Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24358/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo prospettato - con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena operato a seguito del riconoscimento del vincolo di continuazione esterna tra il delitto oggetto di giudizio e il reato di tentata rapina giudicato con sentenza del 04/07/2011 della Corte di appello di Bari ( irrevocabile dal 05/06/2012)- è manifestamente infondato; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media; che la Corte territoriale - rispetto alla sanzione di tre anni di reclusione ed euro 600,00 di multa, originariamente irrogata per la tentata rapina già giudicata-ha stabilito un aumento di un anno con conseguente "abbattimento" di ben 2/3 della pena de qua; che tale determinazione non richiedeva imponeva particolare onere argomentativo e che comunque essa ha tenuto implicitamente conto della ricaduta nella commissione in altro delitto contro il patrimonio (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo prospettato - con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena operato a seguito del riconoscimento del vincolo di continuazione esterna tra il delitto oggetto di giudizio e il reato di tentata rapina giudicato con sentenza del 04/07/2011 della Corte di appello di Bari ( irrevocabile dal 05/06/2012)- è manifestamente infondato; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media; che la Corte territoriale - rispetto alla sanzione di tre anni di reclusione ed euro 600,00 di multa, originariamente irrogata per la tentata rapina già giudicata-ha stabilito un aumento di un anno con conseguente "abbattimento" di ben 2/3 della pena de qua; che tale determinazione non richiedeva imponeva particolare onere argomentativo e che comunque essa ha tenuto implicitamente conto della ricaduta nella commissione in altro delitto contro il patrimonio (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24358/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris