CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 32665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA 1,4\t-TeRLDeu-1- , sul ricorso iscritto al n. 3990/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MRNGPP68T13H5010) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] «PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- -1/ avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 785/2019 depositata il 14/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 785/19, depositata il 14 giugno 2019, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava l'annullamento degli avvisi di liquidazione relativi agli atti di compravendita soggetti a condizione sospensiva, ma accoglieva il gravame proposto dall'amministrazione finanziaria, relativo alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità comprendente un immobile. L'Agenzia delle Entrate propone "ricorso e ricorso incidentale" del 24.02.2020 fondato su un unico motivo, avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA]: 2.Con la prima censura si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/92, nonché dell'art. 118 disp.att. c.p.c., ex art. 360, n.4, c.p.c.; per avere la Regionale accolto il motivo di gravame relativo alla soggezione all'imposta di registro dell'accettazione tacita di eredità con affermazioni tautologiche che non consentono di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Commissione. 3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 10 co 3. D.Igs. n. 23/2011, nonché del comma 1 bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/72 e dell'art. 2648 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; per avere il decidente assoggettato ad imposta di registro l'accettazione tacita di eredità che, ai sensi dell'art. 2648 c.c., deve essere trascritta, in quanto formalità conseguente all'atto traslativo, ragion per cui la trascrizione di detta accettazione si configura come atto consequenziale e funzionale esclusivamente ad assicurare l'opponibilità del trasferimento. 3.Con unica doglianza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso incidentale, per violazione degli artt. 1, co.1, d.lgs. n. 347/90 e 10 d.lgs. 23/2011, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il decidente qualificato la vendita condizionata come negozio unitario e completo, in contrasto con quanto dispongono le norme rubricate, secondo le quali l'esazione dell'imposta ipotecaria è correlata al momento della trascrizione della vendita, non rappresentando essa una duplicazione dell'imposta di registro, la quale colpisce l'atto per gli effetti erga omnes che ne derivano. 4. Con istanza del 17.10.2022, il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ex art.10, co.5, I. 130/2022, al fine di proporre domanda di definizione agevolata dei giudizi dinanzi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione; che, poiché il termine per proporre la relativa domanda si perfeziona il 16 gennaio 2023, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso ne