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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19910/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29969/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain Roma in via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, in P otenza in Piazza A. de Gasperi 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicatan. 292/2022 depositata i l 04/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di verifica fiscale posta in essere dalla Guardia di finanza, Nucleo giudiziario di Polizia giudiziaria di Potenza, venne notificato alla società contribuente un avviso di accertamento, in relazione all’anno di imposta 2013, con il quale venne contestata l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per cessione di beni e distacco di personale. 2.All’esito dell’attività istruttoria, venne comminata la sola sanzione per non conforme tenuta della contabilità in relazione alle operazioni di distacco del personale effettuato nei confronti delle società “Officine DAndrea”, “Nolitalia” e “[OSCURATO:SOCIETA]”.

Con ricorso alla C.T.P. di Potenza, la società contribuente impugnò l’avviso di accertamento ed il ricorso venne accolto.

La decisione venne, quindi, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando come le violazioni riscontrate fossero “scaturite da una errata/irregolare tenuta della contabilità” ma l’appello venne respinto.

Nel dettaglio, il giudice di seconde cure affermò che “nella specie a seguito del contraddittorio instauratosi, avendo la contribuente dimostrato l’effettivo esercizio dell’attività di impresa nonché la regolarità delle fatture, la loro corretta registrazione e il versamento dell’imposta nelle stesse evidenziata, l’ufficio riconosceva l’insussistenza delle contestazioni relative alle operazioni oggettivamente inesistenti.

Infatti accanto all’inesistenza presunta di un’operazione oggettivamente inesistente non è rinvenuto alcun omesso versamento di imposte né la creazione di danno avendo avuto l’operazione finalità diverse da quelle di realizzazione di un vantaggio fiscale.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità, relativamente all’elemento oggettivo del venir meno del danno all’Erario non ricorrendo, come si evince dalla motivazione dell’accertamento, alcuna delle ipotesi previste dal citato articolo 9, la fattispecie non può incidere sul regime sanzionatorio.

Infatti l’applicazione delle sanzioni darebbe luogo ad una sorta di contraddizione logica per effetto dell’avvenuto riconoscimento dell’insussistenza delle contestazioni mosse dalla G.D.F. e originariamente assunte dall’Amministrazione finanziaria, prima dell’esperimento del contraddittorio il ci esito ha avuto l’effetto di neutralizzare l’accertamento.

Si tratterebbe di sanzionare una fattispecie del tutto diversa da quella originariamente contestata.

L’art. 9, infatti, prevede una specifica disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di coloro i quali non conservano le scritture contabili ovvero rifiutano di esibire o dichiarino di non possedere o comunque le sottraggano all’ispezione o alla verifica….Come correttamente rilevato dal primo giudice non è chi non veda come nella specie non ricorre nessuna delle fattispecie previste dalla norma con la conseguenza che l’applicazione della sanzione per violazioni non poste in essere dalla contribuente si manifesta illegittima con la conseguenze conferma della decisione di primo grado e l’annullamento della sanzione irrogata von l’avviso di accertamento all’origine del presente giudizio”.

Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia con tre motivi, la società resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 132, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp.at.cc., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.

Secondo l’Agenzia ricorrente la sentenza conterebbe delle affermazioni inconciliabili.

Nel dettaglio si evidenzia come la C.G.T. di secondo grado muova dalla contestazione effettuata dalla contribuente per l’emissione di fatture oggettivamente inesistenti per la cessione di beni e di distacco del personale per poi rigettare l’appello dell’Agenzia assumendo che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dimostrato l’effettivo esercizio dell’attività di impresa nonché la regolarità delle fatture tanto che a seguito del contraddittorio sarebbe stata riconosciuta l’insussistenza delle contestazioni relative alle predette contestazioni.

