CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 23071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 982/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 112/2008 [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 2569/2020 depositata il 29/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata a risarcire il danno cagionato al [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 146 legge fall., per pagamenti preferenziali fatti nella qualità di amministratore della società in beneficio di creditori postergati. La curatela ha replicato con controricorso e memoria. Ragioni della decisione I. - L a curatela ha eccepito l ’inammissibilità del ricorso per tardività. L’eccezione è infondata. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 29-5-2020 e non è stata notificata. La causa è soggetta all’art. 327 cod. proc. civ. nel testo conseguente alla l. n. 69 del 2009. Il termine lungo semestrale aveva scadenza il 30 - 12 - 2020 (mercoledì), tenuto conto del periodo feriale di sospensione. Il ricorso è stato notificato proprio il 30-12-2020, così come ammesso d’altronde dall’eccipiente. II. - I l ricorso è affidato a due motivi : (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto provato il danno cagionato alla massa dei creditori in base a un mero e apodittico richiamo a quanto sostenuto dal collegio chiamato a pronunciarsi sul reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc.civ., nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo; (ii) omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) essendo in tal senso la sentenza priva di motivazioneper non essere state vagliate le circostanze documentali offerte in deposito dalla ricorrente,riportate e trascritte nella comparsa di risposta. III. -Il primo motivo è in parte infondatoe in parte inammissibile, mentre il secondo è inammissibile in toto. IV. -La domanda, per la parte che ancora rileva, era stata affidata all’assunto che la Torti, nella qualità di amministratore della fallita, aveva ceduto a terzi la partecipazione detenuta dalla fallita medesima in altra società (Capitalpark) e col ricavato (120.000,00 EUR) aveva provveduto a pagare i creditori postergati, e segnatamente i soci che avevano accordato finanziamenti. La prova è stata ravvisata nel fatto che il finanziamentodei soci era stato iscritto a bilancio 2004, per 190.000,00 EUR, ed era stato azzerato in quello successivo. In proposito la sentenza ha recepito le considerazioni svolte dal giudice del reclamo cautelare (specificamente trascrivendole nella motivazione), in forza delle quali (a) il carattere postergato del credito era emerso dalla nota integrativa al bilancio 2004, (b) l’utilizzo della plusvalenza realizzata dalla cessione, per estinguere almeno in parte il debito, era emerso dall’esser venuta meno la relativa postapassiva nel bilancio 2005, e altresì dalla coincidenza temporale dell’incasso del prezzo della cessione, non diversamente giustificato dalla convenuta. V. - P roprio in considerazione dell’esplicito richiamo alla parte motiva dell’anteriore provvedimento, condivisa e fatta propria, il riferimento per relationem è nel caso di specie legittimo , sicché sotto questo profilo il primo motivo non ha fondamento. Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem a un provvedimento giudiziario reso in un altro processo o in altra fase , presuppone che essa rest i "autosufficiente", e cioè che riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica; mentre deve ritenersi nulla la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni altrove assunte e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento della decisione (v. tra le moltissime Cass. Sez. 6-2 n. 459-22, Cass. Sez. 5 n. 21443-22). VI. -Nel resto la tesi della ricorrente integra una contestazione al ragionamento fatto dalla Corte d’appello a proposito della prova del pagamento preferenziale. Si assume che non sia stata considerata la diversa conclusione della consulenza di parte, secondo la quale non sarebbe stato possibile collegare la cessione della partecipazione con l’ipotizzato rimborso del finanziamento. Ma codesto rilievo è del tutto generico, anche nella prospettiva del secondo motivo di ricorso, che in vero, ai fi n i dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., allude a omissioni valutative di non meglio specificate “circostanze documentali”. E’ risoluto osservare che la Torti , in base alla sentenza, aveva opposto alla tesi della curatelaun fatto diverso: e cioè che il venir meno della posta passiva nel bilancio del 2005 era stato determinato dall’avere i soci rinunziato alla restituzione dei finanziamenti. Codesto fatto è stato ritenuto indimostrato già dalla sentenza di primo grado, la quale ha invece essa stessa confermato la circostanza del pagamento preferenziale, semplicemente determinandosi in forza dell’orientamento giurisprudenziale che in caso del genere supponeva necessario tutelare il ripristino della par condicio mediante l’azione revocatoria. A tanto la C orte d’appello ha opposto la necessità di seguire, invece, l’insegnamento della sopravvenuta sentenza delleSezioni Unite di questa Corte, secondo cui ilcuratore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum ( Cass. Sez. U n. 1641-17). In definitiva l’accertamento circa l’effettività del pagamento preferenziale, desunto dal collegamento logico e cronologico tra la percezione del prezzo di cessione e l’eliminazione della posta passiva dal bilancio,era stato già fatto dal giudice di primo grado con statuizione sul punto mai impugnata- in via inciden tale - dall’interessata , come tale coperta da giudicato. VII. -Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu