CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 03770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16214/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1243/2022 depositato il 05/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 1243/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositato il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. 3. La Corte d’appello di Napoli ha accolto in parte l’opposizione ex art. 5-terl. n. 89 del 2001 del Ministero della Giustizia avverso il decreto di accoglimento del magistrato designato e ha condannato lo stesso Ministero al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’importo di € 1.890,00. Il primo motivo di opposizione è stato respinto, argomentando che la presunzione di insussistenza del diritto all’qua riparazione per estinzione del giudizio civile ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c, legge n. 89/2001, nella specie in conseguenza della mancata riassunzione a seguito dell’interruzione, non potesse operare in questa causa, giacché il processo presupposto era stato introdotto in data anteriore al 1° gennaio 2016 (in particolare, il 16 dicembre 2006). A sostegno di tale conclusione, la Corte d’appello di Napoli ha richiamato il precedente di questa Corte n. 25542 del 2019. 4. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), legge n. 89/2001. 4.1. Il ricorso è fondato. Il consolidato orientamento di questa Corte afferma che le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2- sexies, della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, tra cui quella operante nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli art. 306 e 307 c.p.c., si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della stessa l. n. 208 del 2015 (1° gennaio 2016) (Cass. n. 25323 e n. 25542 del 2019; n. 32027 del 2021; n. 1142 del 2022). In particolare, nella motivazione proprio della sentenza n. 25542 del 2019, richiamata dalla Corte d’appello di Napoli per fondare la sua diversa interpretazione, è precisato che l'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, “ha inciso sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c. È stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovareapplicazione unicamente nei processi di equa riparazione giàiniziati al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione…. L'applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 1° gennaio 2016, e cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del2015, avrebbe ripercussioni in ordine al regime delle prove richieste nel procedimento di cui alla legge n. 89/2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale … Contenendo l'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell'art. 11 delle preleggi, l'art. 2, comma 2 - sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equariparazione … “. 5. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi al richiamato principio e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma