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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23061/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d.

"doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, trattandosi di giudizio espletato con rito abbreviato, non sussiste alcun divieto di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 2020, Rv. 279125 - 01), come avvenuto nel caso di specie.

Il reato, inoltre, rimane procedibile d'ufficio, risultando contestata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., con specifico riferimento a furto di gas destinato a pubblico servizio.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 ms gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, trattandosi di giudizio espletato con rito abbreviato, non sussiste alcun divieto di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 2020, Rv. 279125 - 01), come avvenuto nel caso di specie. Il reato, inoltre, rimane procedibile d'ufficio, risultando contestata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., con specifico riferimento a furto di gas destinato a pubblico servizio. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 ms gl
Sentenza Cassazione n. 23061/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris