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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 21831/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I N. 46381/23 Picucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 aprile 2024; Esaminata altresì la memoria della parte civile Gibboni in data 10 aprile 2024; Ritenuto, quanto al primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che le doglíanze dedotte nel terzo motivo di ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, avendo peraltro i giudici di appello rappresentato la completezza del materiale probatorio raccolto e quindi l'inconferenza delle richieste di prova (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I N. 46381/23 Picucci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 10 aprile 2024; Esaminata altresì la memoria della parte civile Gibboni in data 10 aprile 2024; Ritenuto, quanto al primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che le doglíanze dedotte nel terzo motivo di ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, avendo peraltro i giudici di appello rappresentato la completezza del materiale probatorio raccolto e quindi l'inconferenza delle richieste di prova (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 21831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris