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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38795/2024

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la seguente Oggi, 2 2 OTT, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 dicembre 2023, pronunciata nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza Sez. 4, n. 55178 del 10/11/2016, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato, con la continuazione, in anni uno e mesi nove di reclusione, in relazione al reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582 cod. pen., confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, che con la precedente decisione di appello l'imputato era stato condannato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 3500,00 di multa; cosicché la sentenza impugnata recherebbe una reformatio in peius in punto di pena.

La difesa ha presentato conclusioni scritte, con cui insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Come rilevato dalla difesa, nel caso di specie la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha violato il divieto di reformatio in peius, perché, in presenza di impugnazione del solo imputato, ha irrogato una pena detentiva complessiva superiore a quella inflitta con la prima sentenza d'appello, poi annullata dalla Corte di cassazione.

Si è considerato, quale reato-base, quello di lesioni applicando aumenti per la continuazione in relazione ai reati satelliti, nonché facendo venire meno la pena pecuniaria, non prevista per il reato-base.

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., l'errore può essere emendato da questa Corte, sulla base del confronto fra le due sentenze di appello; con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, da rideterminarsi in anni uno e mesi cinque di reclusione, senza alcuna multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno e mesi cinque di reclusio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, 2 2 OTT, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2023, pronunciata nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza Sez. 4, n. 55178 del 10/11/2016, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato, con la continuazione, in anni uno e mesi nove di reclusione, in relazione al reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582 cod. pen., confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, che con la precedente decisione di appello l'imputato era stato condannato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 3500,00 di multa; cosicché la sentenza impugnata recherebbe una reformatio in peius in punto di pena. La difesa ha presentato conclusioni scritte, con cui insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Come rilevato dalla difesa, nel caso di specie la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha violato il divieto di reformatio in peius, perché, in presenza di impugnazione del solo imputato, ha irrogato una pena detentiva complessiva superiore a quella inflitta con la prima sentenza d'appello, poi annullata dalla Corte di cassazione. Si è considerato, quale reato-base, quello di lesioni applicando aumenti per la continuazione in relazione ai reati satelliti, nonché facendo venire meno la pena pecuniaria, non prevista per il reato-base. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., l'errore può essere emendato da questa Corte, sulla base del confronto fra le due sentenze di appello; con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, da rideterminarsi in anni uno e mesi cinque di reclusione, senza alcuna multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno e mesi cinque di reclusio
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