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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14909/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 04/02/2021, con cui era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per un totale di due semestri.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua specifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto da Gregorio, che appaiono valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel rispetto delle emergenze processuali, con le quali il ricorrente non si confrontava.

L'ordinanza impugnata, invero, valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, nel corso dei due semestri controversi, scontati nel regime degli arresti domiciliari, aveva ripetutamente violato le prescrizioni che gli erano state imposte, incontrando soggetti differenti dai suoi familiari nelle date del 18/02/2019, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 23/08/2019.

Tali infrazioni del regime domiciliare, per effetto delle loro connotazioni dì serialità, assumevano una valenza altamente negativa ai fini del vaglio del percorso trattamentale intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], complessivamente inteso, rendendo evidente l'atteggiamento di rifiuto dell'opera rieducativa attivata nei suoi confronti, indispensabile ai fini della concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata.

Il provvedimento impugnato, quindi, si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti gli elementi da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, nel cui contesto le violazioni richiamate dal Tribunale di sorveglianza di Milano, anche laddove non rilevanti sul piano penale o non sovrapponibili cronologicamente con le due frazioni detentive in esame, assumono un rilievo altamente sintomatico del percorso negativo intrapreso dal detenuto.

Non v'è dubbio, infatti, che eventuali trasgressioni comportamentali del detenuto, soprattutto se ripetute nel tempo, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01).

In questa cornice, tenuto conto degli univoci indicatori soggettivi che si sono richiamati, che connotavano negativamente il percorso rieducativo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Milano evidenziava correttamente l'inidoneità della liberazione anticipata invocata dal condannato ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente iani DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 04/02/2021, con cui era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per un totale di due semestri. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua specifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto da Gregorio, che appaiono valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel rispetto delle emergenze processuali, con le quali il ricorrente non si confrontava. L'ordinanza impugnata, invero, valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, nel corso dei due semestri controversi, scontati nel regime degli arresti domiciliari, aveva ripetutamente violato le prescrizioni che gli erano state imposte, incontrando soggetti differenti dai suoi familiari nelle date del 18/02/2019, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 23/08/2019. Tali infrazioni del regime domiciliare, per effetto delle loro connotazioni dì serialità, assumevano una valenza altamente negativa ai fini del vaglio del percorso trattamentale intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], complessivamente inteso, rendendo evidente l'atteggiamento di rifiuto dell'opera rieducativa attivata nei suoi confronti, indispensabile ai fini della concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata. Il provvedimento impugnato, quindi, si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti gli elementi da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, nel cui contesto le violazioni richiamate dal Tribunale di sorveglianza di Milano, anche laddove non rilevanti sul piano penale o non sovrapponibili cronologicamente con le due frazioni detentive in esame, assumono un rilievo altamente sintomatico del percorso negativo intrapreso dal detenuto. Non v'è dubbio, infatti, che eventuali trasgressioni comportamentali del detenuto, soprattutto se ripetute nel tempo, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01). In questa cornice, tenuto conto degli univoci indicatori soggettivi che si sono richiamati, che connotavano negativamente il percorso rieducativo intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Milano evidenziava correttamente l'inidoneità della liberazione anticipata invocata dal condannato ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iani DEPO
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