CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 24794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1311-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 3/A , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via G. D'Arezzo 18, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] ì e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresenta ta e dife sa come da procura in calce al controricorso, con indicazione dellapec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 01311 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -2- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] –Sottosegretariato di Stato per l’emergenza dei rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 2531/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine per il suo rigetto; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento delricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli sez. di Frattamaggiore pronunciò decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 1.054.042,71 a titolo di pagamento delle fatture relative al servizio di vigilanza armata svolto dalla ricorrente, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dal 2007 al 15 febbr aio 2008 , data della fine del servizio. Avverso questo decreto [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione, sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva, per essere titolare del rapporto il Commissario di governo per la gestione dell'emergenza rifiuti, nonché in ogni caso l’inesigibilità del credito, l'infondatezza della pretesa e l’avvenuto parziale pagamento. Con l’atto di opposizione l’opponente citò anche il Sottosegretariato di Stato per l’emergenza dei rifiuti di cui Ric. 2017 n. 01311 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -3- sostenne essere stata, secondo la legislazione emergenziale degli anni precedenti, mera esecutrice nell'ambito dei rapporti instaurati con i terzi fornitori, sostenendo che di tutti gli oneri dovesse rispondere la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei cui confronti propose domanda di manleva. [OSCURATO:PERSONA] di Stato si costituì,resistendo alla domanda di manleva. Con sentenza n.1995/2013, il Tribunale di Napoli revocò il decreto ingiuntivo, accolse parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di Euro 297.130,00e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a tenere indenne la società opponente di quanto corrisposto a ll’opposta [OSCURATO:PERSONA] , ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito la prosecuzione del rapporto oltre il recesso perché aveva omesso di comunicare tempestivamente a [OSCURATO:PERSONA], in violazione del canone di buona fede, chi fosse l’appaltatore del servizio a lei subentrante. Contro questa sentenza propose appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri; [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale. Nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n.2531/2016, pubblicata in data 23 giugno 2016, in accoglimento del primo motivo di appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne dichiarò inammissibile la chiamata per essere stata effettuata direttamente alla prima udienza, non rilevando in diverso senso la sua avvenuta costituzione, e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppio grado ; quindi, in accoglimento dell'appello in cidentale di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevò la Corte napoletana che Il N otturno aveva prestato servizio di vigilanza in forza di una serie di contratti, uno per ogni diversosito vigilato; la durata del servizio pattuito era stata Ric. 2017 n. 01311 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -4- pattuita in un trimestre, rinnovabile tacitamente ma con la esplicita previsione della recedibilità di [OSCURATO:PERSONA] ad nutum, con preavviso telefonico di sole 24 ore, salva la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate fino alla comunicazione del recesso; il recesso era stato esercitato con lettera del 7/11/07 con effetti dal 10/11/07. Sostenne,quindi, la Corte territoriale che, dopo aver esercitato il recesso, [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato in modo reiterato e inequivoco, con successive raccomandate, di voler interrompere ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA], chiedendo alla società che i suoi operatori abbandonassero i siti e, poi, che fossero emesse le note di credito per definire i rapporti di dare/avere; il contratto, peraltro, non prevedeva alcun passaggio di consegnealla società di vigilanza subentrantee perciò la lettera con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] il nome dell’impresa subentrante nel servizio di vigilanza non era necessaria né implicava il riconoscimento della legittima prosecuzione del rapporto dopo il recesso; in ogni caso la permanenza degli addetti di [OSCURATO:PERSONA] sul sito era certamente illegittima dopo il disposto sequestro penale dei siti e il loro affidamento ad un custode giudiziario. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con successive memorie. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Stato per l’emergenza dei rifiuti non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha dedottoche la Corte d’appello avrebbe interpretato la clausola di recesso in violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1372 e 1375 cod.civ., Ric. 2017 n. 01311 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -5- laddove ha ritenuto che assicurasse a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di recesso ad nutum, invece di ritenere, anche in considerazione della peculiarità dei siti da vigilare, necessaria la previa comunicazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, con conseguente passaggio di consegne e subingresso del nuovo appaltatore. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1373, 1375 cod.civ.nonché dell’art. 1366 cod.civ., per avere la Corte escluso che la committente [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto una condotta colposamente inerte, contraria al principio di buona fede, comunicandole soltanto dopo quattro mesi dal recesso il nome del nuovo appaltatoredel servizio. Con il terzo motivo, la società ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. , l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , perché non sarebbe stata considerata l’autorizzazione alla continuazione della sua attività di vigilanza come disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli con provvedimento del 6/8/07a seguito del sequestro del sito di stoccaggio di Caivano e come risultante dal verbale di sequestro,controfirmato anche da un responsabile della [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.116 cod.proc.civ.e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello trascurato di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, senza contestare una rilevante parte delle fatture azionate in monitorio ed effettuando pagamenti dopo la data di asserita efficacia del recesso (10/11/07): ciò implicava il riconoscimento delle prestazioni lavorative ricevute dopo il recesso.Ad illustrazione del motivo, Ric. 2017 n. 01311 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -6- la ricorrente ha riportato numeri e importi delle fatture e dei pagamenti, precedenti e successivi al recesso. 2. La Corte territoriale ha interpretato la clausola di recesso contenuta in ogni singolo contratto di vigilanza in applicazione del canone del significato letterale esplicito (la previsione del recesso ad nutum in riferimento al rinn ovo automatico della durata trimestrale e il preavviso –addirittura telefonico – di sole 24 ore) ed ha quindi escluso, sulla base di più fatti successivi alla comunicazione di recesso, che [OSCURATO:PERSONA] abbia tacitamente proseguito il rapporto dopo la risoluzione, accettando la presenza degli addetti di [OSCURATO:PERSONA] sul sito e omettendo di comunicare il nome del subentrante nel servizio: in particolare, ha motivato questa decisionein considerazione delle missive con cui FIBEha rappresentato come fosse ingiustificata la presenza degli operatori sul sito e hachiesto l’emissione di note di credito per le fatture relative al periodo successivo al recesso. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha escluso altresì, in considerazione della mancanza di una diversa previsione contrattuale, che la sola «peculiarità» dei siti vigilati implicasse l’obbligo di un «passaggio di consegne» tra imprese addette alla vigilanza e che la necessità di questo subentro senza soluzione di continuità fosse stato riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] con la comunicazione del nuovo appaltatore: sul punto, ha esplicitamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] ha posto fine al rapporto di vigilanza, «liberamente accettando il pericolo derivante dall’immediata cessazione dell’opera e dei servizi prestati dalla controparte» e che la comunicazione è stata finalizzata soltanto a «liberarsi della presenza degli addetti di [OSCURATO:PERSONA] sito». Così costruite, l’interpretazione della clausola e la valutazione del comportamento delle parti costituiscono, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, un giudizio di fatto sindacabile in Ric. 2017 n. 01311 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -7- sede di legittimitàsoltanto in riferimento al controllo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca soltanto in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. (Sez.3 - , Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019 ) . In conseguenza, i primi due motivi -che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi -sono inammissibili perché, la ricorrente, fondandole sue censure sulla violazione del canone interpretativo di buona fede, si è limitata a riproporre la sua tesi interpretativa sulla sussistenza dell’obbligo del «passaggio di consegne»; non ha in alcun modo chiarito , tuttavia, in riferimento al criterio letterale utilizzato in sentenza,quale fosse l’elemento semantico così oggettivamente incerto nella sua portata da dover essere integrato necessariamente ricorrendo al criterio della buona fede. Il terzo motivoè infondato. La Corte territoriale ha rileva to che nella diffida ad adempiere, notificata alla società ricorrente in data 29/1/2008, [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato il rilascio dei siti rappresentando di aver già ribadito con missiva del 27/12/2007 «l’inutilità di qualsiasi provvedimento giudiziario» ed ha comunque considerato il disposto sequestro penale dei siti; peraltro,il fatto che sarebbe stato omesso, cioè il provvedimento della Procura della Repubblicae il verbale dei Carabinieri con cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata «autorizzata» a proseguire il servizio di vigilanza recano, secondo la stessa prospettazione del ricorso, una data precedente l’esercizio del recesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, difettano evidentemente del carattere di decisività in quanto accaduti prima dello scioglimento del contratto. Ric. 2017 n. 01311 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -8- Inammissibile, infine, è il quarto motivo con cui ancora una volta si sollecitaun nuovo giudizio di fatto sulla rilevanza dei dedotti pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA]. Laviolazione o falsa applicazione dell’art.116 cod.proc.civ., invero, non può porsi per una pretesa erronea valutazione del materiale istruttorio, ma sol tanto allorché si alleghi che il giudice abbia disatteso , val utandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 ). Ebbene, la Corte territoriale ha a ffermato che [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la sua ferma intenzione di non proseguire il contratto nonostante la presenza degli addetti della società ricorrente sul sito valorizzando alcuni elementi probatori, quali le missive di diffidaal rilascio e la richiesta dell’emissione di note di credito. In tal senso, allora, la censura denuncia soltanto apparentemente un errore di percezione: la ricorrente,in realtà, lamentando l’omessa considerazione dell’avvenuto pagamento di una parte delle fatturee del suo significato, mira a una diver sa valutazione dei differenti elementi di prova raccolti e così formula un motivo inammissibile, perché, per interpretazione consolidata, l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa o non del fatto che si intende provare non è mai sindacabile insede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito(cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 ). 3.In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese in applicazione del principio di soccombenza. L’infondatezza del ricorso esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato di Stato p er Ric. 2017 n. 01311 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -9- l’emergenza dei rifiuti, notificazione invero nulla in quanto effettuata presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato: nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, infatti, è imposto al giudice di evitare e impedire comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020). Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove questo dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ove dovuto, a carico della ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall’art. 1 co. 17° l. 228/12. Ric. 2017 n. 013