CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO(Iato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 15.11.2022 con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena rideterminata in anni due e mesi quattro di reclusione, con prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla restante aggravante di cui all'art.219 comma 2 n.1 I.f., e ai reati di cui ai capi C ed E dichiarati estinti per prescrizione - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa in data 14.09.2021 dal Tribunale di Sondrio, che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta distrattiva, bancarotta documentale, fraudolenta e semplice, bancarotta preferenziale e bancarotta impropria da falso in bilancio di cui ai capi a), b), c) d), e) ritenendo assorbito nel capo b) il fatto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui al capo f), e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo con riguardo al capo a) inerente la bancarotta fraudolenta distrattiva - ed il terzo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo con riguardo al capo d) inerente la bancarotta impropria - sono indeducibili perché fondati su motivi che impingono il merito della regiudicanda, e si risolvono, per altro verso, nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che alle pagg. 12, 13 e 15, 16 ha indicato le ragioni afferenti la sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione sia al reato di cui al capo A che a quello di cui al capo D); Considerato che il secondo motivo di ricorso che deduce mancanza di motivazione con riferimento al capo b) inerente la bancarotta fraudolenta, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata in cui tra l'altro si evidenzia che l'appello non aveva contestato la materialità del reato, e nell'affrontare il profilo soggettivo si fa riferimento anche a situazione contabile al 31.12.2012 antecedente quindi al 2013); Letta la memoria difensiva pervenuta in atti che adduce argomenti che non consentono di superare gli indicati profili di inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a