CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 12477/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso il decreto emesso il 18/02/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 18 febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro confermava il provvedimento impugnato, pronunciato dal Tribunale di Catanzaro l'11 ottobre 2021, con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni con il contestuale versamento della somma di 600,00 euro a titolo di cauzione. La conferma del provvedimento impugnato si riteneva giustificata dall'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], desumibile dai suoi pregiudizi penali e dalla pendenza di procedimenti per fatti di reato anche recenti, tra i quali si richiamava il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. Tali elementi informativi imponevano di ritenere il prevenuto dedito ad attività delinquenziali, che venivano inquadrate dal Tribunale di Catanzaro, modificando l'originario giudizio di pericolosità sociale formulato dal pubblico ministero procedente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 -ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Questi elementi di giudizio imponevano il respingimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il prevenuto era stato ricondotto dal Tribunale di Catanzaro a una categoria di pericolosità sociale - quella prevista dall'art. 4, comma 1 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011. - differente da quella alla quale, in origine, aveva fatto riferimento il pubblico ministero, senza alcuna esplicitazione delle ragioni che giustificavano la modifica. Tali, insuperabili, carenze motivazionali determinavano una violazione del principio del contraddittorio tra le parti processuali, non essendo stato il ricorrente posto in condizione di difendersi dalla contestazione originaria, incentrata su un diverso giudizio di pericolosità sociale. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che gli elementi informativi negativi, costituiti dai pregiudizi penali di [OSCURATO:PERSONA], richiamati dalla Corte di appello di Catanzaro nell'ordinanza censurata, erano gli stessi di quelli posti a fondamento di un'altra misura di prevenzione personale, che era stata disposta nei confronti del prevenuto dal Tribunale di Cosenza 1'8 ottobre 2012, in palese violazione del principio del ne bis in idem.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento° del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto prevosto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ora dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione do legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e, in realtà, inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che giustificano la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007-01; Sez. 5, n. 19598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato, in fattispecie antecedente alla d'orma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice 3 d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U„ n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 -ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 3. Passando a considerare il merito delle censure difensive sollevate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il prevenuto era stato ricondotto dal Tribunale di Catanzaro a una categoria di pericolosità sociale - quella prevista dall'art. 4, comma 1 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011 - differente da quella alla quale, in origine, aveva fatto riferimento il pubblico ministero procedente, senza alcuna esplicitazione delle ragioni che giustificavano tale modifica. Osserva il Collegio che la diversa qualificazione giuridica della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] era stata effettuata dal Tribunale di Catanzaro, con il decreto emesso 1'11 ottobre 2021, sulla base di una rivalutazione, ineccepibile, del compendio informativo posto a fondamento dell'originaria richiesta formulata dal pubblico ministero. Rispetto all'originaria richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Catanzaro giustificava l'inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] nella categoria di pericolosità sociale prevista dall'art. 4, comma 1 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011 alla luce del fatto che il prevenuto, in tempi recenti, era stato indagato per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. Questa condizione processuale, in particolare, derivava dalla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri della Stazione di Scigliano il 10 febbraio 2020, sulla base della quale veniva redatta l'informativa di reato dell'8 marzo 2020, richiamata nel provvedimento impugnato. La denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], del resto, non veniva valutata dalla Corte di appello di Catanzaro isolatamente, ma in correlazione con gli altri elementi negativi acquisiti nei confronti del prevenuto, correttamente richiamati a pagina 2 del provvedimento impugnato, che faceva riferimento «ai plurimi precedenti giudiziari e di polizia del [OSCURATO:PERSONA],, anche per reati contro la persona, non lontani nel tempo (minaccia nel 2018; molestie a mezzo del telefono ed altro nel 2019)». Tali elementi, complessivamente valutati, imponevano di ritenere priva di rilievo la circostanza che non gravavano sul prevenuto pregiudizi penali ex art. 612-bis cod. pen. Ne discende che, nel caso di specie, essendo stato incentrato il giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] sullo stesso compendio informativo posto a fondamento dell'originaria richiesta applicativa della misura di prevenzione personale, valutato sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, non sono riscontrabili le carenze motivazionali prospettate dalla difesa del ricorrente con riferimento all'inquadramento del prevenuto nella categoria di cui all'art. 4, comma 1 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Deve, al contempo, escludersi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Catanzaro, che si sia verificata una violazione del principio del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi, in proposito, richiamare il principio di diritto, secondo cui: «Nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159`), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo» (Sez. 1, n. Sez. 1, n. 80313 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915-01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto, risalente ma insuperato, secondo cui: «Non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, valevole anche nel procedimento di prevenzione, qualora, proposta l'applicazione di una misura di prevenzione con riferimento alla pericolosità sociale qualificata dagli indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il provvedimento applicativo della misura risulti fondato sulla pericolosità generica del soggetto con riferimento a elementi di fatto sui quali l'interessato abbia avuto modo di difendersi» (Sez. 2, n. 286338 del 06/03/2008, Bardellino, Rv. 240611-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che gli elementi informativi regativi, costituiti dai pregiudizi penali di [OSCURATO:PERSONA], richiamati dalla Corte di appello di Catanzaro nell'ordinanza censurata, erano gli stessi di quelli posti a fondamento di un'altra misura di prevenzione personale, disposta nei confronti del prevenuto dal Tribunale di Cosenza 1'8 ottobre 2012, in palese violazione del principio del ne bis in idem. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro formulava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un giudizio adeguato sulla sua pericolosità sociale, ex art. 4, comma 1 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, compiendo una valutazione complessiva delle sue esperienze criminali, attuali e pregresse, pienamente rispettosa delle emergenze processuali. Si consideri, in proposito, che la Corte di appello di Catanzaro confermava il decreto impugnato, deliberato dal Tribunale di Catanzaro l'H ottobre 2021, richiamando i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e la pendenza di procedimenti per fatti di reato commessi anche in tempi recenti. In tale contesto, sul quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente, cui si rinvia, veniva valorizzata la denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri di Scigliano il 10 febbraio 2020, per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., sulla base della quale veniva redatta un'apposita informativa di reato, richiamata nel provvedimento impugnato. Questi elementi di giudizio, dunque, corroboravano l'assunto processuale posto a fondamento dell'originario decreto applicativo della misura di prevenzione personale, confermando l'atteggiamento di proclività criminale di [OSCURATO:PERSONA], inquadrato nella categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, che si era manifestato lungo un ampio arco temporale. Né può rilevare, in senso favorevole a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che non tutte le attività d'indagine erano sfociate in condanne e che non gravavano sul prevenuto pregiudizi ex art. 612-bis cod. pen., sulla quale ci si è già soffermati nel paragrafo precedente, cui occorre rinviare ulteriormente, dovendosi, sul punto, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto» (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434-01; Sez. 6, n. 3010 del 21/12/1992, dep. 1993, D'Angelo, Rv. 193603-01). Ne discende che il giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] veniva compiuto dalla Corte territoriale catanzarese attraverso un percorso finalizzato a verificare la persistenza nel tempo di tale condizione soggettiva, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresa quella di cui alla lett. i) -ter della stessa disposizione, che possono essere assoggettata misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aguì, Rv. 268215- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 3529 del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565-01; Sez. 1, n. 23641 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mondini, Rv. 206104-01). Occorre, pertanto, ribadire che le emergenze processuali smentiscono l'assunto difensivo secondo cui gli elementi negativi richiamati dall'ordinanza impugnata erano stati posti a fondamento di un'altra misura di prevenzione personale, disposta dal Tribunale di Cosenza 1'8 ottobre 2012, atteso che tali, pregressi, dati informativi venivano correlati dalla Corte di appello di Catanzaro alle ulteriori acquisizioni, che impongono di escludere che, nel caso di specie, si sia concretizzata una violazione del principio del ne bis in idem nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ne discende conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorre