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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 gennaio 2022

Cassazione n. 34922/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 5 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Bari ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ercole emessa dal g.i.p. del Tribunale di Bari in relazione al reato dell'art. 416-bis cod. pen. (ancora in essere) ed al reato dell'art. 629, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. (commesso il 3 marzo 2018).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato dell'art. 416-bis cod. pen., (1) perché il tribunale avrebbe travisato il contenuto della intercettazione di una conversazione avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA], D'Ercole e Rignanese, in cui i primi due cercano di convincere il terzo della utilità di aderire all'associazione mafiosa, e che a giudizio del ricorrente è invece un monologo sull'amicizia, (2) perché il tribunale avrebbe travisato il contenuto della intercettazione di una conversazione avvenuta tra D'Ercole e [OSCURATO:PERSONA] enucleando un ruolo di supremazia del primo che non si ricava dalla conversazione, (3) perché il tribunale avrebbe omesso di vagliare l'attendibilità di quanto dichiarato da Pacillo nella conversazione intercettata con Vessio, la totale assenza di qualsiasi prova dell'esistenza di un incarico di [OSCURATO:PERSONA] a D'Ercole di minacciare Pacillo e la esistenza di prova nel senso che D'Ercole abbia svolto dei lavori edili per conto di Pacillo, (4) perché il tribunale avrebbe omesso di considerare il contenuto dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia Malva che non inseriva il nome di D'Ercole tra i componenti della consorteria.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato dell'art. 629 cod. pen., riprendendo l'argomento già proposto nel motivo precedente, che il tribunale avrebbe omesso di vagliare l'attendibilità di quanto dichiarato da Pacillo nella conversazione intercettata con Vessio, la totale assenza di qualsiasi prova dell'esistenza di un incarico di [OSCURATO:PERSONA] a D'Ercole di minacciare Pacillo e la esistenza di prova nel senso che D'Ercole abbia svolto dei lavori edili per conto di Pacillo.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto non era stato tenuto in considerazione il tempo trascorso dal delitto per superare la presunzione relativa dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3.

La difesa dell'indagato ha chiesto la trattazione orale.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, richiesta confermata in udienza, Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo ed il secondo motivo, che si sovrappongono parzialmente, sono inammissibili.• Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Il ricorso è pertanto inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Questo è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda il ricorso sul diverso apprezzamento di un elemento di fatto (il colloquio a tre [OSCURATO:PERSONA]/D'Ercole/Rignanese; il colloquio a due D'Ercole/[OSCURATO:PERSONA]; il colloquio Pacillo/Vessio) che il Tribunale del riesame ha in realtà valutato, ma cui ha dato un diverso significato.

La valutazione che ha dato il Tribunale a questi fatti in sé non è illogica e non è oggetto di travisamento, perché il tenore della conversazione sub (1) è inequivoco, si tratta a tutti gli effetti di un elogio dei pregi del far parte della consorteria criminale, mentre è, al contrario, del tutto illogico leggerla come un monologo sull'amicizia, elogio peraltro di una amicizia illegale perché [OSCURATO:PERSONA] parla di "paiate" "paiate" per chi tocca l'amico in una logica di un'amicizia tipicamente mafiosa, mentre in ordine alla conversazione sub (2) il ruolo di supremazia di D'Ercole rispetto a [OSCURATO:PERSONA] è effettivamente ricavabile dall'espressione usata "ti appiccico la testa al muro", che non è pensabile usare tra sodali se chi la pronuncia non è gerarchicamente superiore al secondo, mentre con riferimento a quanto sub (4) va osservato che, a fronte dei gravi indizi individuati nella ordinanza impugnata, non è illogico non abbia avuto nella valutazione del Tribunale un rilievo decisivo la dichiarazione negativa del collaboratore (nel senso che il collaboratore si limita a non citare il ricorrente).

In ordine, poi, alla vicenda estorsiva sub (3), va detto che la scena dell'aggressione a Pacillo perpetrata dal ricorrente in sé è stata ripresa da una telecamera di sicurezza.

Sulle ragioni dell'aggressione è vero - come sostiene il ricorrente - che non vi sia una piena prova dell'esistenza di un mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA], perchè è soltanto la vittima, Pacillo, che riferisce l'esistenza di un tale mandato, ma il Tribunale del riesame ha valutato questa circostanza ed ha o spiegato perché ha ritenuto Pacillo credibile nel momento in cui riferisce il fatto al telefono ad una sua amica; di converso, la difesa, che propone una ricostruzione alternativa di questo episodio, non riesce a spiegare perché nel contesto di uno sfogo intercettato Pacillo avrebbe dovuto dire il falso, in quanto la spiegazione proposta sull'utilizzo dell'aggressione subita per non voler pagare un avvocato non raggiunge uno standard di credibilità sufficiente a spiegare la conversazione, cui il Tribunale del riesame ha quindi, con giudizio che è immune da censure di illogicità, dato altra valutazione.

2. Il terzo motivo, dedicato alle esigenze cautelari, è, a sua volta, inammissibile.

Il tempo trascorso dal fatto commesso è, in realtà, soltanto affermato, ma non incontestato, perché l'associazione a delinquere è contestata con formulazione temporale aperta, e perché la circostanza della risalenza temporale delle condotte individuate a carico del ricorrente è stata valutata dal Tribunale del riesame, che a pag. 37 della ordinanza rileva che non risulta alcuna interruzione dei legami dell'indagato con la consorteria, e che anzi vi sono elementi da cui desumere il perdurante rapporto tra gli indagati.

D'altronde, come ricordato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza relativa al mero decorso del tempo non è idonea a superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità).

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma. lì 2 1 SET. 2022 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di BARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Bari ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ercole emessa dal g.i.p. del Tribunale di Bari in relazione al reato dell'art. 416-bis cod. pen. (ancora in essere) ed al reato dell'art. 629, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. (commesso il 3 marzo 2018). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato dell'art. 416-bis cod. pen., (1) perché il tribunale avrebbe travisato il contenuto della intercettazione di una conversazione avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA], D'Ercole e Rignanese, in cui i primi due cercano di convincere il terzo della utilità di aderire all'associazione mafiosa, e che a giudizio del ricorrente è invece un monologo sull'amicizia, (2) perché il tribunale avrebbe travisato il contenuto della intercettazione di una conversazione avvenuta tra D'Ercole e [OSCURATO:PERSONA] enucleando un ruolo di supremazia del primo che non si ricava dalla conversazione, (3) perché il tribunale avrebbe omesso di vagliare l'attendibilità di quanto dichiarato da Pacillo nella conversazione intercettata con Vessio, la totale assenza di qualsiasi prova dell'esistenza di un incarico di [OSCURATO:PERSONA] a D'Ercole di minacciare Pacillo e la esistenza di prova nel senso che D'Ercole abbia svolto dei lavori edili per conto di Pacillo, (4) perché il tribunale avrebbe omesso di considerare il contenuto dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia Malva che non inseriva il nome di D'Ercole tra i componenti della consorteria. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato dell'art. 629 cod. pen., riprendendo l'argomento già proposto nel motivo precedente, che il tribunale avrebbe omesso di vagliare l'attendibilità di quanto dichiarato da Pacillo nella conversazione intercettata con Vessio, la totale assenza di qualsiasi prova dell'esistenza di un incarico di [OSCURATO:PERSONA] a D'Ercole di minacciare Pacillo e la esistenza di prova nel senso che D'Ercole abbia svolto dei lavori edili per conto di Pacillo. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto non era stato tenuto in considerazione il tempo trascorso dal delitto per superare la presunzione relativa dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la trattazione orale. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, richiesta confermata in udienza, Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo ed il secondo motivo, che si sovrappongono parzialmente, sono inammissibili.• Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorso è pertanto inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Questo è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda il ricorso sul diverso apprezzamento di un elemento di fatto (il colloquio a tre [OSCURATO:PERSONA]/D'Ercole/Rignanese; il colloquio a due D'Ercole/[OSCURATO:PERSONA]; il colloquio Pacillo/Vessio) che il Tribunale del riesame ha in realtà valutato, ma cui ha dato un diverso significato. La valutazione che ha dato il Tribunale a questi fatti in sé non è illogica e non è oggetto di travisamento, perché il tenore della conversazione sub (1) è inequivoco, si tratta a tutti gli effetti di un elogio dei pregi del far parte della consorteria criminale, mentre è, al contrario, del tutto illogico leggerla come un monologo sull'amicizia, elogio peraltro di una amicizia illegale perché [OSCURATO:PERSONA] parla di "paiate" "paiate" per chi tocca l'amico in una logica di un'amicizia tipicamente mafiosa, mentre in ordine alla conversazione sub (2) il ruolo di supremazia di D'Ercole rispetto a [OSCURATO:PERSONA] è effettivamente ricavabile dall'espressione usata "ti appiccico la testa al muro", che non è pensabile usare tra sodali se chi la pronuncia non è gerarchicamente superiore al secondo, mentre con riferimento a quanto sub (4) va osservato che, a fronte dei gravi indizi individuati nella ordinanza impugnata, non è illogico non abbia avuto nella valutazione del Tribunale un rilievo decisivo la dichiarazione negativa del collaboratore (nel senso che il collaboratore si limita a non citare il ricorrente). In ordine, poi, alla vicenda estorsiva sub (3), va detto che la scena dell'aggressione a Pacillo perpetrata dal ricorrente in sé è stata ripresa da una telecamera di sicurezza. Sulle ragioni dell'aggressione è vero - come sostiene il ricorrente - che non vi sia una piena prova dell'esistenza di un mandato da parte di [OSCURATO:PERSONA], perchè è soltanto la vittima, Pacillo, che riferisce l'esistenza di un tale mandato, ma il Tribunale del riesame ha valutato questa circostanza ed ha o spiegato perché ha ritenuto Pacillo credibile nel momento in cui riferisce il fatto al telefono ad una sua amica; di converso, la difesa, che propone una ricostruzione alternativa di questo episodio, non riesce a spiegare perché nel contesto di uno sfogo intercettato Pacillo avrebbe dovuto dire il falso, in quanto la spiegazione proposta sull'utilizzo dell'aggressione subita per non voler pagare un avvocato non raggiunge uno standard di credibilità sufficiente a spiegare la conversazione, cui il Tribunale del riesame ha quindi, con giudizio che è immune da censure di illogicità, dato altra valutazione. 2. Il terzo motivo, dedicato alle esigenze cautelari, è, a sua volta, inammissibile. Il tempo trascorso dal fatto commesso è, in realtà, soltanto affermato, ma non incontestato, perché l'associazione a delinquere è contestata con formulazione temporale aperta, e perché la circostanza della risalenza temporale delle condotte individuate a carico del ricorrente è stata valutata dal Tribunale del riesame, che a pag. 37 della ordinanza rileva che non risulta alcuna interruzione dei legami dell'indagato con la consorteria, e che anzi vi sono elementi da cui desumere il perdurante rapporto tra gli indagati. D'altronde, come ricordato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza relativa al mero decorso del tempo non è idonea a superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma. lì 2 1 SET. 2022 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d
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