CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 22424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2767/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (E.S.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2022 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 20.7.2022, NRG 245/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva disatteso la loro domanda di condanna dall’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito E.S.A.) al risarcimento del danno derivante dall’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato. Essi, infatti, avevano adito il Tribunale di Agrigento riferendo di aver lavorato per anni in virtù di successivi ed illegittimamente reiterati contratti a tempo determinato, di durata oltre i limiti temporali di cui all’art. 5 d. lgs. 368/2001. La Corte d’Appello di Palermo confermava intanto la pronuncia di decadenza dei ricorrenti dalle censure mosse nei riguardi dei contratti a termine intercorsi sia prima che dopo l’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, ritenendo, quale unica impugnativa efficace,quella del marzo 2017,nei riguardi degli ultimi due contratti stipulati tra le parti. Quindi, richiamata la disciplina generale in materia di lavoro a termine, ratione temporis applicabile, ha affermato che il criterio della stagionalità configura una delle possibili ragioni, ma non l’unica, valida a giustificare la deroga all’applicazione della normativa sul lavoro a termine nel settore dell’agricoltura e che, pertanto, le caratteristiche dell’attività agricola permettono di ritenere compatibili con la disciplina in tema di contratti a termine e di deroghe per lavoro stagionale anche tipologie di rapporti non necessariamente coincidenti con la durata delle stagioni. La Corte di merito ha poi aggiunto che a giustificazione della deroga nella reiterazione dei contratti a termine, nel caso in esame valeva anche la citata normativa regionale, la quale, imponendo ai datori di lavoro, per ragioni di politica sociale ed occupazionale, di assicurare un numero minimo di giornate nel corso dell’anno, conclamavano l’assenza di vincoli nella reiterazione, da aversi anzi per normativamente avallata. 2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo il lavoratore ha proposto ricorso articolato in cinque motivi. E.S.A. si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 32, co. 1, 1-bis, 2, 3 e 4 della L. n. 183 del 2010, nonché dell’art. 2, co. 54, del d.l. n. 225 del 2010 introdotto dalla L. n. 10 del 2011 e dell’art. 6 della L. n. 604 del 1966 e con esso si sostiene che erroneamente la Corte territoriale, anche in violazione del principio di eccezionalità delle norme che prevedono decadenze, abbia ritenuto precluso l’esame dei contratti più risalenti. Il motivo è fondato. La Corte di merito, ritenendo la decadenza, si è infatti posta in contrasto con il principio, sancito da questa S.C. secondo cui «in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» (Cass. 16 febbraio 2023, n. 4960). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 5 e 10 del d. lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 19, 21, 23, 29 e 81 del d. lgs. n. 81 del 2015, in relazione all’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 ed all’art. 13 del d. lgs. n. 375 del 1993 e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il superamento del periodo massimo dei 36 mesi di durata complessiva trovasse giustificazione sia nella stagionalità, sia nella natura agricola dell’attività svolta, mentre ai rapporti di lavoro in questione, anche perché intercorrenti con un ente pubblico economico, dovevano pienamente applicarsi le norme poste dapprima dal d. lgs. n. 368 del 2001 e quindi dal d. lgs. n. 81 del 2015. Il terzo motivo adduce la violazione del d.p.r. 1525 del 1963 in relazione agli artt. 5 e 10 del d. lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 19, 21, 23, 29 e 81 del d. lgs. n. 81 del 2015, in relazione all’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, nonché agli artt. 115 e 116 c.p.c. La censura contesta l’argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che le attività lavorative cristallizzate nei contratti a termine e svolte materialmente dai lavoratori fossero sussumibili tra le attività stagionali ed in particolare tra le attività stagionali del settore agricolo, in tal modo ampliando il novero di tali attività per come previste dal legislatore nazionale e con malgoverno della normativa di cui al d.p.r. n. 1525 del 1963, in quanto, sulla base di fatti e delle prove, si sarebbero dovuto concludere che le attività demandate erano prive di qualsivoglia carattere di stagionalità. Il quarto motivo è rubricato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in riferimento agli artt. 1362, 1363, 1364 c.c. ed all’art. 21 del CCNL operai agricoli e florovivaisti, oltre che agli artt. 115 e 116 c.p.c. e con esso si deduce che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le fattispecie di cui al citato art. 21 fossero tutte assistite e caratterizzate dal requisito della stagionalità e ciò anche in mancanza di un’espressa previsione, sul punto, della lettera c) della medesima disposizione collettiva. Il quinto motivo, infine, assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 5 e 10 del d. lgs. n. 368 del 2001, e degli 19, 21, 23, 29 e 81 del d. lgs. n. 81 del 2015, in relazione all’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, nonché del R.D. lgs. n. 455 del 1946 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi dello [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, censurando la sentenza di appello nella parte in cui essa non ha ritenuto che la potestà legislativa regionale non incontrasse il limite della necessaria armonizzazione con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, unitamente al rispetto degli obblighi internazionali e eurounitari. 3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Le questioni sollevate con essi, infatti, sono state già esaminate recentemente da questa Corte con una nutrita serie di precedenti (Cass. nn. 34768/2023; 34741/2023; 34660/2023; 34635/2023; 34630/2023; 34561/2023), le cui motivazioni vengono qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Con tali decisioni questa Corte è venuta ad enunciare direttamente (v. Cass. n. 34561/2023) i seguenti principi: «L’[OSCURATO:PERSONA] – ESA è un ente pubblico non economico il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015»; «La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell’agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati». «In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola; infatti, nell’ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell’anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l’attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale»; «In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro». A tali principi questa Corte intende ora dare continuità, potendosi osservare –in sintesi – che: deve ritenersi –peraltro sia sulla scorta di numerose decisioni di questa Corte relative alla natura degli enti di sviluppo agricolo (Cass. S.U. n. 6634/2005; Cass. n. 13481/2002, proprio in tema degli Enti di [OSCURATO:PERSONA] previsti dalla Legge Regione Sicilia n. 21 del 1965; Cass. S.U. nn. 1416/2004; n. 9970/1996), sia in virtù degli scopi e compiti delineati dagli artt. 2 e 3, della Legge regionale Sicilia n. 21 del 1965, istitutiva dell’Ente, nonché delle ulteriori competenze stabilite dalla successiva Legge Regione Sicilia n. 73 del 1977 – che E.S.A. sia un ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come tale non qualificabile come imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui all’art. 2135 c.c., ed invece assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; dall’esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine – artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 368 del 2001; artt. 19, 21 e 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 – emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole «situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)» (così testualmente Cass. n. 34561/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa, da ciò derivando non solo che grava sul datore di lavoro l’onere di dare la prova del fatto che l’attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche che è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall’ambito della lavorazione stagionale; ne deriva che l’elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525 del 1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all’art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità; la disciplina di cui all’art. 21, comma 8, lett. c, CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine; le previsioni della Legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 ed al d.lgs. n. 81 del 2015. 4. Dai principi sin qui sintetizzati la decisione della Corte d’appello di Palermo risulta essersi ampiamente discostata, facendo inadeguato governo delle previsioni in tema di contratti a termine. Non corretto, in primo luogo, risulta il richiamo – contenuto nella decisione impugnata –all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, in quanto disciplina dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura, qualità che –come visto – non può riconoscersi all’odierno controricorrente. Parimenti non condivisibili sono le argomentazioni della Corte territoriale nel momento in cui questa ha escluso che la stagionalità della lavorazione fosse requisito necessario al fine di affermare la legittimità dei contratti a termine e giunge alla conclusione per cui, nel settore dell’agricoltura tout court , sarebbero state giustificate deroghe, fondate su ragioni di natura oggettiva, al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. Tali conclusioni non possono trovare conforto neppure nell’affermazione per cui la naturale ciclicità temporale dell’attività agricola renderebbe il rapporto agricolo peculiare e giustificherebbe la possibilità di proroghe e/o rinnovi oltre il termine del triennio, dal momento che neppure la ciclicità dell’attività agricola consente eccezioni alla disciplina dei contratti a termine, dovendosi invece ritenere che i lavori adibiti stabilmente a mansioni che rispondono ad esigenze permanenti dell’attività stagionale debbano essere dipendenti a tempo indeterminato. Sarebbe stato invece compito della Corte territoriale, in virtù delle contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine all’effettiva individuazione delle mansioni da lui esercitate e alla loro natura agricola e stagionale, procedere all’accertamento in concreto delle mansioni effettivamente espletate, tenendo peraltro contro degli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro, concernenti sia la presenza, nel contratto concluso con il ricorrente, di un chiaro riferimento alla stagionalità dell’attività da svolgere, sia il carattere delle prestazioni effettivamente svolte dal ricorrente e la riconducibilità delle medesime all’elenco individuato dal d.P.R. n. 1525 del 1963 o alla contrattazione collettiva prevista dall’art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001. La fondatezza dei motivi di ricorso, nei profili sin qui esaminati, conduce di per sé all’accoglimento dei motivi medesimi, risultando così assorbite le ulteriori censure con essi formulate. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, la quale valuterà – anche in ragione dell’erronea declaratoria di decadenza assunta nella sentenza cassata - l’insieme dei contratti a termine intercorsi tra le parti, alla luce de