Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10493/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5, 61 n. 7, cod.pen. (furto di una borsa contenente gioielli per un valore di circa euro 40.000,00, in data 17 marzo 2005).

In particolare la ricorrente ha lamentato: 1) la carenza, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine alla mancata assoluzione, risultando insufficienti gli elementi indiziari emergenti dalle immagini in atti, stante l'assoluzione degli altri co-imputati; 2) la violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva; 3) la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto a-specifico, non confrontandosi con le argomentazioni puntuali e logiche della sentenza impugnata - in particolare in ordine alla responsabilità dell'imputata il giudice dell'impugnazione ha evidenziato il quadro indiziario grave, preciso e concordante relativamente alla identificazione della ricorrente, insussistente per gli altri coi-imputati assolti; in ordine alla recidiva, la mancata rituale proposizione della censura, formulata non in sede di appello, ma solo nelle conclusioni scritte; in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti e la scaltrezza dimostrata nella vicenda.

Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come, nel caso di specie, i precedenti dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Pure deve ricordarsi che il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena - in applicazione di tale principio, Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752 - 01, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si era doluto del difetto di motivazione su richiesta di esclusione della recidiva avanzata con le conclusioni rassegnate in udienza di discussione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' ente [OSCURATO:PERSONA] r C'ampi I DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 5, 61 n. 7, cod.pen. (furto di una borsa contenente gioielli per un valore di circa euro 40.000,00, in data 17 marzo 2005). In particolare la ricorrente ha lamentato: 1) la carenza, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine alla mancata assoluzione, risultando insufficienti gli elementi indiziari emergenti dalle immagini in atti, stante l'assoluzione degli altri co-imputati; 2) la violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva; 3) la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto a-specifico, non confrontandosi con le argomentazioni puntuali e logiche della sentenza impugnata - in particolare in ordine alla responsabilità dell'imputata il giudice dell'impugnazione ha evidenziato il quadro indiziario grave, preciso e concordante relativamente alla identificazione della ricorrente, insussistente per gli altri coi-imputati assolti; in ordine alla recidiva, la mancata rituale proposizione della censura, formulata non in sede di appello, ma solo nelle conclusioni scritte; in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti e la scaltrezza dimostrata nella vicenda. Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come, nel caso di specie, i precedenti dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pure deve ricordarsi che il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena - in applicazione di tale principio, Sez. 2, n. 47025 del 03/10/2013, Cogotti, Rv. 257752 - 01, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si era doluto del difetto di motivazione su richiesta di esclusione della recidiva avanzata con le conclusioni rassegnate in udienza di discussione. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' ente [OSCURATO:PERSONA] r C'ampi I DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 10493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris