Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1107/2021
ECLI:EU:T:2021:688
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0153_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 ottobre 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑153/19)
«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva “composti di rame” – Rinnovo dell’approvazione ai fini dell’immissione sul mercato – Sostanze candidate alla sostituzione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazioni – Proporzionalità – Principio di precauzione – Errore manifesto di valutazione – Perizia»
1.
Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Persone giuridiche – Nozione – Possesso della personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale o riconoscimento da parte delle istituzioni dell’Unione quale entità giuridica indipendente
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 35, 36, 38)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento della Commissione che rinnova l’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Inclusione – Atto che non comporta alcuna misura d’esecuzione ai sensi di detta disposizione del Trattato
(Artt. 263, comma 4, e 289, §§ 1-3, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 20, § 1, e 79, § 3; regolamenti della Commissione nn. 2018/1981 e 2015/408; decisione del Consiglio 1999/468, artt. 5 e 7)
(v. punti 46, 47, 51-53)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione che rinnova l’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Ricorso di un’associazione di produttori della sostanza di cui trattasi – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 32; regolamenti della Commissione nn. 2018/1981 e 2015/408)
(v. punti 55-59)
4.
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009; regolamento della Commissione n. 2018/1981)
(v. punti 64-67, 75)
5.
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Sostanze attive candidate alla sostituzione – Criteri – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Applicazione di tali criteri alle sostanze inorganiche – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza – Obbligo di armonizzazione delle normative applicabili a una stessa sostanza – Insussistenza – Violazione del principio di precauzione – Insussistenza
(Regolamenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 24 e allegato II, e n. 1272/2008)
(v. punti 76, 77, 91, 96, 102, 106, 107, 124, 126, 127)
6.
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva in quanto candidata alla sostituzione in applicazione del regolamento n. 1107/2009 – Criteri – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Applicazione di tali criteri alle sostanze inorganiche – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 1, § 3 e 4; regolamento della Commissione n. 2018/1981)
(v. punti 110, 135, 136)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l’approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (
GU 2018, L 317, pag. 16
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.