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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 44697/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 25.1-8.2.2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'appello proposto dal PM contro il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Napoli-Nord aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avente ad oggetto la carta del r.d.c. di [OSCURATO:PERSONA] con le somme ivi giacenti nonché dei beni mobili ed immobili nella disponibilità di costei sino a concorrenza della somma di Euro 18.632,84; il PM aveva infatti ravvisato, nella condotta della Pisani e, in particolare, nella omessa menzione della condanna subita dal di lei marito convivente per il reato di cui all'art. 416bis cod. pen., il "fumus" del delitto di cui all'art. 640bis cod. pen.; il GIP aveva tuttavia respinto la richiesta del PM ritenendo l'esistenza di una "discrasia normativa" tale da elidere in radice ogni profilo di falsità della domanda della richiedente; nell'accogliere l'appello del PM il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso la ricostruzione operata dal GIP e conseguentemente disposto il sequestro preventivo del Postamat RDC e delle somme di denaro su di esso giacenti;

2. ricorre per cassazione il difensore della Pisani lamentando erronea applicazione di norme penali e processuali e difetto di motivazione: eccepisce, infatti, l'assenza di presupposti tali da giustificare la adozione del provvedimento cautelare in quanto la omessa menzione della condanna del coniuge [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. era il frutto di una "discrasia normativa" che escludeva la configurabilità di artifizi e raggiri in capo alla ricorrente; rileva inoltre l'assoluto difetto di motivazione circa la richiesta difensiva di declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM che aveva omesso di indicare il giudice che aveva adottato il provvedimento impugnato oltre che della data di adozione dell'atto.

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, in primo luogo, come il motivo sull'inammissibilità dell'appello del PM sia privo del requisito della autosufficienza oltre che manifestamente infondato avendo la pubblica accusa puntualmente posto la questione giuridica della configurabilità del delitto di cui all'art. 640bis cod. pen. e dei suoi presupposti; per altro verso, segnala come il Tribunale abbia dato conto in maniera adeguata ed in questa sede incensurabile delle ragioni poste a fondamento della propria decisione richiamando gli esiti dell'intervento eseguito dalla GdF che aveva potuto evidenziare la condanna del coniuge della odierna ricorrente per un delitto ostativo al riconoscimento del RdC.

4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

Come è noto, recentemente le SS.UU. di questa Corte hanno risolto un contrasto insorto tra le Sezioni Semplici abbracciando la tesi secondo cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del Riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio legittimato a riceverlo (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, Rv. 280167 - 01, Bottari; conf., successivamente, tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 6637 del 22/02/2022, Rv. 282922 - 01, PM ci [OSCURATO:PERSONA]).

Tanto premesso, il collegio deve prendere atto che il provvedimento del Tribunale del Riesame è stato depositato in data 8.2.2022 e che dell'avvenuto deposito è stato dato avviso al difensore, a mezzo PEC, in data 9.2.2022 ed alla Pisani, come confermato nello stesso ricorso (cfr., ivi, pag. 1), il successivo giorno 17.2.2022.

L'impugnazione è stata depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli il giorno 28.2.2022 ed è stata trasmessa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva adottato il provvedimento, dove è pervenuta soltanto in data 10.3.2022 ovvero ben oltre il termine di cui all'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen..

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 25.1-8.2.2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'appello proposto dal PM contro il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Napoli-Nord aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avente ad oggetto la carta del r.d.c. di [OSCURATO:PERSONA] con le somme ivi giacenti nonché dei beni mobili ed immobili nella disponibilità di costei sino a concorrenza della somma di Euro 18.632,84; il PM aveva infatti ravvisato, nella condotta della Pisani e, in particolare, nella omessa menzione della condanna subita dal di lei marito convivente per il reato di cui all'art. 416bis cod. pen., il "fumus" del delitto di cui all'art. 640bis cod. pen.; il GIP aveva tuttavia respinto la richiesta del PM ritenendo l'esistenza di una "discrasia normativa" tale da elidere in radice ogni profilo di falsità della domanda della richiedente; nell'accogliere l'appello del PM il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso la ricostruzione operata dal GIP e conseguentemente disposto il sequestro preventivo del Postamat RDC e delle somme di denaro su di esso giacenti; 2. ricorre per cassazione il difensore della Pisani lamentando erronea applicazione di norme penali e processuali e difetto di motivazione: eccepisce, infatti, l'assenza di presupposti tali da giustificare la adozione del provvedimento cautelare in quanto la omessa menzione della condanna del coniuge [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. era il frutto di una "discrasia normativa" che escludeva la configurabilità di artifizi e raggiri in capo alla ricorrente; rileva inoltre l'assoluto difetto di motivazione circa la richiesta difensiva di declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM che aveva omesso di indicare il giudice che aveva adottato il provvedimento impugnato oltre che della data di adozione dell'atto. 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, in primo luogo, come il motivo sull'inammissibilità dell'appello del PM sia privo del requisito della autosufficienza oltre che manifestamente infondato avendo la pubblica accusa puntualmente posto la questione giuridica della configurabilità del delitto di cui all'art. 640bis cod. pen. e dei suoi presupposti; per altro verso, segnala come il Tribunale abbia dato conto in maniera adeguata ed in questa sede incensurabile delle ragioni poste a fondamento della propria decisione richiamando gli esiti dell'intervento eseguito dalla GdF che aveva potuto evidenziare la condanna del coniuge della odierna ricorrente per un delitto ostativo al riconoscimento del RdC. 4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Come è noto, recentemente le SS.UU. di questa Corte hanno risolto un contrasto insorto tra le Sezioni Semplici abbracciando la tesi secondo cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del Riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio legittimato a riceverlo (cfr., Sez. U, Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, Rv. 280167 - 01, Bottari; conf., successivamente, tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 6637 del 22/02/2022, Rv. 282922 - 01, PM ci [OSCURATO:PERSONA]). Tanto premesso, il collegio deve prendere atto che il provvedimento del Tribunale del Riesame è stato depositato in data 8.2.2022 e che dell'avvenuto deposito è stato dato avviso al difensore, a mezzo PEC, in data 9.2.2022 ed alla Pisani, come confermato nello stesso ricorso (cfr., ivi, pag. 1), il successivo giorno 17.2.2022. L'impugnazione è stata depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli il giorno 28.2.2022 ed è stata trasmessa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva adottato il provvedimento, dove è pervenuta soltanto in data 10.3.2022 ovvero ben oltre il termine di cui all'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore de
Sentenza Cassazione n. 44697/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris