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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1107/2021

ECLI:EU:T:2021:688
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0153_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑153/19) «Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva “composti di rame” – Rinnovo dell’approvazione ai fini dell’immissione sul mercato – Sostanze candidate alla sostituzione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazioni – Proporzionalità – Principio di precauzione – Errore manifesto di valutazione – Perizia»

1. Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Persone giuridiche – Nozione – Possesso della personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale o riconoscimento da parte delle istituzioni dell’Unione quale entità giuridica indipendente (Art. 263 TFUE) (v. punti 35, 36, 38)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento della Commissione che rinnova l’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Inclusione – Atto che non comporta alcuna misura d’esecuzione ai sensi di detta disposizione del Trattato (Artt. 263, comma 4, e 289, §§ 1-3, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 20, § 1, e 79, § 3; regolamenti della Commissione nn. 2018/1981 e 2015/408; decisione del Consiglio 1999/468, artt. 5 e 7) (v. punti 46, 47, 51-53)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che rinnova l’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Ricorso di un’associazione di produttori della sostanza di cui trattasi – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 32; regolamenti della Commissione nn. 2018/1981 e 2015/408) (v. punti 55-59)

4. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009; regolamento della Commissione n. 2018/1981) (v. punti 64-67, 75)

5. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Sostanze attive candidate alla sostituzione – Criteri – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Applicazione di tali criteri alle sostanze inorganiche – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza – Obbligo di armonizzazione delle normative applicabili a una stessa sostanza – Insussistenza – Violazione del principio di precauzione – Insussistenza (Regolamenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 24 e allegato II, e n. 1272/2008) (v. punti 76, 77, 91, 96, 102, 106, 107, 124, 126, 127)

6. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Criteri – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Applicazione di tali criteri alle sostanze inorganiche – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 1, § 3 e 4; regolamento della Commissione n. 2018/1981) (v. punti 110, 135, 136) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l’approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( GU 2018, L 317, pag. 16 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0153_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑153/19) «Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva “composti di rame” – Rinnovo dell’approvazione ai fini dell’immissione sul mercato – Sostanze candidate alla sostituzione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazioni – Proporzionalità – Principio di precauzione – Errore manifesto di valutazione – Perizia» 1. Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Persone giuridiche – Nozione – Possesso della personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale o riconoscimento da parte delle istituzioni dell’Unione quale entità giuridica indipendente (Art. 263 TFUE) (v. punti 35, 36, 38) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento della Commissione che rinnova l’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Inclusione – Atto che non comporta alcuna misura d’esecuzione ai sensi di detta disposizione del Trattato (Artt. 263, comma 4, e 289, §§ 1-3, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 20, § 1, e 79, § 3; regolamenti della Commissione nn. 2018/1981 e 2015/408; decisione del Consiglio 1999/468, artt. 5 e 7) (v. punti 46, 47, 51-53) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che rinnova l’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Ricorso di un’associazione di produttori della sostanza di cui trattasi – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 32; regolamenti della Commissione nn. 2018/1981 e 2015/408) (v. punti 55-59) 4. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009; regolamento della Commissione n. 2018/1981) (v. punti 64-67, 75) 5. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Sostanze attive candidate alla sostituzione – Criteri – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Applicazione di tali criteri alle sostanze inorganiche – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza – Obbligo di armonizzazione delle normative applicabili a una stessa sostanza – Insussistenza – Violazione del principio di precauzione – Insussistenza (Regolamenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 24 e allegato II, e n. 1272/2008) (v. punti 76, 77, 91, 96, 102, 106, 107, 124, 126, 127) 6. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Criteri – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Applicazione di tali criteri alle sostanze inorganiche – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 1, § 3 e 4; regolamento della Commissione n. 2018/1981) (v. punti 110, 135, 136) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l’approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( GU 2018, L 317, pag. 16 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.
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