Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41401/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la sentenza stessa è stata pronunciata in sede di rinvio, il cui oggetto era circoscritto alla ridetermínazione della durata delle pene accessorie inflitte in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale; che il ricorrente muove ora censure che tornano a contrastare l'affermazione di penale responsabilità, ormai coperta da giudicato interno parziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che la sentenza stessa è stata pronunciata in sede di rinvio, il cui oggetto era circoscritto alla ridetermínazione della durata delle pene accessorie inflitte in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale; che il ricorrente muove ora censure che tornano a contrastare l'affermazione di penale responsabilità, ormai coperta da giudicato interno parziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0
Sentenza Cassazione n. 41401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris