CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 35941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26312-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - IVREA - VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. in persona del Ministro pro tempore; - intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 362/2016 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Valle d'Aosta – [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria della gestione della tratta autostradale che attraversa le province di Torino e Vercelli, in virtù di convenzione sottoscritta il 7 novembre 2007 e scaduta in data 31 agosto 2016, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per sentire annullare il decreto n. 1288 del 28 gennaio 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, aveva riconosciuto quali investimenti ammissibili ai fini della determinazione del parametro K spese per “complessivi 0,381 milioni” in luogo del maggiore ammontare richiesto. Ciò posto, ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento ex art. 97 Cost., violazione e/o la falsa applicazione della Convenzione unica del 07.11.2007, con particolare riferimento all’art. 15.2, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Si costituiva il Ministero, il quale resisteva alla domanda, e nelle more interveniva la sentenza n. 4732 del 2021 del Tribunale di Torino nel giudizio promosso separatamente dalla medesima società ed avente la medesima natura, in quanto volto ad ottenere la condanna della concedente a rimborsare i costi sostenuti dopo il 31 dicembre 2017 per la realizzazione degli interventi, con la quale è stata esplicitamente affermata la giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia promossa. Alla luce di siffatto pronunciamento, con atto notificato il 4 novembre 2022, l'ATIVA ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) non ha depositato controricorso, ma soltanto un atto di costituzione “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 comma 1 c.p.c.”, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Alla esposizione dei motivi di ricorso è preliminare il rilievo che il regolamento di giurisdizione proposto va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. La parte ricorrente ha, infatti, depositato il 26 maggio 2023 memoria, definendola “rinuncia”, avente ad oggetto gli eventi successivi alla introduzione del giudizio de quo, nella quale - dopo avere ribadito le ragioni che avevano indotto ATIVA a dubitare della devoluzione al giudice amministrativo della controversia in ordine all’adeguamento tariffario 2018 - ha chiarito che il TAR per il Piemonte, nonostante la pendenza del regolamento di giurisdizione, non aveva sospeso il giudizio ed anzi lo aveva trattenuto in decisione e con sentenza n. 1090 del 2022 ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato, per cui insiste per la rinuncia al regolamento. Sebbene l’atto di rinuncia sia successivo al deposito delle conclusioni del P.G., pacificamente pervenute alle parti in data 26.04.2023, nella specie trova applicazione l’art. 390, comma 3 c.p.c., come sostituito dall’art. 3, comma 28 lett. m) del d.lgs. n. 149 del 2022, per cui non può essere ritenuto tardivo per avere la riforma diversamente regolato il termine finale per l’esercizio della facoltà di rinunciare. Infatti, l’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, come emendato dall’art. 1, comma 380, legge 29 dicembre 2022 n. 197, sulla disciplina transitoria, dopo la previsione generale dell’effetto delle disposizioni della novella a decorrere dal 28 febbraio 2023, con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data ed espressa previsione di applicazione a quelli già pendenti delle disposizioni anteriormente vigenti, quanto ai giudizi di cassazione, al sesto comma prevede che - per quanto qui di interesse - l’art. 390 c.p.c., come novellato, si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Del resto, come osservato dalla stessa dottrina, la modifica della norma sul termine finale per l’esercizio della facoltà di rinunciare costituisce un mero coordinamento con le altre modifiche che tendono alla semplificazione del rito, consentendo il deposito della rinuncia sino all’udienza di trattazione e trovando – fra l’altro - applicazione la generale disciplina del deposito degli atti successivi, per cui è escluso ogni onere della parte che forma l’atto di notificarlo alla controparte, esaurendosi gli incombenti a suo carico nel deposito con le consuete e generali forme telematiche. Nella specie non è in discussione che il ricorso sia stato assegnato al [OSCURATO:PERSONA] e da questo assegnato alla trattazione in data 20 febbraio 2023, dunque in epoca successiva al 31 dicembre 2022. Il regolamento proposto, pertanto, va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. In ragione dell'esito finale e della novità legislativa, la Corte ritiene giusta l'integrale compensazione delle spese del presente regolamento. Non vi è luogo all’applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità della stessa, e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr di recente, Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018 n. 28650), vertendosi nella specie di regolamento preventivo di giurisdizione e non già di impugnazione. P.Q.M. La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinunzia; dichiara, altresì, interamente compensate fra le parti le spes