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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 21462/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 maggio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], reato aggravato dall'uso di uno strumento atto ad offendere, nonché della contravvenzione prevista dall'art. 4 legge 110/1975.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e affidato a un unico motivo, con il quale denunzia la violazione dell'articolo 63 comma 2 cod. proc. pen. e sostiene che avrebbe dovuto essere assolto.

3. È stata depositata la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure proposte sono del tutto generiche sull'affermazione di responsabilità, giacché le deduzioni difensive non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Peraltro, il motivo afferente alla violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen., oltre ad essere anch'esso aspecifico, risulta pure inedito, in quanto non proposto con l'atto di appello.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 febbraio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .15iccoli Stpfp CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]-1 GIU 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], reato aggravato dall'uso di uno strumento atto ad offendere, nonché della contravvenzione prevista dall'art. 4 legge 110/1975. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e affidato a un unico motivo, con il quale denunzia la violazione dell'articolo 63 comma 2 cod. proc. pen. e sostiene che avrebbe dovuto essere assolto. 3. È stata depositata la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure proposte sono del tutto generiche sull'affermazione di responsabilità, giacché le deduzioni difensive non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Peraltro, il motivo afferente alla violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen., oltre ad essere anch'esso aspecifico, risulta pure inedito, in quanto non proposto con l'atto di appello. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbraio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .15iccoli Stpfp CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]-1 GIU 2
Sentenza Cassazione n. 21462/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris