CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, in data 26 maggio 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio la sentenza, nel resto confermata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] (al pari del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) era stato condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitti di lesioni personali colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di abusivo esercizio della professione di odontoiatra (il Montaguti era stato altresì condannato per il delitto di truffa); tutti i predetti reati sono contestati come commessi in Ravenna tra il novembre 2014 e il marzo 2015. [OSCURATO:PERSONA] risponde degli anzidetti reati nella sua qualità di direttore sanitario del [OSCURATO:PERSONA] G.R.R. s.r.I., essendogli addebitato il concorso (riferito, quanto al Milani, all'omissione di controlli e di accertamenti doverosi) nell'espletamento, da parte del Montaguti, di attività odontoiatriche per le quali quest'ultimo non era provvisto della necessaria qualifica professionale e nell'ambito delle quali lo stesso Montaguti cagionava alla Gavris lesioni consistite, fra l'altro, nell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione: il Montaguti, in particolare, estraeva quasi tutti gli elementi dentari dell'arcata superiore della Gavris, senza preventivamente trattare la parodontopatia da cui la Gavris era affetta, precludendo così altre soluzioni terapeutiche percorribili, con collocazione di dispositivi implantari effettuata senza considerare i tempi biologici di guarigione dei tessuti e determinante un ulteriore riassorbimento osseo. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, risponde dei reati suddetti sotto il profilo omissivo, avendo consentito al Montaguti di esercitare la detta attività odontoiatrica (cagionando così le lesioni anzidette a carico della Gavris) pur essendo a conoscenza - o comunque essendo tenuto a sapere - che il Montaguti stesso era sprovvisto della necessaria qualifica professionale. 2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il Milani, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in riferimento alla mancata assoluzione dai reati a lui ascritti. Premettendo che il procedimento trae origine dalle sole dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], di cui si contesta l'attendibilità, lamenta il ricorrente che la Corte di merito non abbia considerato che la persona offesa non aveva mai contattato il Milani o il Centro da lui diretto, prendendo accordi unicamente con il Montaguti; nessun elemento, fra quelli addotti dalla Gavris, consente di affermare che il Milani fosse a conoscenza della reale posizione professionale del Montaguti (che in realtà era chiamato a svolgere funzioni di odontotecnico) e del fatto che egli svolgesse attività odontoiatriche nei confronti della Gavris o di altri. Osserva il deducente che la sua presenza presso il Centro era prevista solo per metà dell'orario di apertura & pubblico; che la sua posizione di coniuge della legale rappresentante del Centro non gli consentiva di immaginare che presso il Centro medesimo venissero svolte pratiche eccedenti le competenze del Montaguti; che egli ha svolto attività di vigilanza per quanto umanamente possibile; che l'abusivo esercizio della professione é reato di dolo, elemento soggettivo che non é configurabile nella posizione del Milani. Quanto alla contestata cooperazione colposa nel delitto di lesioni di cui al capo B, il deducente osserva infine che, trattandosi di "cooperazione", essa non può configurarsi in relazione ad un addebito omissivo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, commesso da soggetto ultrasettantenne, privo di precedenti penali recenti e che ha interamente risarcito il danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Alle pagine 10 - 12 della sentenza impugnata vi é una puntuale descrizione, basata su elementi oggettivamente accertati sul piano probatorio, della sicura consapevolezza, da parte del Milani, che il Montaguti svolgeva attività odontoiatrica a lui inibita dalla sua posizione professionale di odontotecnico: la presenza della poltrona da dentista nello studio del Montaguti e le stesse dichiarazioni della persona offesa, aventi ad oggetto l'approvazione del Milani - esternata in sua presenza - nei confronti delle attività di estrazione di denti e di collocazione di impianti fissi e mobili da parte del Montaguti, rendono evidente la piena coscienza del Milani che coimputato svolgeva, presso il Centro medico, funzioni proprie della professione di odontoiatra, come tali non consentite al Montaguti. Tale stato di cose, ben noto al Milani, avrebbe imposto a quest'ultimo - nella sua qualità di direttore sanitario - di impedire al Montaguti di esercitare le predette attività presso il Centro. Al riguardo giova richiamare quanto affermato in un caso analogo dalla giurisprudenza di legittimità: si é stabilito il principio, pienamente calzante rispetto al caso di che trattasi, secondo il quale il direttore di uno studio medico che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante risponde non solo di concorso nel reato previsto dall'art. 348 cod. pen. con la persona non titolata, ma anche di cooperazione, ex art. 113 cod. pen., negli eventuali fatti colposi da quest'ultima persona commessi, se derivanti dalla mancanza di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit (Sez. 6, Sentenza n. 21220 del 24/04/2013, Cutroneo, Rv.255626: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto il direttore di uno studio medico responsabile dei delitti di cui agli artt. 348 e 590 cod. pen. per avere un odontotecnico privo di abilitazione effettuato, nella struttura sanitaria da lui diretta, un'applicazione di un impianto endoosseo, da cui erano derivate, per colpa, al paziente lesioni personali). Dalla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito emerge con chiarezza che il rimprovero mosso al Milani si fonda, univocamente, sulla sua sicura consapevolezza dell'operato del Montaguti quale dentista presso il Centro e della sua mancanza del necessario titolo professionale dentista (essendo noto al Milani che lo stesso Montaguti era odontotecnico e non odontoiatra). Quanto alla tesi sostenuta dal ricorrente circa l'incompatibilità tra la nozione di "cooperazione" e la condotta omissiva a lui addebitata, si tratta di tesi del tutto priva di pregio, essendo noto che - in base al principio di equivalenza delle cause enunciato dall'art. 40, comma 2, cod.pen. - é pacifica la compatibilità tra cooperazione colposa e comportamento omissivo (a partire da Sez. 4, Sentenza n. 5748 del 17/01/1984, Terzi, Rv. 164894), essendo bastevole da un lato la consapevolezza, da parte del cooperante, della condotta altrui e, dall'altro, la posizione di garanzia che comporti in capo al cooperante l'obbligo giuridico di impedire l'evento, al quale corrisponda appunto il comportamento omissivo oggetto di censura. 2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di doglianza. A tacere di ogni ulteriore profilo ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis (nella specie si può parlare certamente di "condotte plurime", in base a quanto stabilito dal terzo comma della citata disposizione di legge ed alla nozione che ne é stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite: vds. Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in specie § 14, laddove si afferma che la nozione di "condotte plurime" fa «riferimento a fattispecie concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti»), occorre constatare che la Corte di merito ha puntualmente affrontato la questione con riguardo ad altri aspetti deponenti per la non compatibilità della causa di non punibilità rispetto ai principi fissati dal primo comma dell'art. 131-bis, con particolare riguardo alla gravità dell'offesa (nella specie, ai danni riportati dalla Gavris, di rilevante entità), in termini argomentativi tali da sottrarsi alle censure del ricorrente in sede di legittimità. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende