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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 30789/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14265/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101. –RICORRENTI– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 731/2020, pubblicato il 17.12.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito la Corte d’appello di Perugia, chiedendo la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio ex L. 89/2001.

Il giudice distrettuale ha dichiarato inammissibile la domanda.

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] La decisione è stata cassata con ordinanza 8049/2019 e, riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha liquidato l’importo di € 1200,00 in favore di ciascuna parte, oltre interessi legali dalla domanda, e spese processuali pari ad € 640,50 per il giudizio di merito, € 893,00 per il giudizio di legittimità ed € 640,50 per il giudizio di rinvio, oltre accessori di legge, con esclusione del compenso per la fase istruttoria.

La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e dei DD.MM. 55/2014 e 37/2018, asserendo che il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere anche il rimborso delle spese per la fase istruttoria del giudizio di merito, che comprende l’esame degli scritti difensivi del Ministero, costituitosi con memoria, non potendo inoltre liquidare importi inferiori ai minimi.

Il motivo è parzialmente fondato.

Il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 55 /2014 , che comprende anche la fase istruttoria(Cass. 16770/2019; Cass. 38477/2021).

Quest’ultima include, con elencazione non tassativa, le attività indicate dall’art. 4, lettera c), e quindi l’esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell’istruttoria, delle acquisizioni documentali (Cass. 38477/2021) , dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (tra i quali, in un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio, si è ritenuto ad es. comrpeso l’esame del decreto opposto: Cass. 20993/2020).

La fase istruttoria non poteva considerarsi “inesistente”: lo stesso riconoscimento e la quantificazione dell’indennizzo richiedeva l’esame degli atti del giudizio presupposto in funzione probatoria.

Con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non è invece predicabile un principio di assoluta inderogabilità dei minimi, da cui il giudice può discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. 89/2021; Cass. 2386/2017; Cass. 29606/2017).

L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass.19989/2021; Cass. 89/2021 ed altre).

Risulta assolto l’obbligo di motivazione, avendo il tribunale chiarito, con argomentazione esente da vizi, che l’applicazione dei valori minimi si giustificava alla luce della particolare semplicità dell’affare.

3. Il secondo motivo denuncia l’apparente motivazione della pronuncia per aver escluso la spettanza della maggiorazione delle spese in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, non potendo darsi rilievo alla sovrapponibilità delle posizioni o alla particolare semplicità dell’impegno defensionale.

Il motivo è infondato.

Il giudice di merito ha spiegato che l’attività processuale era stata caratterizzata da una tale accentuata (speciale) semplicità, da poter esser introdotta mediante moduli precompilati, non essendo stato richiesto alcun apprezzabile impegno aggiuntivo che giustificasse eventuali aumenti.

Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione del giudice di merito, che è tenuto a motivare sia che la riconosca sia che la neghi.

Proprio il ridotto impegno richiesto dalla molteplicità di posizioni, il carattere seriale delle liti, la perfetta sovrapponibilità delle questioni, comuni alle diverse parti, la semplicità dei temi dibattuti giustificavano compensi aggiuntivi, situazione quest’ultima che non necessariamente si identifica, come si sostiene in ricorso, con l’identità di posizioni processuali cui si riferisce la norma.

Non si profila dunque il denunciato vizio di motivazione, essendo chiaramente e logicamente enunciate le ragioni della decisione.

E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, mentre è respinto il secondo.

La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, respinge il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14265/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101. –RICORRENTI– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 731/2020, pubblicato il 17.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito la Corte d’appello di Perugia, chiedendo la liquidazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio ex L. 89/2001. Il giudice distrettuale ha dichiarato inammissibile la domanda. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] La decisione è stata cassata con ordinanza 8049/2019 e, riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha liquidato l’importo di € 1200,00 in favore di ciascuna parte, oltre interessi legali dalla domanda, e spese processuali pari ad € 640,50 per il giudizio di merito, € 893,00 per il giudizio di legittimità ed € 640,50 per il giudizio di rinvio, oltre accessori di legge, con esclusione del compenso per la fase istruttoria. La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza pubblica. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e dei DD.MM. 55/2014 e 37/2018, asserendo che il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere anche il rimborso delle spese per la fase istruttoria del giudizio di merito, che comprende l’esame degli scritti difensivi del Ministero, costituitosi con memoria, non potendo inoltre liquidare importi inferiori ai minimi. Il motivo è parzialmente fondato. Il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 55 /2014 , che comprende anche la fase istruttoria(Cass. 16770/2019; Cass. 38477/2021). Quest’ultima include, con elencazione non tassativa, le attività indicate dall’art. 4, lettera c), e quindi l’esame degli atti di parte svolti nel corso e in funzione dell’istruttoria, delle acquisizioni documentali (Cass. 38477/2021) , dei provvedimenti del giudice da cui possa desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa (tra i quali, in un giudizio di opposizione a provvedimento monitorio, si è ritenuto ad es. comrpeso l’esame del decreto opposto: Cass. 20993/2020). La fase istruttoria non poteva considerarsi “inesistente”: lo stesso riconoscimento e la quantificazione dell’indennizzo richiedeva l’esame degli atti del giudizio presupposto in funzione probatoria. Con riferimento ai valori espressi nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non è invece predicabile un principio di assoluta inderogabilità dei minimi, da cui il giudice può discostarsi dando conto in motivazione delle ragioni che giustificano un compenso inferiore (Cass. 89/2021; Cass. 2386/2017; Cass. 29606/2017). L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass.19989/2021; Cass. 89/2021 ed altre). Risulta assolto l’obbligo di motivazione, avendo il tribunale chiarito, con argomentazione esente da vizi, che l’applicazione dei valori minimi si giustificava alla luce della particolare semplicità dell’affare. 3. Il secondo motivo denuncia l’apparente motivazione della pronuncia per aver escluso la spettanza della maggiorazione delle spese in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, non potendo darsi rilievo alla sovrapponibilità delle posizioni o alla particolare semplicità dell’impegno defensionale. Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha spiegato che l’attività processuale era stata caratterizzata da una tale accentuata (speciale) semplicità, da poter esser introdotta mediante moduli precompilati, non essendo stato richiesto alcun apprezzabile impegno aggiuntivo che giustificasse eventuali aumenti. Si palesa dunque legittimo il rigetto della richiesta di maggiorazione: tale aumento non è obbligatorio, ma può essere riconosciuto di regola, ossia fatta salva una diversa determinazione del giudice di merito, che è tenuto a motivare sia che la riconosca sia che la neghi. Proprio il ridotto impegno richiesto dalla molteplicità di posizioni, il carattere seriale delle liti, la perfetta sovrapponibilità delle questioni, comuni alle diverse parti, la semplicità dei temi dibattuti giustificavano compensi aggiuntivi, situazione quest’ultima che non necessariamente si identifica, come si sostiene in ricorso, con l’identità di posizioni processuali cui si riferisce la norma. Non si profila dunque il denunciato vizio di motivazione, essendo chiaramente e logicamente enunciate le ragioni della decisione. E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, mentre è respinto il secondo. La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, respinge il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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