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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 2021

Cassazione n. 30853/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della Procura generale della repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso; ,,,,,, i ^ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del medesimo Tribunale, il 29 novembre 2021, nella parte in cui con essa è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a fattispecie in materia di cessione di stupefacenti (capo 15).

2. Avverso la prefata ordinanza Costa ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo al quale si sono aggiunti tre motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., tutti di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo unico di ricorso sono stati dedotti vizio di motivazione oltre che violazione di legge (artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen.) per aver il Tribunale ritenuto utilizzabile l'intercettazione tra presenti di cui al prog. 83 del 9 dicembre 2019 (dec. 2734/2019) eseguita all'interno dei locali della macelleria sita in Palermo (via [OSCURATO:PERSONA] 15) di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] al quale, per il capo d'incolpazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto sostanza stupefacente, nonostante il riferimento nel dispositivo del relativo decreto autorizzativo del G.i.p. solo ai «luoghi esterni».

Si tratterebbe, in particolare, dell'intercettazione fonte degli elementi posti alla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato con riferimento alla quale, erroneamente, il Tribunale avrebbe considerato mero errore materiale l'indicazione, nel solo dispositivo, del riferimento ai «luoghi esterni».

2.2. Con i primi due motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. civ., si deducono violazioni di legge (artt. 327, 348, 370, 234, 266, 287, 273 cod. proc. pen. 614 cod. pen. e 14 Cost.) per aver la polizia giudiziaria eseguito non solo attività di captazione audio di conversazioni e comunicazioni tra presenti all'interno della detta macelleria ma anche attività di ripresa video, i cui esiti sono stati utilizzati ai fini della ritenuta gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., nonostante il citato provvedimento autorizzativo del G.i.p. (dec. 2734/2019) non prevedesse anche riprese video, al pari della stessa richiesta del Pubblico Ministero, e in assenza di specifica delega da parte di quest'ultimo.

Il luogo di cui innanzi, a detta del ricorrente, sarebbe da considerarsi privata dimora ex artt. 166, comma 2, cod. proc. pen. e 614 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo nuovo si prospetta la stessa doglianza di cui al motivo unico di ricorso, in termini di vizio motivazionale, e si censura violazione di legge nell'aver sostanzialmente proceduto alla correzione dell'errore materiale non il G.i.p. bensì il Tribunale, in funzione di giudice del riesame.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'indagato hanno discusso e concluso nei termini di cui all'epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso (compresi i motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen.), complessivamente considerato, si mostra infondato.

2. Il motivo unico di ricorso e il terzo motivo nuovo, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti, sono infondati e presentano persino profili di inammissibilità.

2.1. In termini generali, deve premettersi che può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto.

In tal caso, infatti, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939- 01).

Non è consentito, invece, apportare modifiche all'atto con inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e tali da alternare il contenuto essenziale della decisione già adottata (Sez.

U, n. 7945 del 30/1/2008, Boccia, Rv. 238426-01, in motivazione; Sez. 1, n. 6784 del 2005, cit., in motivazione).

2.2. Con particolare riferimento poi alla specifica questione dedotta con il motivo di ricorso, è stata altresì condivisibilmente ritenuta ammissibile la correzione di un decreto di intercettazioni telefoniche, con la procedura prevista dal citato art. 130, quando l'intervento correttivo sul decreto si limiti a far emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del giudice che lo ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo contenuto, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento (Sez. 1, n. 29353 del 11/05/2016, Pedalino, Rv. 267332-01; si veda altresì, con riferimento a convalida di operazioni di intercettazione disposte d'urgenza dal Pubblico Ministero, Sez. 4, n. 32650 del 04/07/2002, Romano, Rv. 223457-01).2.3.

Proseguendo sulla scia delle riflessioni giuridiche di cui innanzi, deve in questa sede precisarsi, in quanto funzionale all'esame della specifica censura mossa dal ricorrente, che la formale correzione dell'errore materiale del provvedimento con il quale sono autorizzate le operazioni di intercettazione può essere operata solo dal G.i.p. che l'ha emesso e non anche dal Tribunale, in funzione di giudice del riesame cautelare, innanzi al quale sia stata dedotta l'inutilizzabilità degli esiti della relativa attività d'intercettazione.

Non è in particolare suscettibile di operare, nella specie, il disposto di cui all'art. 130, comma primo, seconda parte, cod. proc. pen., laddove dispone che se il provvedimento (sentenza, ordinanza o decreto) è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

Il procedimento relativo al mezzo di ricerca della prova in oggetto, disciplinato dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., per la natura di strumento a sorpresa, non contempla difatti un mezzo d'impugnazione con la conseguente impossibilità di ritenere sub iudice il relativo provvedimento innanzi al Tribunale in funzione di giudice del riesame dell'ordinanza cautelare.

L'impossibilità di una formale correzione del provvedimento autorizzativo a opera del Tribunale non impedisce però la sua considerazione, da parte del detto giudice del riesame cautelare, tale da farne emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del G.i.p. che l'ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo e intangibile contenuto ma senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento.

La detta attività, difatti, al pari di quella integrante formale correzione di errore materiale, è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione della decisione già presa.

Non sarà difatti possibile considerare il provvedimento come avente elementi non inclusi nella ratio decidendi e tali da alterare il contenuto della decisione del G.i.p.

L'adeguamento dell'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo e intangibile contenuto, avente quale fulcro il rispetto della ragione sottesa al provvedimento emesso, peraltro, dev'essere guidata dalla natura autorizzatoria che il provvedimento in esame ha rispetto a una ben precisa richiesta del Pubblico Ministero, in merito alla quale la successiva attività adeguatrice del Tribunale (al pari della formale correzione dell'errore materiale da parte del G.i.p.) non potrà aggiungere alcunché né sostituire un'utenza o un luogo a quelli di cui all'istanza.

Il Tribunale in funzione di giudice del riesame, in definitiva, dovrà stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice così come emerge dal provvedimento globalmente considerato, nell'insieme di motivazione e dispositivo, e in considerazione della sottesa specifica istanza del Pubblico Ministero.

Deve precisarsi, infine, in quanto rilevante con riferimento a taluni profili dedotti con la censura in esame, che l'accertamento sull'effettiva volontà del decidente, sotteso all'attività adeguatrice di cui innanzi, al pari di quanto avviene nella procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., integra questione di fatto demandata al giudice di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.4.

Ne conseguono quindi i principi di diritto per cui: - «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il giudice del riesame non può provvedere alla formale correzione dell'errore materiale del provvedimento autorizzativo, non essendo il giudice della sua impugnazione, pur potendo fare emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria de(giudice che l'ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione al suo effettivo e intangibile contenuto ma senza intaccarne la natura o la statuizione e rispettando la ratio decidendi del provvedimento emesso, considerandolo globalmente, nell'insieme di motivazione e dispositivo, e in ragione della sottesa specifica istanza del Pubblico Ministero, senza la possibilità di aggiungervi alcunché né di sostituire un'utenza o un luogo a quelli di cui 'alla richiesta». - «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'accertamento sull'effettiva volontà del provvedimento autorizzatorio emesso dal G.i.p., sotteso all'attività adeguatrice, del giudice del riesame, dell'espressione formale della decisione al suo effettivo e intangibile contenuto, integra questione di fatto demandata al giudice di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.».

2.5. Orbene, nella specie l'ordinanza impugnata si è sostanzialmente attenuta al primo dei principi di cui innanzi, con conseguente infondatezza delle doglianze.

Il Tribunale del riesame, in quanto sollecitato sul punto dall'inutilizzabilità dedotta dall'indagato, correttamente, non ha provveduto alla formale correzione dell'errore materiale e si è limitato, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento, far emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del G.i.p. che ha pronunciato il decreto in oggetto, adeguando l'espressione formale della decisione assunta e emergente dal dispositivo («luoghi esterni») al suo effettivo contenuto («all'interno dei locali della macelleria di via [OSCURATO:PERSONA] 15»).

A tali fini, difatti, il giudice del riesame ha seguito la ratio decidendi sottesa al decreto dando atto che esso ha autorizzato la specifica richiesta presentata dal Pubblico Ministero, avente a oggetto proprio i locali della citata macelleria, e ha motivato in forza dell'esistenza dell'emersione dalle indagini di elementi tali da far ritenere che Randazzo fosse solito incontrarsi all'interno della detta macelleria, della di lui moglie, con i soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

2.6. L'accertamento sull'effettiva volontà del provvedimento autorizzatorio, sotteso all'attività adeguatrice del Tribunale, in quanto sorretto dall'esplicitata motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, evidenzia infine l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, degli altri profili dedotti con il motivo di ricorso e con il terzo motivo nuovo laddove mirano a criticare il percorso argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata.

3. I primi due motivi nuovi che si appuntano sull'esecuzione di riprese video all'interno della macelleria, anch'essi suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili in ragione dell'insussistenza della necessaria connessione con i motivi originariamente proposti.

Deve difatti sul punto ribadirsi che, in tema di impugnazioni, il principio generale concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione.

Ne consegue che, come nella specie, al ricorrente è inibito dedurre con i motivi nuovi violazioni di legge non dedotte con il ricorso originario (Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/1016, Uda, Rv. 266295-01).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della Procura generale della repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso; ,,,,,, i ^ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del medesimo Tribunale, il 29 novembre 2021, nella parte in cui con essa è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a fattispecie in materia di cessione di stupefacenti (capo 15). 2. Avverso la prefata ordinanza Costa ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo al quale si sono aggiunti tre motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., tutti di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo unico di ricorso sono stati dedotti vizio di motivazione oltre che violazione di legge (artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen.) per aver il Tribunale ritenuto utilizzabile l'intercettazione tra presenti di cui al prog. 83 del 9 dicembre 2019 (dec. 2734/2019) eseguita all'interno dei locali della macelleria sita in Palermo (via [OSCURATO:PERSONA] 15) di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] al quale, per il capo d'incolpazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto sostanza stupefacente, nonostante il riferimento nel dispositivo del relativo decreto autorizzativo del G.i.p. solo ai «luoghi esterni». Si tratterebbe, in particolare, dell'intercettazione fonte degli elementi posti alla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato con riferimento alla quale, erroneamente, il Tribunale avrebbe considerato mero errore materiale l'indicazione, nel solo dispositivo, del riferimento ai «luoghi esterni». 2.2. Con i primi due motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. civ., si deducono violazioni di legge (artt. 327, 348, 370, 234, 266, 287, 273 cod. proc. pen. 614 cod. pen. e 14 Cost.) per aver la polizia giudiziaria eseguito non solo attività di captazione audio di conversazioni e comunicazioni tra presenti all'interno della detta macelleria ma anche attività di ripresa video, i cui esiti sono stati utilizzati ai fini della ritenuta gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., nonostante il citato provvedimento autorizzativo del G.i.p. (dec. 2734/2019) non prevedesse anche riprese video, al pari della stessa richiesta del Pubblico Ministero, e in assenza di specifica delega da parte di quest'ultimo. Il luogo di cui innanzi, a detta del ricorrente, sarebbe da considerarsi privata dimora ex artt. 166, comma 2, cod. proc. pen. e 614 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo nuovo si prospetta la stessa doglianza di cui al motivo unico di ricorso, in termini di vizio motivazionale, e si censura violazione di legge nell'aver sostanzialmente proceduto alla correzione dell'errore materiale non il G.i.p. bensì il Tribunale, in funzione di giudice del riesame. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'indagato hanno discusso e concluso nei termini di cui all'epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (compresi i motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen.), complessivamente considerato, si mostra infondato. 2. Il motivo unico di ricorso e il terzo motivo nuovo, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti, sono infondati e presentano persino profili di inammissibilità. 2.1. In termini generali, deve premettersi che può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto. In tal caso, infatti, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939- 01). Non è consentito, invece, apportare modifiche all'atto con inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e tali da alternare il contenuto essenziale della decisione già adottata (Sez. U, n. 7945 del 30/1/2008, Boccia, Rv. 238426-01, in motivazione; Sez. 1, n. 6784 del 2005, cit., in motivazione). 2.2. Con particolare riferimento poi alla specifica questione dedotta con il motivo di ricorso, è stata altresì condivisibilmente ritenuta ammissibile la correzione di un decreto di intercettazioni telefoniche, con la procedura prevista dal citato art. 130, quando l'intervento correttivo sul decreto si limiti a far emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del giudice che lo ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo contenuto, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento (Sez. 1, n. 29353 del 11/05/2016, Pedalino, Rv. 267332-01; si veda altresì, con riferimento a convalida di operazioni di intercettazione disposte d'urgenza dal Pubblico Ministero, Sez. 4, n. 32650 del 04/07/2002, Romano, Rv. 223457-01).2.3. Proseguendo sulla scia delle riflessioni giuridiche di cui innanzi, deve in questa sede precisarsi, in quanto funzionale all'esame della specifica censura mossa dal ricorrente, che la formale correzione dell'errore materiale del provvedimento con il quale sono autorizzate le operazioni di intercettazione può essere operata solo dal G.i.p. che l'ha emesso e non anche dal Tribunale, in funzione di giudice del riesame cautelare, innanzi al quale sia stata dedotta l'inutilizzabilità degli esiti della relativa attività d'intercettazione. Non è in particolare suscettibile di operare, nella specie, il disposto di cui all'art. 130, comma primo, seconda parte, cod. proc. pen., laddove dispone che se il provvedimento (sentenza, ordinanza o decreto) è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. Il procedimento relativo al mezzo di ricerca della prova in oggetto, disciplinato dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., per la natura di strumento a sorpresa, non contempla difatti un mezzo d'impugnazione con la conseguente impossibilità di ritenere sub iudice il relativo provvedimento innanzi al Tribunale in funzione di giudice del riesame dell'ordinanza cautelare. L'impossibilità di una formale correzione del provvedimento autorizzativo a opera del Tribunale non impedisce però la sua considerazione, da parte del detto giudice del riesame cautelare, tale da farne emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del G.i.p. che l'ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo e intangibile contenuto ma senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento. La detta attività, difatti, al pari di quella integrante formale correzione di errore materiale, è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione della decisione già presa. Non sarà difatti possibile considerare il provvedimento come avente elementi non inclusi nella ratio decidendi e tali da alterare il contenuto della decisione del G.i.p. L'adeguamento dell'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo e intangibile contenuto, avente quale fulcro il rispetto della ragione sottesa al provvedimento emesso, peraltro, dev'essere guidata dalla natura autorizzatoria che il provvedimento in esame ha rispetto a una ben precisa richiesta del Pubblico Ministero, in merito alla quale la successiva attività adeguatrice del Tribunale (al pari della formale correzione dell'errore materiale da parte del G.i.p.) non potrà aggiungere alcunché né sostituire un'utenza o un luogo a quelli di cui all'istanza. Il Tribunale in funzione di giudice del riesame, in definitiva, dovrà stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice così come emerge dal provvedimento globalmente considerato, nell'insieme di motivazione e dispositivo, e in considerazione della sottesa specifica istanza del Pubblico Ministero. Deve precisarsi, infine, in quanto rilevante con riferimento a taluni profili dedotti con la censura in esame, che l'accertamento sull'effettiva volontà del decidente, sotteso all'attività adeguatrice di cui innanzi, al pari di quanto avviene nella procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., integra questione di fatto demandata al giudice di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.4. Ne conseguono quindi i principi di diritto per cui: - «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il giudice del riesame non può provvedere alla formale correzione dell'errore materiale del provvedimento autorizzativo, non essendo il giudice della sua impugnazione, pur potendo fare emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria de(giudice che l'ha pronunciato, adeguando l'espressione formale della decisione al suo effettivo e intangibile contenuto ma senza intaccarne la natura o la statuizione e rispettando la ratio decidendi del provvedimento emesso, considerandolo globalmente, nell'insieme di motivazione e dispositivo, e in ragione della sottesa specifica istanza del Pubblico Ministero, senza la possibilità di aggiungervi alcunché né di sostituire un'utenza o un luogo a quelli di cui 'alla richiesta». - «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'accertamento sull'effettiva volontà del provvedimento autorizzatorio emesso dal G.i.p., sotteso all'attività adeguatrice, del giudice del riesame, dell'espressione formale della decisione al suo effettivo e intangibile contenuto, integra questione di fatto demandata al giudice di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.». 2.5. Orbene, nella specie l'ordinanza impugnata si è sostanzialmente attenuta al primo dei principi di cui innanzi, con conseguente infondatezza delle doglianze. Il Tribunale del riesame, in quanto sollecitato sul punto dall'inutilizzabilità dedotta dall'indagato, correttamente, non ha provveduto alla formale correzione dell'errore materiale e si è limitato, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento, far emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del G.i.p. che ha pronunciato il decreto in oggetto, adeguando l'espressione formale della decisione assunta e emergente dal dispositivo («luoghi esterni») al suo effettivo contenuto («all'interno dei locali della macelleria di via [OSCURATO:PERSONA] 15»). A tali fini, difatti, il giudice del riesame ha seguito la ratio decidendi sottesa al decreto dando atto che esso ha autorizzato la specifica richiesta presentata dal Pubblico Ministero, avente a oggetto proprio i locali della citata macelleria, e ha motivato in forza dell'esistenza dell'emersione dalle indagini di elementi tali da far ritenere che Randazzo fosse solito incontrarsi all'interno della detta macelleria, della di lui moglie, con i soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. 2.6. L'accertamento sull'effettiva volontà del provvedimento autorizzatorio, sotteso all'attività adeguatrice del Tribunale, in quanto sorretto dall'esplicitata motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, evidenzia infine l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, degli altri profili dedotti con il motivo di ricorso e con il terzo motivo nuovo laddove mirano a criticare il percorso argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata. 3. I primi due motivi nuovi che si appuntano sull'esecuzione di riprese video all'interno della macelleria, anch'essi suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili in ragione dell'insussistenza della necessaria connessione con i motivi originariamente proposti. Deve difatti sul punto ribadirsi che, in tema di impugnazioni, il principio generale concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione. Ne consegue che, come nella specie, al ricorrente è inibito dedurre con i motivi nuovi violazioni di legge non dedotte con il ricorso originario (Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/1016, Uda, Rv. 266295-01). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorre
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