CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33124/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Francescocon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Ancona.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 437 del 21 febbraio 2024 il Tribunale in composizionemonocratica di Ancona, pronunciandosi nel procedimento promosso nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] (quale intervistato, imputato del reato previsto e punitodagli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 30 legge n. 223 del 1990 commesso inCosimo residenza delle persone offese in data 10 dicembre 2019: capo A) e diMario [OSCURATO:PERSONA] (quale conduttore televisivo, imputato del reato previsto e punitodagli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 30 legge n. 223 del 1990 commesso inCosimo, residenza delle persone offese in data 10 dicembre 2019: capo B), hadichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dell’autorità giudiziariadi Monza, cui ha trasmesso gli atti.Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ritenendo non operanti, nel caso dispecie, i criteri di determinazione della competenza di cui all’art. 8 cod. proc.pen., in considerazione della peculiarità strutturale del reato di diffamazioneaggravata commessa col mezzo televisivo, ed ha applicato l’art. 9, comma 1,cod. proc. pen., individuando il giudice competente in quello del luogo in cui èstato emesso il segnale televisivo, quale luogo in cui si è realizzata l’ultima partedell’azione.Il Tribunale in composizione monocratica di Monza, a seguito del rinnovatoesercizio, da parte del pubblico ministero, dell’azione penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato contestato come commesso in ColognoMonzese, ha sollevato, con ordinanza del 25 maggio 2026, conflitto negativo dicompetenza sul postulato della necessaria applicazione alla fattispecie in esamedella previsione dell’art. 30, comma 5, legge n. 223 del 1990, che individua ilforo competente in relazione al reato di diffamazione commesso col mezzotelevisivo e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato in quello ove sitrova il luogo di residenza della persona offesa che, nel caso specifico, coincidecon il Comune di Osimo, donde la competenza del Tribunale di Ancona.2. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, NicolaLettieri, ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Ancona.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto dicompetenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale,derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dellostesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che la competenza, su conforme richiestadella Procura Generale, debba essere attribuita al Tribunale di Ancona.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio,rispettivamente come intervistato e come conduttore televisivo, innanzi alTribunale monocratico di Ancona perché ritenuti responsabili del reato didiffamazione aggravata di cui agli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 30 leggen. 223 del 1990, commessa nel corso del programma televisivo “Fuori dal coro”trasmesso dall’emittente televisiva “Rete 4” il 10 dicembre 2019, in pregiudizio dipersone offese residenti in Osimo (AN).Con sentenza n. 437 del 2024 pronunciata il 21 febbraio 2024 il Tribunale diAncona, individuato in ragione del comune di residenza delle persone offese,accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la propriaincompetenza territoriale, ritenendo non operanti i criteri di determinazione dellacompetenza di cui all’art. 8 cod. proc. pen. in considerazione della peculiaritàstrutturale del reato di diffamazione commessa col mezzo radiotelevisivo, ed haquindi applicato l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., individuando il giudicecompetente in quello del luogo in cui è stato emesso il segnale televisivo, qualeluogo in cui si è realizzata l’ultima parte dell’azione ed ha escluso l’operativitàdella speciale previsione di cui all’art. 30, comma 5, legge n. 223 del 1990,ritenendola riferita alla fattispecie di cui al comma 4 dello stesso articolo, non piùautonomamente sanzionata e, quindi, abrogata a seguito di Corte cost. n. 150del 2021.4. La condotta degli imputati — qualificata in termini di diffamazionecommessa aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato (nel senso che, aifini della configurabilità di tale circostanza, è sufficiente che l’episodio riferitovenga specificato nelle sue linee essenziali in modo che risulti maggiormentecredibile e che le espressioni adoperate evochino azioni concrete e dalla chiaravalenza negativa: cfr. Sez. 5, n. 26512 del 13/04/2021, Augugliaro, Rv. 281579-01) — soggiace, in quanto commessa con il mezzo televisivo, alle disposizioni deicommi 1, 4 e 5 dell’art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, che regolano iltrattamento sanzionatorio e la competenza con riferimento alla responsabilità delconcessionario privato, della concessionaria pubblica ovvero della persona daloro delegata al controllo della trasmissione.Ciò posto, la questione sottesa al conflitto intercorso tra i Tribunali di [OSCURATO:PERSONA] attiene all'estensione della competenza derogatoria prevista dal comma5 del citato art. 30 alle ipotesi, quale quella in esame, in cui gli imputati (nelcaso di specie: l’intervistatore e l’intervistato) non rivestano le qualifichesoggettive richieste dalla norma.Trattasi di tema che, in passato diversamente inquadrato dal punto di vistaermeneutico, distinguendosi tra concessionari o delegati al controllo e autori“comuni” del reato in relazione ai commi 1 e 3 dell’art. 30 legge n. 223 del 1990,ha visto formarsi e consolidarsi, presso la giurisprudenza di legittimitàl’orientamento secondo cui «In tema di diffamazione commessa attraversotrasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fattodeterminato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Cortecostituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazionedell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, conriferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggettochiamato a rispondere del reato» (Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024, Trib.Varese, Rv. 286958-01; Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, Festinese, Rv.286578-01, pronunciatasi in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-biscod. proc. pen. e sulla quale si tornerà infra), ancorché non si tratti dei soggetti“propri” indicati nell’art. 30, comma 1, della medesima legge, ossia delconcessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da lorodelegata al controllo della trasmissione (cfr. altresì Sez. 5, n. 7223 del8/01/2019, non mass.; Sez. 5, n. 33287 del 21/04/2016, Paolini, Rv. 267703-01, in motiv.; Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014, Perego e altro, Rv. 262168-01che, affrontando in modo diretto il tema, esclude in modo condivisibile che siverta in tema di interpretazione estensiva o analogica; Sez. 1, n. 5413 del19/12/2002, dep. 2003, non mass.).Tale indirizzo decisamente prevalente favorevole alla natura generalizzatadella competenza derogatoria anche per l’autore “comune” della diffamazionecon attribuzione di fatto determinato con il mezzo radiotelevisivo apparesenz’altro convincente è idoneo ad orientare la decisione del presente conflitto,come già ribadito, da ultimo, da questa Sezione (Sez. 1, n. 15947 del17/01/2025, confl. comp. Trib. Monza, non mass., con cui è stato risolto unconflitto negativo di competenza sollevato proprio dal Tribunale di Monza per unafattispecie analoga a quella odierna).Ed invero, la Quinta Sezione, con la citata Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024,procedendo, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., a seguito di rinviopregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, ha preso le mossedalla persistente vigenza dell'art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223,disposizione dal contenuto di rinvio «mobile», non investita dalla declaratoria diillegittimità costituzionale del precedente comma 4, dedicato al trattamentosanzionatorio, ed ha, di conseguenza, stimato che la speciale disciplina dellacompetenza territoriale prevista dal secondo periodo del comma 5 (a tenore delquale «Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo diresidenza della persona offesa») debba essere riferita, dopo l’intervento dellaCorte costituzionale, al reato di diffamazione comune sanzionato dall'art. 595cod. pen., qualora commesso, anche da soggetti privi di una delle 3 qualifichesoggettive indicate al comma 1 dell'art. 30, mediante trasmissioni e connotatodall'attribuzione di un fatto determinato. Tanto, in ragione, tra l'altro, dell'ampiaportata dell'art. 595 cod. proc. pen., disposizione generale che, scrivono i giudicidi legittimità, «sopperisce, d'ora innanzi, tramite le fattispecie aggravate, all'areadi punibilità coperta precedentemente dalla norma speciale dichiarataincostituzionale», nonché dell'assenza di richiami testuali che colleghino la normarelativa al foro speciale, prevista dal citato comma 5, unicamente alla categoriadi soggetti indicata al comma 1, per effetto della declaratoria di illegittimitàcostituzionale che ha eliminato dal mondo giuridico il comma 4 dell'art. 30 nellaparte sanzionatoria, l'unica effettivamente ed esplicitamente contenente ilrimando ai «soggetti di cui al comma 1».Nella medesima direzione si pone, stando alla ricostruzione recentementeavallata da questa Corte, la circostanza che la regola speciale di competenzaterritoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per l'esigenza di offrire allapersona offesa maggior tutela rispetto a “poteri forti” quali sono, in proiezione,quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) dimedia ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano omeno direttamente imputati nel processo, ovvero di attenuare l'evidentesquilibrio delle posizioni assegnando, in caso di reati di diffamazione commessicon l'attribuzione di un fatto determinato e mediante strumenti radiofonici otelevisivi, operatività generale al criterio del foro della persona offesa, incoerenza, peraltro, con gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimitàche, si legge nelle recenti pronunzie della Quinta Sezione, «da tempo, ha chiaritocome la competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento deidanni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità, recati da mezzi dicomunicazione di massa, deve essere sempre del giudice del luogo in cui èdomiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso siadiverso, anche del giudice della residenza», citando, in particolare, l'ordinanzadelle Sezioni Unite civili n. 21661 del 13/10/2009, Rv. 609467-01.6. La pregnanza degli argomenti posti a fondamento della soluzionesuggerita, nel caso in esame, dal giudice che ha sollevato il conflitto dicompetenza induce, in conclusione, ad ancorare la competenza territoriale allaresidenza delle persone offese, pacificamente collocata nel comune di Osimo(AN), ricadente nel perimetro del circondario del Tribunale di Ancona, e, quindi, atrasmettere detta autorità giudiziaria i relativi atti, con le comunicazioni di cuiall'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]