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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 17261/2026

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TRIBUNALE DI MONZAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della penasopra indicata l’imputato adduce un unico motivo, sostenendo che “la condotta …deve essere correttamente ricondotta alla fattispecie di tentato furto e al più allefattispecie di minaccia o percosse, non essendosi realizzato il quid pluris richiestodall’art. 628 c.2 c.p.” (pg. 3), poiché minaccia e percosse non erano finalizzatealla sottrazione della refurtiva né a guadagnare l’impunità, ma erano una merareazione all’intervento fisico dell’addetto alla sicurezza.2.

Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, èpreliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erroneaqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen.

Sul punto va ribadito che, secondo l'orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenutoin sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n.14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari,Rv. 279842).

Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilitàdell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidentidalla contestazione, avendo questa Corte ulteriormente riconosciuto che la verificasull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, dellasuccinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n.25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, ElZitouni, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).3.

Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie,deve radicalmente escludersi che vi sia un qualche spazio per procedere allarivalutazione della qualificazione giuridica del fatto, sulla base dell'analisidell’imputazione, della motivazione della sentenza o del ricorso.

Infatti, già dallalettura dell’imputazione si comprende che l’azione violenta (minacce, spinta etestata) posta in essere dall’imputato fu diretta alla sottrazione della lattina di birrae del pezzo di formaggio, ed al conseguimento dell’impunità, trovando tuttavia laferma opposizione dell’addetto alla sicurezza ([OSCURATO:PERSONA]).

Per contro, la tesidifensiva fraziona la condotta complessiva in singole monadi prive di autonomosignificato, frutto di una non consentita parcellizzazione valutativa.4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosiragione alcuna d’esonero.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE DI MONZAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della penasopra indicata l’imputato adduce un unico motivo, sostenendo che “la condotta …deve essere correttamente ricondotta alla fattispecie di tentato furto e al più allefattispecie di minaccia o percosse, non essendosi realizzato il quid pluris richiestodall’art. 628 c.2 c.p.” (pg. 3), poiché minaccia e percosse non erano finalizzatealla sottrazione della refurtiva né a guadagnare l’impunità, ma erano una merareazione all’intervento fisico dell’addetto alla sicurezza.2. Per la corretta soluzione della questione posta dal ricorso, èpreliminarmente necessario individuare i limiti di deducibilità della erroneaqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. Sul punto va ribadito che, secondo l'orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenutoin sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (sez. 2, n.14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari,Rv. 279842). Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilitàdell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidentidalla contestazione, avendo questa Corte ulteriormente riconosciuto che la verificasull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, dellasuccinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (sez. 6, n.25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, ElZitouni, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).3. Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie,deve radicalmente escludersi che vi sia un qualche spazio per procedere allarivalutazione della qualificazione giuridica del fatto, sulla base dell'analisidell’imputazione, della motivazione della sentenza o del ricorso. Infatti, già dallalettura dell’imputazione si comprende che l’azione violenta (minacce, spinta etestata) posta in essere dall’imputato fu diretta alla sottrazione della lattina di birrae del pezzo di formaggio, ed al conseguimento dell’impunità, trovando tuttavia laferma opposizione dell’addetto alla sicurezza ([OSCURATO:PERSONA]). Per contro, la tesidifensiva fraziona la condotta complessiva in singole monadi prive di autonomosignificato, frutto di una non consentita parcellizzazione valutativa.4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosiragione alcuna d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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