CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 15829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 6299/2018 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/02/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/03/2023 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 27/11/2017, ha assolto con formula «per non aver commesso il fatto» [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 113,423 e 449 cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 113 e 674 cod. pen. (capo b) commessi in Saviano il 14 luglio 2013. In particolare, era addebitato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria del complesso industriale ubicato in Saviano alla via [OSCURATO:PERSONA], di aver cagionato per colpa l'incendio del complesso, composto da diversi capannoni locati e da altrettante aziende, omettendo di attivare l'impianto di rilevazione incendi di cui erano dotati i locali e cagionando in tal modo un ritardo nella rilevazione dell'incendio e del conseguente intervento di spegnimento, così da agevolare la propagazione delle fiamme negli altri locali del capannone; gli era, altresì, ascritto di aver provocato per colpa emissioni di fumo atte a recare molestia alle persone in luoghi di pubblico transito. 2. Il Tribunale aveva ritenuto che le fasi iniziali dell'incendio fossero compatibili sia con l'ipotesi per cui l'incendio si fosse innescato all'interno dei locali condotti in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sia con l'ipotesi che provenisse dalla copertura del capannone. I giudici avevano, altresì, accertato che le travi secondarie del capannone avevano perso le caratteristiche di resistenza in meno di un'ora e che le funzioni di tenuta erano state perse, così che le coperture del deposito della [OSCURATO:PERSONA] erano crollate dopo circa un'ora dall'inizio dell'incendio, non essendo assicurata la resistenza al fuoco pari a 90 e 120 minuti. Il giudice aveva ritenuto che l'amministratore dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse consentito, nei locali dati in locazione alla [OSCURATO:PERSONA], lo svolgimento di un'attività ad elevato rischio in relazione al pericolo di incendio nella consapevolezza del fatto che non fosse attivo alcun impianto di prevenzione antincendio nei predetti locali, considerando imprudente e causalmente correlata all'evento la mancanza di un impianto di rilevazione incendi nei locali in uso alla [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte di appello ha, invece, escluso che gravassero sul locatore obblighi di protezione o di vigilanza la cui omissione potesse causalmente correlarsi all'evento e tali da qualificarlo come garante, escludendo per altro verso che si potesse estendere all'imputato la responsabilità incombente a titolo di colpa su [OSCURATO:PERSONA], conduttore del capannone, ai sensi dell'art. 113 cod. pen., non potendosi ravvisare una condotta concorrente dell'imputato nella scelta del Nappi di non stipulare il contratto relativo all'attivazione e alla manutenzione dell'impianto di rilevazione dei fumi ed essendo rimasto il locatore estraneo alle situazioni di rischio ascrivibili all'attività svolta dal conduttore nell'immobile locato. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. censurando la pronuncia per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen., errori/travisamento nei presupposti di fatto e violazione dell'art. 41 Cost. Secondo la difesa, l'obbligo di vigilanza e controllo gravante sull'imputato deriverebbe dall'art. 41 Cost., avendo l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. consentito l'ingresso nel suo stabilimento di sette attività imprenditoriali prive di certificato di prevenzione incendi. Nella sentenza di primo grado sono stati descritti i comportamenti violativi del predetto principio costituzionale, come l'aver fornito locali i cui tetti non resistevano 120 minuti al fuoco, l'aver collocato sul tetto un impianto fotovoltaico dichiarando che lo stesso fosse collocato su un deposito di frutta secca, l'aver disinstallato i presidi di prevenzione incendi essenziali prima di accertarsi della installazione di altri, l'aver installato sui capannoni un impianto fotovoltaico creando una potenziale interferenza dei rischi tra tale impianto e le attività esplicate nei capannoni sottostanti ; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., incertezza sul nesso eziologico dell'incendio, violazione dell'art. 2051 cod. civ., gestione, poteri decisionali e di spesa anche sulle parti locate da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], incompatibilità dell'impianto fotovoltaico con varie lavorazioni industriali tra cui proprio la paraffina, principale materia prima della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la difesa, il giudice di appello ha erroneamente concentrato la propria attenzione esclusivamente sul contratto di locazione