CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 19557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 6722/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] entrate srl con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ancona elettivamente dom,ta in Roma ala via [OSCURATO:PERSONA] 24 presso lo studio dell'avv. L. Pettinari - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], Simonetta e [OSCURATO:PERSONA] quali Eredi di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dom.ti in viale Angelico 261 in Roma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 109/12 della [OSCURATO:PERSONA], Marche depositata il 7.08.12 udita la relazione della causa svolta all'udienza U :1;rrffi. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento avente ad oggetto la Tosap richiesta a titolo di occupazione abusiva di area pubblica ubicata in località [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che l'atto opposto era carente sotto il profilo motivazionale e illegittimo per violazione del d.lgs. 507/93. La CTP di Ancona accoglieva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dall'amministrazione finanziaria. La CRT delle Marche, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame, ritenendo che l'occupazione era avvenuta prima dell'acquisizione da parte del comune dell'area su cui era stata ricavata la grotta ed essendo stata utilizzata dalla ricorrente e prima di lei dal suo dante causa, non poteva considerarsi facente parte del demanio o del patrimonio indisponibile. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. La contribuente ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società ricorrente dando atto che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, dichiarava di rinunciare al ricorso, atto che veniva sottoscritto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] - Riccardo, Simonetta e [OSCURATO:PERSONA] - chiedendo la compensazione delle spese del giudizio; tale atto risulta effettivamente sottoscritto personalmente dagli eredi della controricorrente e dal suo difensore nonché dal difensore munito di procura speciale della società ricorrente, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c. La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1° comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass. n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021).Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l'adesione della controparte alla rinuncia, dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 40 comma, c.p.c., cit.). Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. ( vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018). P. Q. M. La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 24.05.2022. Il Presidente _4416