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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06585/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari de L'Aquila rigettava l'istanza di riesame proposta dai ricorrenti contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Chieti che aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione a delinquere funzionale ai riciclaggio, all'autoriciclaggio ed alla emissione di fatture inesistenti, operativa nel settore del traffico illecito dei rifiuti.

Veniva riconosciuta anche l'attualità del pericolo di reiterazione,

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 274 cod.proc.pen.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell' "attualità" del pericolo cautelare: non sarebbe stato valutato il tempo decorso tra l'accertamento dei fatti (2019) e l'applicazione della misura durante il quale non erano stati accertate condotte illecite riferibili agli indagati e non era stata valutata l'attuale condotta di vita del Iansante che dal 2019 aveva interrotto ogni rapporto con i coindagati, non aveva commesso altri delitti ed esercitava una regolare attività lavorativa con mansioni di operaio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

1.1. Con riferimento alla identificazione delle caratteristiche dell'attributo dell'attualità del pericolo la giurisprudenza di legittimità ha mostrato qualche discontinuità interpretativa: (a) da un lato si interpretava il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprimesse la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dal momento della manifestazione di devianza fino a quello in cui veniva effettuato il giudizio sulla necessità della imposizione delle cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). (b) Dall'altro si valorizzava la necessità di individuare condizioni, "esterne" alla personalità dell'accusato, che avrebbero potuto favorire la ricaduta nel delitto e, dunque, giustificare un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze.

Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, per il riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che consentano di prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. (c) Tale percorso interpretativo viene portato all'estremo quando si giunge a ritenere che per integrare il requisito richiesto, occorra addirittura la previsione di una "specifica occasione" per delinquere.

In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive, o di contesto, in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare.

Si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni dell'attributo dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili invece da dati ambientali o di contesto.

Devono essere invece in considerazione entrambe le dimensioni: il pericolo non sarebbe attuale in assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva.

Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto.

Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita.

La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti.

Tanto premesso, nella valutazione del requisito diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede, a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato.

In sintesi: si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente".Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela.

Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza".

In conclusione, si conferma l'orientamento secondo cui il giudizio sulla attualità deve esser fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508).

1.2. Nel caso in esame le esigenze cautelari venivano valutate in coerenza con tali indicazioni, anche con riferimento specifico all'attributo dell'attualità.

Con riguardo al D'Alessandro infatti, con motivazione accurata e persuasiva, Il tribunale rilevava che era irragionevole ritenere che l'indagato avesse cessato di riciclare il profitto derivante dalla vendita di metalli prodotti con materia prima acquistata dal circuito illecito dei rifiuti subito dopo la cessazione dell'attività investigativa.

Lo stesso infatti, anche tenuto conto della sua biografia criminale, caratterìzzata da diversi precedenti per reati contro il patrimonio difficilmente avrebbe abbandonato tale lucrosa fonte di reddito costituita dalla attività illecita contestata (pag. 8 della ordinanza impugnata).

Con riguardo allo Iansante, invece, il Tribunale riteneva non influente sul pericolo di reiterazione il fatto che lo stesso avesse cominciato a lavorare per "Eridania", tenuto conto che svolgeva una attività nello stesso settore - quello della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali - nel quale risultavano essere state consumate le condotte contestate (pag. 9 dell'ordinanza impugnata).

In entrambi i casi la motivazione si presenta priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali e non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con la richiesta di riesame e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari de L'Aquila rigettava l'istanza di riesame proposta dai ricorrenti contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Chieti che aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione a delinquere funzionale ai riciclaggio, all'autoriciclaggio ed alla emissione di fatture inesistenti, operativa nel settore del traffico illecito dei rifiuti. Veniva riconosciuta anche l'attualità del pericolo di reiterazione, 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod.proc.pen.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell' "attualità" del pericolo cautelare: non sarebbe stato valutato il tempo decorso tra l'accertamento dei fatti (2019) e l'applicazione della misura durante il quale non erano stati accertate condotte illecite riferibili agli indagati e non era stata valutata l'attuale condotta di vita del Iansante che dal 2019 aveva interrotto ogni rapporto con i coindagati, non aveva commesso altri delitti ed esercitava una regolare attività lavorativa con mansioni di operaio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. Con riferimento alla identificazione delle caratteristiche dell'attributo dell'attualità del pericolo la giurisprudenza di legittimità ha mostrato qualche discontinuità interpretativa: (a) da un lato si interpretava il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprimesse la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dal momento della manifestazione di devianza fino a quello in cui veniva effettuato il giudizio sulla necessità della imposizione delle cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). (b) Dall'altro si valorizzava la necessità di individuare condizioni, "esterne" alla personalità dell'accusato, che avrebbero potuto favorire la ricaduta nel delitto e, dunque, giustificare un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, per il riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che consentano di prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. (c) Tale percorso interpretativo viene portato all'estremo quando si giunge a ritenere che per integrare il requisito richiesto, occorra addirittura la previsione di una "specifica occasione" per delinquere. In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive, o di contesto, in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni dell'attributo dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili invece da dati ambientali o di contesto. Devono essere invece in considerazione entrambe le dimensioni: il pericolo non sarebbe attuale in assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita. La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, nella valutazione del requisito diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede, a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. In sintesi: si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente".Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". In conclusione, si conferma l'orientamento secondo cui il giudizio sulla attualità deve esser fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508). 1.2. Nel caso in esame le esigenze cautelari venivano valutate in coerenza con tali indicazioni, anche con riferimento specifico all'attributo dell'attualità. Con riguardo al D'Alessandro infatti, con motivazione accurata e persuasiva, Il tribunale rilevava che era irragionevole ritenere che l'indagato avesse cessato di riciclare il profitto derivante dalla vendita di metalli prodotti con materia prima acquistata dal circuito illecito dei rifiuti subito dopo la cessazione dell'attività investigativa. Lo stesso infatti, anche tenuto conto della sua biografia criminale, caratterìzzata da diversi precedenti per reati contro il patrimonio difficilmente avrebbe abbandonato tale lucrosa fonte di reddito costituita dalla attività illecita contestata (pag. 8 della ordinanza impugnata). Con riguardo allo Iansante, invece, il Tribunale riteneva non influente sul pericolo di reiterazione il fatto che lo stesso avesse cominciato a lavorare per "Eridania", tenuto conto che svolgeva una attività nello stesso settore - quello della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali - nel quale risultavano essere state consumate le condotte contestate (pag. 9 dell'ordinanza impugnata). In entrambi i casi la motivazione si presenta priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali e non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con la richiesta di riesame e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della
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