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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35304/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16115/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 34I-bis cod. pen., dedotte nell'unico motivo di ricorso, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2-3); basti sottolineare che le frasi oltraggiose sono state pronunciate alla presenza del proprietario e del cliente ove si era svolta la vicenda; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16115/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 34I-bis cod. pen., dedotte nell'unico motivo di ricorso, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2-3); basti sottolineare che le frasi oltraggiose sono state pronunciate alla presenza del proprietario e del cliente ove si era svolta la vicenda; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 35304/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris