CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 31869/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/06/1987avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 30/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, su accordodelle parti, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] eCrescenzo [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore degli imputati, il quale con un unico articolato motivo comune deduceviolazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità, ai sensi dell’art. 606 lett.b), ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. con riferimentoal reato di resistenza di cui al capo 9) dell’imputazione, per il quale la Corte diappello non avrebbe compiuto lo scrutinio su una eventuale pronunciaassolutoria; l’illogicità della motivazione per il capo 9), viene rilevata sotto ilprofilo della responsabilità degli imputati, osservando che il reato di resistenzasarebbe stato compiuto soltanto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva posto inessere atti di violenza contro gli operanti, e non anche da [OSCURATO:PERSONA], che, invece, siera dato alla fuga. Si deduce il vizio di motivazione, per illogicità, ai sensidell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. anchecon riferimento ai capi 1) e 14) dell’imputazione, lamentando che la Corte diappello, con riferimento al delitto di ricettazione, ha escluso nei confrontidell’imputato [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza di elementi tali da giustificare unapronuncia di proscioglimento per il solo fatto che egli si trovava a bordo dellavettura di provenienza illecita guidata dallo [OSCURATO:PERSONA], mentre, per il coimputatoCrispino, il medesimo elemento è stato reputato insufficiente a fondare la penaleresponsabilità.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per indeducibilità delledescritte censure.3.1. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordatoin appello, che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione allapena concordata è limitato alla legalità della pena, perché il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il qualepuò solo accogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004,Gallo, Rv. 226715-01; cfr. anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019,Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.279504-01).3.2. In particolare, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, ilgiudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una voltache l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018,Bouachra, Rv. 274522-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).3.3. Inoltre, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica larinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza,anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezionedell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile,Rv. 278006-01, che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevared'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica deifatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazionedella responsabilità penale; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.277196-01; di recente, Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, non mass.;Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P., non mass.).3.4. Ebbene, ciò premesso, le doglianze articolate sono reiterative deimotivi di appello già espressamente fatti oggetto di rinuncia con la richiesta diconcordato in appello e, per di più, si risolvono nel sollecitare una, nonconsentita in sede di legittimità, diversa lettura del fatto.4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con laconseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]