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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 luglio 2024

Cassazione n. 32687/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20523/2020 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 controricorrente avverso la sentenza n. 331/2020 della Corte d’appello di Lecce depositata il 9-4-2020, OGGETTO: donazione R.G.20523/2020 C.C. 26-11-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26- 11-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.La sentenza n. 331/2020 pubblicata il 9 - 4 - 2020 della Corte d’appello di Lecce ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza n. 1405/2017 del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato risolte per inadempimento del modus le donazioni di cui all’atto del notaio Sabiaa favore della stessa Piconese e l’aveva condannata a pagare ai convenuti [OSCURATO:PERSONA]Alba e [OSCURATO:PERSONA] 6.000,00; per l’effetto la Corte d’appello ha rigettato la domanda volta a ottenere la risoluzione delle donazioni. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]Alba e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in data 2 - 9 - 2024 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale dichiarazione di a ccettazione de lla rinuncia a spese compensate.

All’esito della camera di consiglio del 26 - 1 1 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia al ricorso non è rispettoso dei requisiti di forma impostidall’art. 390 co.2 cod. proc. civ.

La dichiarazione di rinuncia è stata eseguitacon atto di data 6-8- 2024 sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non dai ricorrenti personalmente,con contestuale accettazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

All’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata conferita dai ricorrenti procura speciale per il giudizio di cassazione in data 29-7-2024, depositata il 30-7-2024 contestualmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, nella qualesi dà atto della revoca del mandato al precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ma non ai difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Però la procura conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] riguarda la proposizione del ricorso per cassazione, con testuale riferimento a “ogni più ampio potere e facoltà di legge”, ma nessun richiamo al mandato speciale necessario per rinunciare al ricorso secondo la previsionedell’art. 390 co.2 cod. proc. civ.

Per questo sussistono i presupposti per applicare il principio secondo il quale l’atto di rinuncia, seppure per qualsiasi ragioni privo dei requisiti necessari per comportare la dichiarazione del giudizio di cassazione, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (Cass. Sez.

U 10-12-2020 n. 28182 Rv. 659710-01, per il caso di rinuncia tardiva, Cass. Sez.

L 12-11-2020 n. 25625 Rv. 659543-01 e Cass. Sez. 6-5 7-6-2018 n. 14782 Rv. 649019, per il caso di rinuncia mancante dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 390 cod. proc. civ.).

Per di più n ella fattispecie nell’atto di rinuncia i difensori danno testualmente atto che le parti non hanno interesse alla prosecuzione della causa per avere raggiunto un’intesa.

Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. 2.Si compensano le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo raggiunto dalleparti.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite del giudizio di legittimità.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20523/2020 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 2 controricorrente avverso la sentenza n. 331/2020 della Corte d’appello di Lecce depositata il 9-4-2020, OGGETTO: donazione R.G.20523/2020 C.C. 26-11-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26- 11-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.La sentenza n. 331/2020 pubblicata il 9 - 4 - 2020 della Corte d’appello di Lecce ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza n. 1405/2017 del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato risolte per inadempimento del modus le donazioni di cui all’atto del notaio Sabiaa favore della stessa Piconese e l’aveva condannata a pagare ai convenuti [OSCURATO:PERSONA]Alba e [OSCURATO:PERSONA] 6.000,00; per l’effetto la Corte d’appello ha rigettato la domanda volta a ottenere la risoluzione delle donazioni. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]Alba e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in data 2 - 9 - 2024 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale dichiarazione di a ccettazione de lla rinuncia a spese compensate. All’esito della camera di consiglio del 26 - 1 1 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia al ricorso non è rispettoso dei requisiti di forma impostidall’art. 390 co.2 cod. proc. civ. La dichiarazione di rinuncia è stata eseguitacon atto di data 6-8- 2024 sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non dai ricorrenti personalmente,con contestuale accettazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. All’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata conferita dai ricorrenti procura speciale per il giudizio di cassazione in data 29-7-2024, depositata il 30-7-2024 contestualmente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, nella qualesi dà atto della revoca del mandato al precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ma non ai difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Però la procura conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] riguarda la proposizione del ricorso per cassazione, con testuale riferimento a “ogni più ampio potere e facoltà di legge”, ma nessun richiamo al mandato speciale necessario per rinunciare al ricorso secondo la previsionedell’art. 390 co.2 cod. proc. civ. Per questo sussistono i presupposti per applicare il principio secondo il quale l’atto di rinuncia, seppure per qualsiasi ragioni privo dei requisiti necessari per comportare la dichiarazione del giudizio di cassazione, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (Cass. Sez. U 10-12-2020 n. 28182 Rv. 659710-01, per il caso di rinuncia tardiva, Cass. Sez. L 12-11-2020 n. 25625 Rv. 659543-01 e Cass. Sez. 6-5 7-6-2018 n. 14782 Rv. 649019, per il caso di rinuncia mancante dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 390 cod. proc. civ.). Per di più n ella fattispecie nell’atto di rinuncia i difensori danno testualmente atto che le parti non hanno interesse alla prosecuzione della causa per avere raggiunto un’intesa. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. 2.Si compensano le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo raggiunto dalleparti. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite del giudizio di legittimità.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera
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