senza svolgere valutazioni in ordine alla responsabilità da cose in custodia del proprietario del complesso industriale. A riprova della complessiva gestione del complesso industriale allega la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse provveduto a installare nella parte superiore dei capannoni locati un impianto fotovoltaico idoneo a contribuire alla produzione del danno. Si sarebbe dovuta accertare la responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i danni prodotti dalla cosa in custodia nell'ambito del dinamismo proprio della stessa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni. I danni a terzi causati dall'incendio della cosa locata devono essere risarciti sia dal proprietario che dal conduttore, allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno fosse da ravvisare nella violazione da parte dell'altro dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo dell'agente dannoso. In particolare, il proprietario dell'immobile ,locato aveva conservato tanto la custodia delle strutture murarie quanto quella degli impianti in esse conglobati, ossia del'impianto fotovoltaico collocato sui capannoni, per cui avrebbe dovuto rispondere per i danni derivanti dall'incendio, salva la prova del fatto che l'incendio derivasse da parte dell'immobile in custodia esclusiva al conduttore. L'impianto fotovoltaico è ritenuto generalmente incompatibile con quello di varie lavorazioni industriali, tra le quali proprio quella della paraffina; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., errori/travisamento nei presupposti di fatto, gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei principali presidi antincendio, rischio interferenziale, violazione dell'art. 26 d. Igs. 9 aprile 2008, n.81. Il proprietario del capannone, gestore del sistema idrico antincendio, avrebbe dovuto valutare il rischio interferenziale tra le attività in essere nel comprensorio industriale e, in quanto utilizzatore dell'impianto fotovoltaico, avrebbe dovuto far aggiornare da parte delle aziende il piano di valutazione dei rischi; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., travisamento nei presupposti di fatto in quanto il contratto di locazione dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la ditta [OSCURATO:PERSONA], all'art.2 prevedeva un maggior canone in relazione all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'attività, comprensivo dunque dei costi di servizi connessi alla sicurezza; i costi inerenti al servizio di rilevazione antincendio dovevano, pertanto, ritenersi già compresi e messi a disposizione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la Corte di appello ha errato allorché ha affermato che la realizzazione di impianti non fosse parte del contratto di locazione. 5. La difesa ha concluso perché la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza impugnata, riconosca la responsabilità del proprietario dell'intero complesso industriale, dunque dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'incendio causato, non avendo dimostrato il caso fortuito assumendo rilievo non la circostanza del fondo in cui si sia sviluppato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme e conseguentemente riconoscere il diritto risarcitorio della parte civile conseguente ai fatti delittuosi accertati e condannare l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile danneggiata nella diversa somma determinata dalla Corte di Cassazione secondo equità, con richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva o da liquidarsi in separata sede civile.6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestiva memoria eccependo l'inammissibilità del ricorso sia per avere la società ricorrente proposto azione civile nei confronti del Basile dinanzi al Tribunale civile di Noia dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, così da doversi ritenere revocata l'azione promossa nel presente processo, sia per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Giova premettere che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita parte civile in qualità di conduttrice di uno dei lotti (lotto h.5) facenti parte del complesso immobiliare di proprietà della società amministrata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La proposizione dell'azione civile dinanzi al Tribunale civile di Noia da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Dalla lettura dell'atto di citazione allegato alle conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] si evince che, indicando quale causa petendi la sentenza emessa in sede penale, la parte ha inteso promuovere l'azione per la quantificazione del danno, così da non potersi ritenere revocata ai sensi dell'art.82, comma 2, cod. proc. pen. la costituzione di parte civile formalizzata nel presente processo (Sez. 5, n. 24869 del 24/01/2017, Masi, Rv. 270457 - 01). 3. Nella sentenza di primo grado, esclusa l'ipotesi accusatoria secondo la quale le cause di innesco e propagazione dell'incendio fossero attribuibili all'impianto fotovoltaico presente sul capannone locato alla [OSCURATO:PERSONA], il tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di una grave imprudenza, consistita nel consentire l'esercizio di un'attività nella quale è insito il pericolo di incendio all'interno di locali di proprietà della società da lui amministrata in assenza di un impianto di rilevazione fumi funzionante o comunque senza curarsi di appurare che ve ne fosse uno. Tanto sulla base del dato certo che l'incendio avesse avuto origine nei locali in uso alla [OSCURATO:PERSONA] e che l'assenza di un sistema di rilevazione dei fumi funzionante avesse impedito il tempestivo rilevamento della presenza del fuoco e il propagarsi delle fiamme nei locali attigui. In dettaglio, l'impianto di rilevazione antincendio installato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato disattivato dalla locatrice, che aveva in custodia il pannello di controllo dell'impianto, nei locali in uso alla [OSCURATO:PERSONA] per mancata sottoscrizione da parte della società conduttrice del relativo contratto di manutenzione, senza previa verifica che la conduttrice avesse attivato autonomamente un proprio impianto. In favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il, giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno consistente nell'annerimento totale del capannone di mq.1000 contenente merce di abbigliamento e nella distruzione di alcune pedane di merce in coda al capannone, ma ne aveva rimesso la liquidazione al giudice civile. 4. Il giudizio svolto in primo grado a sostegno dell'affermazione del nesso di causa tra la condotta dell'imputato e l'evento si è, dunque, incentrato sul fatto che la società amministrata dall'imputato avesse, di fatto, concesso in locazione un immobile, destinato ad un'attività produttiva che comporta per sua natura il rischio di incendio, con l'impianto di rilevazione fumi antincendio disattivato. La disattivazione dell'impianto, seppure correlata ad un accordo negoziale in base al quale il conduttore aveva scelto di provvedere autonomamente alla realizzazione di analogo impianto, così risparmiando sulle spese prospettate dalla società locatrice in correlazione all'uso dell'impianto antifumo già installato, è stato ritenuto comunque penalmente rilevante dal giudice di primo grado in quanto, secondo generali canoni di prudenza, la società locatrice si sarebbe dovuta assicurare che la disattivazione dell'impianto esistente avvenisse in concomitanza con l'istallazione e l'attivazione di un impianto alternativo. 5. Al contrario, il giudice di appello ha valorizzato la legge contrattuale e ha sottolineato che, in base al contratto, nessuna obbligazione gravasse sulla società locatrice in merito all'impianto di rilevazione dei fumi, traendone la conseguenza secondo la quale, in assenza di uno specifico obbligo in tal senso, non potesse correlarsi alla condotta dell'imputato l'evento, causalmente riconducibile all'inattività dell'impianto di rilevazione dei fumi. 6. Si è indicato in fatto che la società ricorrente ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza impugnata, riconosca la responsabilità del proprietario dell'intero complesso industriale, dunque dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'incendio causato, non avendo dimostrato il caso fortuito assumendo rilievo non la circostanza del fondo in cui si sia sviluppato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme e conseguentemente riconoscere il diritto risarcitorio della parte civile conseguente ai fatti delittuosi accertati e condannare l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile danneggiata nella diversa somma determinata dalla Corte di Cassazione secondo equità, con richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva o da liquidarsi in separata sede civile. 7. Tali conclusioni, precedute nell'intestazione dalla richiesta di «annullamento della sentenza impugnata relativamente alla assoluzione dell'imputato e riconoscimento del diritto al risarcimento danni alla parte civile», e da motivi che non enunciano i vizi tipizzati nel codice di rito penale, non soddisfano i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contenendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del «Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale», sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471 - 01; Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809 - 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 271725 - 01). 8. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00, oltre alla condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo (ex plurimis, Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Capobianco, Rv. 280901 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla