CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA)11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensoreFATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Pisa, in data 18.10.2024, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose così diversamente qualificando l'originaria imputazione di furto consumato. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata qualificazione della condotta in termini di furto consumato; 2) violazione di legge, in punto di determinazione della pena, con riferimento all'art. 63, co. 4, cod. pen. 2.2. Con requisitoria e conclusioni scritte il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbito il secondo motivo di ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio. 4. Incontestata è la ricostruzione del fatto come si evince dal verbale di arresto dell'imputato, allegato dal pubblico ministero ricorrente, conformemente al principio dell'autosufficienza del ricorso. La mattina del 18 settembre del 2024 componenti della Stazione dei CC. di [OSCURATO:PERSONA], impegnati in un servizio di perlustrazione, avevano sorpreso il [OSCURATO:PERSONA], che usciva dall'abitazione del signor [OSCURATO:PERSONA], recando con sé una borsa, contenente, come si sarebbe scoperto subito dopo, una volta eseguito l'arresto del prevenuto, la refurtiva sottratta al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga utilizzando una bicicletta appoggiata lungo la rete di recinzione dell'abitazione, che aveva attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, senza riuscire a dileguarsi, perché i Carabinieri lo avevano bloccato, traendolo in arresto, nello stesso momento in cui ilFogliuzzi era uscito dalla propria casa, urlando che il soggetto poi identificato nel [OSCURATO:PERSONA] "gli aveva rubato in casa". Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità, nel suo orientamento maggioritario, condiviso dal Collegio ha da tempo affrontato il tema del momento della consumazione del reato di furto, anche con riferimento al furto in abitazione, chiarendone il rapporto con l'eventuale intervento di appartenenti alle forze dell'ordine sul luogo e nel momento in cui il furto viene perpetrato. Si è affermato, in particolare, che ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e nello stesso luogo, sotto l'autonoma disponibilità e il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (cfr. Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01; Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01; Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 - 01; Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544 - 01) Significativa risulta la citata Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544 - 01, riguardante una fattispecie concreta analoga a quella in esame, in cui il soggetto agente, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, era stato inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto. Dì particolare interesse è, poi, Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, Rv. 275278 - 01, che ha affermato il principio, secondo cui risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale. Nella relativa motivazione si evidenzia che, "come chiarito da Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010 ud. - dep. 08/06/2010, Rv. 247311, risponde deldelitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso (v. anche nello stesso senso Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 ud. - dep. 20/01/2017, Rv. 269088, che ha applicato lo stesso principio nella fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia). Ne consegue che il delitto deve ritenersi consumato e non solo tentato laddove il reo riesca ad allontanarsi dall'abitazione con la refurtiva, seppure resti nei paraggi e non esca dalle relative pertinenze condominiali, in quanto, comunque, ha conseguito la piena ed autonoma disponibilità dei beni, sottratti al titolare. Né risulta, pertinente, la giurisprudenza richiamata in tema di furti nei supermercati, che ha escluso la consumazione del reato nell'ipotesi ben diversa in cui il reo si trattenga, all'interno del negozio, sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, atteso che tale intervento difensivo "in continenti" esclude il conseguimento, da parte del reo, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, con cui la persona offesa mantiene una relazione, potendo recuperarla in ogni momento (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 ud. - dep. 16/12/2014, Rv. 261186)." Il tema è stato, infine, ripreso ed approfondito da una serie dì più recenti decisioni, in cui si è affermato il condivisibile principio alla luce del quale integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza.In motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Rv. 288010 - 01; Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Rv. 288677 - 01; Sez. 5, n. 39373 del 20/11/2025, Rv. 289090 - 01). Vero è che in un risalente precedente di questa sezione è stato affermato che in tema di furto, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti del "reo" (nella specie, attraverso sistemi di localizzazione satellitare e servizi di osservazione protrattisi per giorni) e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall'art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori. Ma in motivazione è stato opportunamente chiarito che è configurabile, invece, la fattispecie consumata quando l'intervento delle forze dell'ordine è del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della "res" (cfr. Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Rv. 282969 - 01). Orbene dalla lettura della motivazione della sentenza di appello non può dirsi che la corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, se la si confronta con la ricostruzione dei fatti desumibile dal verbale di arresto. E invero non può non rilevarsi come nel caso in esame: 1) l'intervento dei Carabinieri sia stato del tutto estemporaneo e si sia verificato solo dopo che il [OSCURATO:PERSONA] si era già impadronito della refurtiva all'interno 4dell'abitazione della persona offesa, mancando del tutto persino un monitoraggio a distanza dell'azione furtiva, comunque insufficiente a impedire il conseguimento dell'autonomo possesso del bene da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima del suo arresto in flagranza; 2) i beni del [OSCURATO:PERSONA] siano passati, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità e il dominio esclusivo dell'agente, risultando del tutto indimostrato, per converso, allo stato degli atti, che l'azione predatoria si sia svolta all'interno dell'abitazione sotto la diretta e costante osservazione della persona offesa o di persone da quest'ultima delegata, con possibilità per la stessa persona offesa di interrompere la condotta criminosa e di recuperare la refurtiva in ogni momento, in modo da escludere ex ante il pericolo di definitiva dispersione dei beni sottratti, come vorrebbe, invece, la Corte territoriale. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla qualificazione della condotta dell'imputato in termini di furto aggravato tentato, invece che di furto aggravato consumato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, da svolgere in conformità ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. P.Q.M