CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 14631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2920/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 3251/2020depositata il 26/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con la sentenza n. 3251/04/2020 depositata in data 21/02/2019 e non notificata, pronunziando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con ordinanza n. 10651/2019, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 emesso dal comune di Salerno, attribuendo ai terreni in questione una valutazione pari ad euro 63,28 al metro quadro (in luogo del valore stabilito dall’ ente impositore in euro 94,92 al metro quadro), con onere del comune di procedere al ricalcolo delle somme dovute e compensava integralmente le spese dei giudizi ivi compreso quello di legittimità; 1.1. ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei principi fissati dalla Suprema Corte in sede di annullamento, occorrendo valutare le potenzialità edificatorie del terreno, appariva corretta la valutazione dei primi giudici che avevano ritenuto il valore attribuito dal comune ai fini ICI superiore al valore venale atteso che la potenzialità edificatoria dell’ area in esame doveva valutarsi come ridotta a causa del vincolo idrogeologico ancora esistente sicchè risultava congruo il valore stabilito dai primi giudici pari ad euro 63,28 al metro quadro; 1.2. i giudici di appello ritenevano, poi, che gli elementi dedotti dal contribuente non giustificavano diverse conclusioni specie in considerazione del fatto che il principale evento dedotto come idoneo a qualificare il terreno come area non edificabile - che era stato indicato nella decadenza dell’ originario vincolo di destinazione del [OSCURATO:PERSONA] in vista dell’ approvazione della nuova destinazione del fondo avvenuta nel 2018, con la quale con delibera della Giunta n. 114 dell’ 11 aprile 2018, era stata approvata l’ubicazione della nuova sede dell’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’ area AT ERP5 del P.U.C. nella quale erano stati ricompresi i terreni di proprietà del contribuente - non poteva avere incidenza sull’ annualità in questione (2010) e che, sotto altro profilo, del tutto infondate erano le censure relative alla debenza di sanzioni ed interessi; 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; 3.1. il comune di Salerno resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente con il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost.; 1.1. a parere del ricorrente giudici di appello, senza in alcun modo esaminare gli specifici motivi formulati con l’atto di gravame, avevano adottato una motivazione meramente apparente senza nemmeno specificare le ragioni dell’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione e senza in alcun modo esaminare le critiche mosse alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla determinazione del valore venale del bene; 2. con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comm a, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame delle risultanze istruttorie; 2.1. secondo il contribuente la [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo preso in esame il contenuto della relazione di parte a firma dell’Ing. Silvestri, allegata al ricorso introduttivo, con la quale erano stati evidenziati, già alla data del primo gennaio 2010, una serie di vincoli e restrizioni gravanti sul terreno tali da incidere in modo significativo sul valore del terreno; 3.con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 31, comma 20, l. 289/2002, 6 d.lgs. 472/1997; 6 e 10, comma 2, l. 212/2000; 3.1. ad avviso del contribuente i giudici di secondo grado non avevano considerato che risultava comprovato che, al momento della dichiarazione del primo gennaio 2010, il contribuente non era in alcun modo a conoscenza della diversa qualificazione del terreno per effetto dell’approvazione del nuovo P.U.C. per l’ anno 2007, con la conseguenza che, non avendo il comune effettuato la comunicazione di cui all’ art. 31, comma 20, l. 289/2002, lo stesso non poteva essere tenuto alla corresponsione di sanzioni ed interessi, come del resto affermato dal MEF che, con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, aveva sottolineato la necessità di ritenere la buona fede del contribuente in caso di mancata comunicazione della edificabilità dell’ area; 4. il primo motivo di ricorso è infondato; 4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019); 4.2. nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le censure dedotte ritenendo non decisivi gli ulteriori elementi allegati da parte del contribuente, assumendo che gli stessi non consentivano di ridurre ulteriormente il valore come quantificato dal giudice di primo grado anche perché, in parte, afferenti fatti sopravenuti rispetto all’ annualità oggetto di causa; 4.3. la decisione si fonda, pertanto, su di una ratio decidendi logica e comprensibile, sicché non sussiste il lamentato vizio di motivazione inesistente o apparente; 5. anche il secondo motivo, con il quale parte ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,non coglie in alcun modo nel segno; 5.1. va premesso che, come chiarito da S.U. n. 34476/2019: «La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: - il novellato testo dell'art. 360 , n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; - l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;- neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; - nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 5.2. la censura presenta profili di inammissibilità, giacché denuncia vizi di "omesso esame" di risultanze probatorie, senza conformarsi al parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n 134/2012, il quale ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); 5.3. va pure considerato che i giudici di appello, in sede di rinvio, hanno sostanzialmente confermato, quanto al valore dell’area, la ricostruzione dei giudici di primo grado e che in ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.; 5.3. la motivazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] circa il valore venale attribuito agli immobili, stabilito tenendo conto dei vincoli idrogeologici esistenti, risulta, quindi, congrua e sufficiente, risolvendosi le critiche mosse dal contribuente –il quale si limita a richiamare le risultanze della consulenza di parte allegata al ricorso in primo grado ove erano stati individuati taluni vincoli gravanti sul terreno tali da incidere in modo rilevante sul complessivo valore dell’ area – nella sostanza in un diverso apprezzamento dei suddetti elementi di prova, apprezzamento di merito che è in questa sede di legittimità vietato (cfr. Cass. n. 12574 del 2014; Cass. n. 7330 del 2013); 6. anche l’ultimo motivo è infondato; 6.1. sul punto non può che richiamarsi quanto già evidenziato in analoga controversia vertente fra le medesime parti in materia di ICI anno 2012 con la sentenza Cass. n. 26169/2019 ove è stato precisato che «l'art. 31 della legge 289/2002 non condiziona la produttività di effetti ai fini tributari dell'avvenuta destinazione edificatoria dell'area alla notifica della comunicazione prevista dalla stessa norma. Peraltro, l'articolo 36, comma 2, del D.L. 223/2006 stabilisce che in base al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Pertanto, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'Imu e la Tasi) sull'area edificabile. Circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica. Inoltre, la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 504/1992 (ma anche nell'Imu, articolo 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, v. Cass. n.15558/2009 e n. 12308/2017). Né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull'applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente. Il ministero dell'Economia e delle finanze, nella circolare n. 3DF/2012, ha ritenuto che in tale ipotesi si applichi l'articolo 10, comma 2, della legge 212/2000, che esclude l'applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere in seguito a fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa. Sennonchè, la circolare dell'Agenzia delle Entrate interpretativa di una norma tributaria, anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici), per il giudice e per la stessa autorità che l'ha emanata, in quanto priva di efficacia normativa (ex plurimis: Cass. 6699/2014). Nella specie, peraltro, la variazione della qualità del terreno risaliva al 16 novembre 2006, anno di approvazione del nuovo piano urbanistico comunale (PUC), atto generale e conoscibile, mentre l'avviso di accertamento impugnato riguarda l'annualità 2012. Non ricorre, pertanto, la “buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’ assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo”, che è uno dei requisiti necessari ai fini dell'applicabilità di tale disposizione (Cass. n. 23309/2011; n. 537/2015; v. anche Cass. n. 29579/2018; n. 13482/2019, in motiv.)»; 6.2. nella fattispecie in esame posto che, come detto, l’ inosservanza dell’ art. 31, comma 20, L. 289/2002 da parte dell’ ente impositore non assume alcun rilievo e che la circolare MEF è intervenuta nel maggio dell’ anno 2012, successivamente alla maturazione del tributo, non può trascurarsi di considerare che, a fronte di una variazione della qualità del terreno risalente al 16 novembre 2006, anno di approvazione del nuovo piano urbanistico comunale (PUC), atto generale e conoscibile (mentre l'avviso di accertamento impugnato riguarda l'annualità 2010) il contribuente non ha allegato elementi concreti, come sarebbe stato suo specifico onere, tali da giustificare la mancanza di conoscenza ed una sua ignoranza incolpevole; 7. conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del comune di Salerno, liquidate come da dispositivo; 7.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Salerno le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di con