con differenti ragioni, considerato esaurita la causafunzionale del precedente contratto, senza incidere sulle prestazioni giàeseguite, in quanto l'originario programma negoziale è divenuto inattuabileper fatti oggettivi, con il conseguente venir meno dell’interesse allaprosecuzione dei lavori appaltati».Su tale premessa, e «all’esito del complesso giudizio sopra svolto», laCorte d’appello ha affermato che «sussiste, pertanto, solamente un creditoNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026a favore dell’impresa pari ad Euro 44.930,01 per i lavori eseguiti e noncontabilizzati dall’ASL al momento dell’instaurazione del giudizio».Al rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha fatto seguito il rigetto della correlativa domandarisarcitoria, mentre la stazione appaltante, come già detto, è statacondannata al pagamento della somma di euro 44.930,01 (lire 86.996.627)La Corte d’appello ha altresì disposto «lo svincolo della cauzione edell’assicurazione in favore dell’impresa appaltatrice» e ha compensatointegralmente le spese del grado.3. Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a sette motivi.4. A.S.L. Bari non ha depositato tempestivo controricorso, ma solo, indata 12 dicembre 2022, un mero «atto di costituzione» ai soli fini dellapartecipazione alla eventuale discussione orale, che non è stata fissata.5. Ha invece depositato controricorso COFACE - Compagnie françaised'assurance pour le commerce extérieur s.a. - Rappresentanza generale perl'Italia (già [OSCURATO:SOCIETA].), che aveva prestato garanzia a favore dellastazione appaltante.Nella successiva memoria illustrativa, COFACE ha dedotto che con lapropria condotta processuale A.S.L. Bari «ha altresì inteso recedere dallaproposizione di controricorso incidentale nei confronti della gravatasentenza della Corte di Appello di Bari n. 525 del 19/03/2021, conconseguente passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel capo 2del dispositivo e precisamente “2) dispone lo svincolo della cauzione edell’assicurazione in favore dell’impresa appaltatrice”».6. Con la memoria illustrativa la ricorrente ha eccepito l’inammissibilitàdel controricorso dell’intimata A.S.L. Bari perché tardivamente depositato.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/20261. Col primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce «violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.» affermando che laCorte d’appello ha deciso «in relazione ad una delle ragioni poste a basedelle domande dell’attrice, costituenti ciascuna autonoma causa petendi» esi è limitata a pronunciarsi solo sul profilo di inadempimento riguardantel’omessa consegna dei lavori, e non anche sugli ulteriori profili concernentila violazione delle obbligazioni riguardanti la formazione e la preventivaverifica del progetto esecutivo nonché l’improprio utilizzo di sospensioni dilavori non giustificate da alcuna circostanza imprevedibile.1.1. Secondo la ricorrente, mentre la domanda di risoluzionecontrattuale era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. «sulla base degliinadempimenti addebitabili alla controparte» con riferimento ai quattroprofili richiamati alle pagine 11-12 e a pagina 18 della sentenza impugnata(violazione delle obbligazioni riguardanti la formazione e la preventivaverifica del progetto esecutivo; messa a disposizione delle aree interessatedai lavori senza alcun impedimento in ordine alla loro piena utilizzabilità;improprio utilizzo di sospensioni dei lavori non giustificate da alcunacircostanza imprevedibile; consistenti ritardi accumulati nell’adozione deiprovvedimenti relativi alla programmazione del trasferimento dell'attivitàospedaliera), la Corte d’appello si è limitata a pronunciarsi sulla «consegnadei lavori», applicando l’art. 10, d.P.R. n. 1063/62, e «ha invece taciuto […]sugli ulteriori inadempimenti contestati dall'appaltatrice, con riferimento, inparticolare, alla "violazione delle obbligazioni riguardanti la formazione e lapreventiva verifica del progetto esecutivo" ed all’“improprio utilizzo disospensioni dei lavori non giustificate da alcuna circostanzaimprevedibile"».La ricorrente ritiene pertanto la sentenza nulla «per non essersipronunciata su tutta la domanda», avuto riguardo alla «autonomia dellecausae petendi» nelle ipotesi in cui la risoluzione contrattuale sia statachiesta addebitando alla controparte «plurimi inadempimenti». LaNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026ricorrente richiama Cass., sez. VI-L, ord. 24 gennaio 2019, n. 2101, secondocui «l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su unadomanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra unaviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valereesclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stessocodice», e Cass., sez. I, 24 maggio 2007, n. 12162, la quale, in motivazione,afferma, fra l’altro, che «nella ipotesi in cui la domanda di risoluzione delcontratto sia stata proposta addebitando al convenuto plurimiinadempimenti e il giudice di primo grado abbia accolto la domanda sullabase di uno dei denunciati inadempimenti senza statuire sugli altri,ritenendo assorbite le relative questioni, la parte vittoriosa non ha l'oneredi proporre appello incidentale in ordine alle questioni non esaminate, nonavendo interesse all'impugnazione, ma è soltanto tenuta a richiamare lequestioni stesse nelle proprie difese onde evitare la presunzione previstadall'art. 346 c.p.c.»1.2. Premesso che nell’illustrare il motivo ora in esame la ricorrente hariportato unicamente i passaggi motivazionali racchiusi nelle pagine 18 – 20della sentenza impugnata (le pagine 22 – 23 sono invece trascritte nelricorso laddove si illustra il sesto motivo), il motivo è infondato.Il giudice di secondo grado si è pronunciato anche sugli inadempimentiaddebitati alla stazione appaltante in relazione alla lamentatainadeguatezza del progetto esecutivo e alle sospensioni dei lavori.La Corte d’appello, che ha negato il diritto della società appaltatrice alrisarcimento del danno da ritardata consegna dei lavori, e ciò per le ragioniillustrate alle pagine 18 – 19 (mancato esercizio del diritto di recesso), haaltresì negato, per le ragioni esposte alle pagine 19 – 20 e dunque per averecomunque la società partecipato alla gara e stipulato il contratto, lafondatezza della pretesa risarcitoria, per «mancata corrispondenza tra ilprogetto appaltato e lo stato dei luoghi effettivo», concernente i dannirelativi alla sospensione disposta il 5 ottobre 1999 in attesa della primaNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026perizia suppletiva di variante, volta ad apportare modifiche strutturali,architettoniche ed impiantistiche relative all’edificio in ampliamento (pagine9 – 10).La Corte territoriale ha infatti affermato che negli appalti pubbliciregolati da leggi speciali o capitolati generali con efficacia normativa, comequello approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, la violazione, ad operadella stazione appaltante, dell’obbligo di consegna dei lavori non consenteall’appaltatore di agire per la risoluzione del contratto e il risarcimento deidanni se prima non abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 10,d.P.R., «dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancoraeseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazioneappaltante, con la conseguenza che, in mancanza di esercizio di tale facoltà,il diritto al risarcimento del danno da ritardata consegna dei lavori noncompete neppure se vi sia stata previa costituzione in mora della P.A. e sesia stata iscritta tempestiva riserva nel relativo verbale (cfr., Cass.n.5496/92; n.3144/94; n.11329/97; n.4405/98; n.7069/04; n.4780/12;n.2983/13)».Ha aggiunto, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., che già prima dellastipula del contratto [OSCURATO:SOCIETA]., operatore professionale, avrebbepotuto e dovuto avvedersi della mancata corrispondenza tra il progetto el’effettivo stato dei luoghi. A tal proposito la Corte d’appello ha osservatoche: «Il CTU ha chiaramente affermato nella propria relazione, “che sindall’inizio della vicenda, 28.02.97 [delibera di riapprovazione del progettoesecutivo, n.d.r.] o 5.03.97 [delibera di indizione della procedura di gara,n.d.r.] o 23.07.97 [delibera di affidamento dell’appalto a [OSCURATO:SOCIETA], n.d.r.]o 8.10.97 [consegna dei lavori in cantiere, n.d.r.] o 16.01.98 [sottoscrizionedel contratto di appalto, n.d.r.], fosse prevedibile una significativa e corposavariazione dell’originario progetto, invero incompatibile con la prosecuzioneanche parziale dei lavori appaltati”. Di talché la società appaltatrice sisarebbe dovuta avvalere della facoltà di recesso di cui all’art. 10 Cap. Gen.,Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026con la conseguenza che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale -nessuna pretesa risarcitoria poteva essere azionata con riferimento ai dannirelativi alla prima perizia suppletiva di variante riguardante l’edificio inampliamento “A” in ordine alla mancata corrispondenza tra il progettoappaltato e lo stato dei luoghi effettivo. Ne deriva che, nonostante il CTUabbia chiarito che “emerge nel complesso una sostanziale inadeguatezzadel progetto posto in gara nel marzo 1997, tanto da richiedere, negli annisuccessivi alla consegna dei lavori in cantiere (8.10.97), ben due variantiprogettuali significative, come è noto motivo entrambe del contenziosocivile che ci occupa”, l’Impresa, con la stipula del contratto di appalto, nonpuò far valere tali comportamenti e/o inadempimenti della stazioneappaltante in quanto antecedenti al contratto, allorché abbia aderito edaccettato l’appalto oggetto di causa, così come proposto in gara».Quanto alla sospensione disposta il 9 ottobre 2001 con efficaciaretroattiva dal 1° agosto 2001 (pagina 11) in vista della redazione eapprovazione della seconda perizia di variante (mai completata) destinataa modificare il progetto originario a seguito della sopravvenuta normativain materia di sicurezza, la Corte d’appello ha considerato sì la sospensionenon necessaria, e dunque giustificata la decisione di [OSCURATO:SOCIETA]. di nonsottoscrivere l’atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezziinerenti alla seconda perizia sottoposta all’appaltatrice il 14 dicembre 2001,ma - pur affermando che la stazione appaltante non poteva chiedere ilrimborso dei supposti, e non provati, maggiori costi necessari ad eseguire ilavori residui o degli ipotetici oneri di progettazione e sicurezza - ha, sia purimplicitamente, escluso un inadempimento rilevante di A.S.L. Bari avendoritenuto, «comunque», di dichiarare la «risoluzione chiesta reciprocamentedalle parti» essendo «l’originario programma negoziale […] divenutoinattuabile per fatti oggettivi, con il conseguente venir meno dell’interessealla prosecuzione dei lavori appaltati» (pagina 23).Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026Non ricorre dunque l’ipotesi dell’omessa pronuncia, che dovrebbe avereoltretutto carattere decisivo (cfr. Cass., sez. III, ord. 18 aprile 2025, n.10290; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).Peraltro, la stessa ricorrente nell’illustrare i successivi motivi di ricorsodenuncia la violazione di varie norme di legge in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. così riferendosi alla motivazione anche sui puntierroneamente ritenuti, col primo motivo, trascurati dalla Corte d’appello.2. Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce «violazione dell’art. 1453 c.c. e dell’art. 30d.P.R. 1063/62».2.1. Secondo la ricorrente, che richiama le pagine 11-12 della sentenzaimpugnata, la Corte d’appello ha fatto malgoverno dell’art. 1453 c.c. edisapplicato l’art. 30, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, poiché quest’ultimodisciplina solo le sospensioni legittime dei lavori pubblici, ossia riferite aragioni di pubblico interesse o necessità, correlate a esigenze oggettiveimpreviste e imprevedibili.Al contrario, una sospensione dei lavori motivata dall’esigenza dinon rientrando nelle ipotesi previste dall’art. 30 del capitolato generaled’appalto. Dunque, essendo stata accertata l’originaria inadeguatezza delprogetto esecutivo, il giudice di merito, ad avviso della ricorrente, avrebbedovuto accogliere la domanda di risoluzione del contratto per esclusiva colpae responsabilità della committente che aveva «reiteratamente dispostosospensioni illegittime dei lavori».2.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi.La Corte d’appello ha considerato ingiustificata la prima sospensione enon necessaria la seconda (pagine 22-23), ma ha ritenuto che l’appaltatore,consapevole dell’inadeguatezza del progetto esecutivo, avrebbe dovuto inprimo luogo chiedere di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 10, d.P.R.Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/202616 luglio 1962, n. 1063 e solo in caso di mancato accoglimento dell’istanzafar valere le ulteriori pretese (art. 10, commi 8 e 10, d.P.R. cit.); che, comemesso in luce dal C.T.U., la sostanziale inadeguatezza del progetto originariofosse evidente e così fosse «prevedibile» una sua «significativa e corposavariazione»; che la risoluzione del contratto fosse la conseguenza dellainattuabilità dell’originario programma negoziale «per fatti oggettivi» (v.supra, par. 2.2. dello “svolgimento del processo).3. Col terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 1453 c.c. e dell’art.25, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 109».3.1. Secondo la ricorrente, con argomenti in parte ripetitivi di quantogià dedotto, nessuna delle due varianti approvate dall’amministrazionerientrava nelle tassative ipotesi previste dalla c.d. legge Merloni in tema divarianti in corso d’opera, nel testo applicabile ratione temporis (art. 25 dellal. 11 febbraio 1994, n. 109, successivamente abrogata dall’art. 256. d.lgs.n. 163/2006): dunque, l’illegittimità delle varianti, tali da modificareintegralmente il progetto esecutivo, la cui adeguata redazione è oggetto diun preciso obbligo a carico del committente, è causa di risoluzione delcontratto per esclusiva responsabilità della stazione appaltante ai sensidell’art. 1453 c.c.3.2. Per le ragioni poco sopra esposte, il motivo non coglie la ratiodecidendi e così è inammissibile.4. Col quarto motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 1453 c.c. e degli artt.16 e 17, l. 11.2.1994 n. 109».4.1. Ad avviso della ricorrente, che in tema di natura e contenuto delprogetto esecutivo richiama gli artt. 16 e 17 della già citata l. 11 febbraio1994, n. 109 nel testo applicabile ratione temporis, l’inadempimentodell’obbligo, derivante da norma inderogabile, di mettere a disposizionedell’appaltatore un adeguato progetto esecutivo è di per sé sufficiente adNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026ascrivere alla stazione appaltante la responsabilità della mancataesecuzione del contratto e a consentire alla società appaltatrice di agire perla risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. Dunque, secondo la ricorrente, lacircostanza che l’appaltatore abbia stipulato il contratto non esclude laresponsabilità della stazione appaltante «per le carenze progettuali».4.2. Il motivo non può essere accolto.Per un verso, è inammissibile laddove non si confronta con la ratiodecidendi.Per un altro, è infondato perché, fermo l’obbligo pubblicistico a caricodell’amministrazione committente, integrativo delle pattuizioni contrattualie intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivoimmediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriorispecificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliatarappresentazione dell'opera (così Cass., sez. I, ord. 9 novembre 2018, n.28799, relativa però a una fattispecie di progetto originario adeguato; v.anche Cass., sez. I, ord. 19 agosto 2025, n. 23520 nonché, in ipotesiappalto integrato implicante una ripartizione dei compiti di progettazionetra l'appaltatore e l'ente committente, in deroga al principio operante inmateria di opere pubbliche, Cass., sez. I, 3 maggio 2024, n. 11904), nelcaso di specie, come accertato dalla Corte territoriale sulla base della C.T.U.,l’appaltatore era, o doveva essere, consapevole dell’inadeguatezzadell’originario progetto esecutivo e dunque non poteva agire per larisoluzione facendo valere l’inadempimento della committenza nella fase digara antecedente alla stipula del contratto, in ragione dell’onere, o obbligodi diligenza, dell’appaltatore di controllare la validità tecnica del progettofornito dal committente (v. Cass., sez. I, ord. 15 febbraio 2021, n. 3839,Cass., sez. I, ord. 26 febbraio 2020, n. 5144, Cass., sez. II, 21 novembre2016, n. 23665; v. in motivazione Cass., sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n.27830, par. 16).Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/20265. Col quinto motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la ricorrente deduce la «violazione degli artt. 1453, 1455 e 1218c.c.».5.1. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha di fatto disapplicato ilpur richiamato principio concernente la possibilità per l’appaltatore di agireper inadempimento anche a fronte di un provvedimento di rescissioneadottato dalla stazione appaltante ex art. 340 dell’allegato F alla l. 20 marzo1865, n. 2248.Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale, avendo omesso diformulare un giudizio di comparazione relativo al comportamentocomplessivo delle parti per valutare quale fosse l’inadempimentoprevalente, ha abdicato alla funzione di individuare a quale delle due parti,che si erano reciprocamente contestate l’inadempimento, debba addebitarsila responsabilità.5.2. Premesso che la Corte d’appello ha valutato comparativamente lacondotta di entrambe le parti contrattuali (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio2017, n. 13627; Cass., sez. II, 26 ottobre 2005, n. 20678; Cass., sez. III,1° giugno 2004, n. 10477), il motivo è inammissibile perché non si correlaalla ratio decidendi.Con autonoma motivazione difforme da quella offerta nella sentenza diprimo grado, riformata sul punto, la Corte territoriale ha ritenutoinsussistenti i presupposti per la pronuncia della risoluzione del contrattoper inadempimento dell’una o dell’altra parte. Da un lato, ha spiegato cheMatarrese s.p.a., peraltro consapevole delle manchevolezze del progettooriginario, avrebbe dovuto preliminarmente chiedere di recedere dalcontratto. Dall’altro, ha ritenuto non necessaria la seconda perizia divariante e così giustificata la decisione dell’appaltatrice di non volerproseguire i lavori predisposti con quella variante. Infine, ha motivato lapropria decisione in base alla sopravvenuta inattuabilità dell’originarioprogramma negoziale.Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/20266. Col sesto motivo si deduce la «violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.»,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.6.1. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è affetta dal vizio dimotivazione apparente perché la motivazione non consente di comprendereil fondamento del dispositivo e anzi il contrasto tra motivazione e dispositivodetermina un vizio logico causa di nullità della sentenza.6.2. Il motivo è infondato.Mentre il Tribunale aveva ravvisato nella condotta delle parti reciproci econcorrenti inadempimenti, di pari gravità, la Corte d’appello, conl’autonoma e articolata motivazione più volte richiamata, ha escluso ipresupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 1453 c.c. ma ha conclusonel senso dell’impossibilità della prosecuzione dell’esecuzione del contrattoin ragione delle «due contrapposte manifestazioni di volontà» delle parti,non riconducibili al mutuo dissenso ma pur sempre «dirette all’identicoscopo dello scioglimento del rapporto negoziale».In questi termini, v. anche Cass., sez. III, 18 maggio 2005, n. 10389(«Il giudice ha escluso che una o l'altra delle parti fosse incorsa ininadempimento, ma ha ugualmente dichiarato risolto il contratto per"inidoneità sopravvenuta". La sentenza, che, benché sia erroneamentemotivata, perviene ad un dispositivo conforme al diritto deve essere correttanella motivazione (art. 384, secondo comma, c.c.). La risoluzione, nellaspecie, è stata infatti legittimamente dichiarata ma non in relazioneall'impossibilità sopravvenuta (alle quali le parti non hanno fatto riferimentonel corso del giudizio) ma in base al diverso principio secondo cui il giudiceche, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascunaparte sugli inadempimenti dall'altra, accerti l'inesistenza di singoli specificiaddebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di essa,deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effettodella scelta ex art. 1453, comma secondo, cod. civ., di entrambi i contraentie decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026dello stesso codice (Cass. 24 novembre 2000, n. 15167; 4 aprile 2000, n.4089; 25 maggio 1992, n. 6230)»); Cass., sez. III, 19 marzo 2018, n. 6675(«[…] in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate daciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra, il giudice cheaccerta l'inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziarela risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità diesecuzione del contratto per effetto della scelta (ex art. 1453, 2° co., c.c.)di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effettirisolutori di cui all'art. 1458 c.c. ( v. Cass., 18/5/2005, n. 10389; Cass.,16/2/2001, n. 2304; Cass., 24/11/2000, n. 15167; Cass., 4/4/2000, n.4089; Cass., 29/11/1994, n. 10217; Cass., 29/4/1993, n. 5065; Cass.,25/5/1992, n. 6230. E già Cass., 18/6/1982, n. 3744). Il giudice deve intale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto,in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad unmutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sonotuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale(v. Cass., 19/12/2014, n. 26907, e, conformemente, Cass., 19/1/2016, n.767. Cfr. altresì, con riferimento a contrapposte dichiarazioni di recesso,Cass., 26/7/2011, n. 16317 e Cass., 14/3/1988, n. 2435 ). […] non sussisteviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorchéil giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto allaprospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento delladomanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato,rispetto a quello richiesto, sicché proposta in primo grado una domanda dirisoluzione per inadempimento di controparte non pronunzia ultra petita ilgiudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già perinadempimento del convenuto ma per impossibilità sopravvenuta diesecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art.1453, 2° co., c.p.c. […]»); Cass., sez. III, ord. 13 maggio 2024, n. 13118.Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/20267. Col settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,si deduce «violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c.».Il motivo si riferisce ai seguenti passaggi motivazionali:«All'esito del complesso giudizio sopra svolto sussiste, pertanto,solamente un credito a favore dell’impresa pari ad Euro 44.930,01 per ilavori eseguiti e non contabilizzati dall’ASL al momento dell’instaurazionedel giudizio.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado, con il primo quesito peritale, aveva chiesto alC.t.u. di determinare il valore di tutti i lavori eseguiti dall’impresa inapplicazione dei prezzi concordati tra le parti e di quelli correnti, sulla scortadella documentazione in atti, e di eseguire ogni ulteriore accertamento utile.Il C.t.u. aveva determinato l’importo complessivo dei lavori contrattualiportati a compimento dall’impresa nella misura di £. 13.673.414.932,peraltro tenendo conto dei prezzi contrattuali e di mercato vigenti a luglio1996 (quesito n. 1, pagg. 20 / 21 della relazione peritale).In seguito alle detrazioni definitivamente stabilite dalla Commissione dicollaudo per £. 477.489.467, l’importo complessivo dei lavori contrattualieseguiti dall’impresa si era ridotto a £. 13.195.925.465, come risulta anchedal Certificato di collaudo del 15 aprile 2004.[OSCURATO:PERSONA] di collaudo aveva dapprima assoggettato il predettoimporto di £. 13.195.925.465 al ribasso contrattuale del 27,01%,pervenendo all’importo netto di £ 9.631.705.997, e detratti gli acconticorrisposti in corso d’opera e le ritenute svincolate, per complessive £.9.544.709.370, accertava che la contabilità finale dei lavori dovevachiudersi con il diritto dell’impresa al pagamento di una rata di saldo pari a£ 86.996.627 /€ 44.930,01.L’impresa ha allegato che la risoluzione per inadempimento dellacommittente determinava il venir meno del contratto e quindi del ribassod’asta, di talché l’importo complessivo dei lavori di £. 13.195.925.465 nonandava assoggettato al ribasso contrattuale del 27,01%, ma soltantoNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026decurtato degli acconti e delle ritenute svincolate, pari all’importocomplessivo di £ 9.544.709.370, con il conseguente diritto dell’impresa alpagamento del maggior importo £ 3.651.216.095 / € 1.885.695,74.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la valutazione della Commissione di Collaudo siastata correttamente effettuata.L’impresa appaltatrice ha diritto al riconoscimento di compenso per leopere già effettuate, se la committente, come in questo caso, si sia giovatadell'opera parziale (cfr. Cass. 5444/1977; 6181/2011), per cui deve esserlericonosciuta la differenza in relazione ai lavori effettivamente eseguiti, la cuistatuizione è stata ingiustamente omessa dal giudice di primo grado,nonostante tale pagamento fosse stato ritualmente richiesto.La Corte, tuttavia, ritiene che l’importo riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] non vada rivisto, atteso che sull’importo delle opere eseguitedeve essere applicato comunque il ribasso d’asta, in quanto, diversamenteopinando, l’Impresa si avvantaggerebbe dalla stessa risoluzione, vedendosiriconoscere un utile nettamente superiore rispetto a quello che le sarebbespettato, quale vincitrice della gara di appalto, se avesse portato a termineil relativo contratto.Pertanto, le deve essere riconosciuto il pagamento della somma di €44.930,01, con la rivalutazione monetaria, da applicarsi sulla sommadevalutata dalla data di deposito della consulenza (10.10.2006) alla datadella citazione (14.01.2002), e gli interessi legali da calcolarsi al tasso legaledalla data della citazione (14.01.2002) al saldo sulle somme annualmenterivalutate, in quanto il Giudice di primo grado non si è affatto pronunciatosu tale voce di credito».7.1. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, nell’accogliere ladomanda di pagamento del corrispettivo delle opere eseguite e nonremunerate, ha applicato il ribasso d’asta.7.2. Il motivo è infondato, dovendosi determinare la somma spettanteall’appaltatore con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione,Numero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026non importa se per inadempimento di una delle parti o per la ragione postaa base della sentenza impugnata, e in relazione all’ammontare delcorrispettivo originariamente pattuito e dunque sulla base del meccanismodi ribasso d’asta contrattualmente previsto in ordine al quale, in concreto,si era formato l’accordo delle parti.Indicazioni in tal senso si traggono, fra l’altro, da Cass., sez. II, 15gennaio 2007, n. 738, che ha così statuito: «[…] nella fattispecie, in cui larisoluzione del contratto di appalto è stata pronunciata per inadempimentodella società committente ed in cui la restituzione in natura dellacostruzione, parzialmente eseguita, all'impresa appaltatrice, non èconfigurabile; per riportare la situazione patrimoniale di quest'ultima, aquella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligorestitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valoredell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito inrelazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontàdell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per lastessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera,affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le aspettative diguadagno. L'equivalente monetario dell'immobile acquisito dallacommittente, come sopra definito, restituisce all'appaltatrice adempientel'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza,peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente ladomanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizionon rimosso con le dovute restituzioni (v. S.U. 12492/92). Il riferimento adun valore diverso dell'immobile, come ad es. quello dello stesso al momentodella sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto aquello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula.Se, quindi, è il corrispettivo pattuito, l'entità cui far riferimento ai fini sumenzionati; e se, come è noto, la revisione dei prezzi prevista dalla leggee, nella specie, pattuita anche dalle parti, è un mezzo per ristabilireNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026l'equilibrio delle prestazioni, alterato dall'aumento imprevedibile del costodei materiali e della mano d'opera, essa, quale elemento del corrispettivopattuito, fa parte del contenuto dell'obbligo restitutorio, anche sepattiziamente determinata. La Corte d'appello ha, quindi, errato nel ritenerenon dovuto il compenso per la suddetta revisione»).Si veda anche Cass., sez. VI-2, ord. 21 settembre 2021, n. 25578: «incaso di risoluzione del contratto di appalto che consegua all'inadempimentodel committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresaappaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenutodell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato, come hafatto il tribunale, in relazione all'ammontare del corrispettivooriginariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata aconcludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisioneprezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito (intal senso, Cass. n. 12162 del 2007; Cass. n. 738 del 2007; Cass. n. 15705del 2013)».In termini analoghi, Cass., sez. II, ord. 17 luglio 2023, n. 20460 haaffermato che: «Deve […] trovare conferma il principio – al quale dovràuniformarsi il giudice di rinvio - già enunciato dalla giurisprudenza di questaCorte (cfr. Cass. n. 738/2007), sulla scorta del quale è stato affermato che,in tema di risoluzione di contratto di appalto privato, qualora la risoluzioneconsegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile larestituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione,parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico dellaparte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare delcorrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si eradeterminata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto perrevisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivopattuito (indipendentemente dal fatto – irrilevante – che i beni siano staticonsegnati, in tutto o in parte, al committente). Del resto, è consolidatoNumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la risoluzione delcontratto di appalto (che si caratterizza per la sua esecuzione prolungata)non si sottrae alla disciplina generale in tema di effetti della risoluzioneprevista dall’art. 1458 c.c. (in relazione alla norma generale previstadall’art. 1453 c.c.), con la conseguenza che l'efficacia della declaratoria dirisoluzione del rapporto ha natura retroattiva, da cui deriva la necessità diripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente la conclusionedel negozio. Inoltre, è rilevante osservare che la dichiarazione o la domandagiudiziale di risoluzione comporta la rinuncia allo scambio delle prestazioni,ma non la rinuncia al lucro sperato dalle parti sulla base del contratto poirisolto per inadempimento imputabile ad una delle due parti (nel caso dispecie, allo Stato iracheno committente, dalla cui condotta era scaturital’impossibilità sopravvenuta di portare completamente a compimentol’appalto, con la consegna di tutte le opere commissionate). Infatti, nelnostro ordinamento, a differenza di altri ordinamenti continentali, larichiesta di risarcimento del danno è compatibile con la risoluzione, al finedi conseguire la riparazione del pregiudizio patrimoniale non eliminabile8. In conclusione, il ricorso va respinto.9. Nulla sulle spese nel rapporto con A.S.L. Bari, considerata la tardivacostituzione dell’intimata.Vanno invece compensate le spese tra la ricorrente e COFACE, poiché ilricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. non era volto a impugnare statuizioni favorevolialla compagnia di assicurazione.10. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Compensa integralmente le spese processuali tra [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D'ASSURANCENumero registro generale 25798/2021Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 24689/2026Data pubblicazione 18/08/2026POUR [OSCURATO:PERSONA] S.A. - [OSCURATO:PERSONA]'ITALIA.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi Abete