Sarebbe quindi palese “l’inconciliabilità delle affermazioni del giudice di merito che, nel dare atto che nell’accertamento l’amministrazione ha ritenuto che alcune fatture erano state emesse con riguardo ad operazioni inesistenti ha poi rilevato che tali contestazioni erano state poste nel nulla dall’ufficio.” 1.2.Ai fini dell’autosufficienza della censura viene riprodotto l’avviso di accertamento impugnato contenente gli elementi acquisiti nel corso delle operazioni di verifica comprovanti che la società lungi dallo svolgere attività di impresa avesse “avuto l’esclusivo fine di precostituire, formalmente, una struttura aziendale tale da giustificare la documentazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti a beneficio di società riconducibili a componenti della compagine sociale e familiari di questi…” Sempre nell’avviso riprodotto si dà atto che a seguito del contraddittorio con il contribuente si è concluso che “possono essere considerate valide alcune eccezioni della parte relativamente allo svolgimento di attività di impresa da parte della società [OSCURATO:PERSONA] srl; la stessa pur avendo in qualche modo svolto attività di impresa non aveva la struttura idonea alla realizzazione di tutto quanto riportato nelle fatture emesse.” Per tale ragione l’Agenzia delle Entrate ha poi abbandonato alcuni rilievi in punto di illegittima detrazione IVA e indebita deduzione di costi nonché di componenti negativi a fini IRAP. 2.Nella sostanza l’ufficio, in sede di contraddittorio, ha riconosciuto una “limitata attività di impresa “che non trova riscontro in quelle fatture che comunque contestate e nell’IVA comunque accertata in E 79.701,00 corrispondente all’IVA esposta nelle fatture emesse, ritenute relative ad operazioni inesistenti” seppur non ripresa a tassazione per essere stata riportata formalmente nei registri contabili. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

2.1. Si censura il passo motivazionale con il quale si è affermato “accanto all’inesistenza presunta di una operazione oggettivamente inesistenti non si è rinvenuto alcun omesso versamento delle imposte né la creazione di danno, avendo avuto l’operazione finalità diverse da quelle di realizzazione di un vantaggio fiscale”. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. per aver escluso che nella specie non trovi applicazione la citata norma. 4.Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.

Il contenuto del ricorso, dalla ricostruzione dei fatti agli esiti dell’accertamento, non corrisponde a quanto affermato in sentenza dove si esclude la legittimità della sanzione irrogata perché, in sostanza, attraverso il contraddittorio con il contribuente l’agenzia avrebbe, diversamente da quanto emerso in sede di P.V.C., accertato l’esistenza delle operazioni oggetto dei rilievi.

Tuttavia da quanto emerge dall’atto di appello, ove peraltro si riproduce parte del PVC, era stato chiaramente contestato ed evidenziato come gli esiti dell’attività di indagine avessero condotto alla sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti.

Ciò aveva comportato l’affermazione dell’esistenza di una mera “limitata attività di impresa” tanto da elidersi solo alcuni, ma non tutti, rilievi posti a fondamento dell’accertamento.

Di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza che muovendo dalla ritenuta esclusione della contestazione in punto di inesistenza delle operazioni fa discendere l’esclusione della sanzione in quanto diversamente opinando si “tratterebbe di sanzionare una fattispecie del tutto diversa da quella originariamente contestata”.

3.1. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta unanullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022).

Sussiste, quindi, il vizio di assenza della motivazione allorché lasentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n.16611 del 2018).

Ciò è proprio quanto verificatosi nella specie stante la contraddizione innanzi rilevata nel corpo della motivazione.

Ne consegue che il primo motivo sia fondato, con consequenziale assorbimento dei restanti due.

La sentenza della C.G.T. di secondo grado della Basilicata deve pertanto essere cassata e rinviata al giudice di merito, in diversa composizione, che quantificherà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29969/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain Roma in via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata, in P otenza in Piazza A. de Gasperi 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicatan. 292/2022 depositata i l 04/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di verifica fiscale posta in essere dalla Guardia di finanza, Nucleo giudiziario di Polizia giudiziaria di Potenza, venne notificato alla società contribuente un avviso di accertamento, in relazione all’anno di imposta 2013, con il quale venne contestata l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per cessione di beni e distacco di personale. 2.All’esito dell’attività istruttoria, venne comminata la sola sanzione per non conforme tenuta della contabilità in relazione alle operazioni di distacco del personale effettuato nei confronti delle società “Officine DAndrea”, “Nolitalia” e “[OSCURATO:SOCIETA]”. Con ricorso alla C.T.P. di Potenza, la società contribuente impugnò l’avviso di accertamento ed il ricorso venne accolto. La decisione venne, quindi, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando come le violazioni riscontrate fossero “scaturite da una errata/irregolare tenuta della contabilità” ma l’appello venne respinto. Nel dettaglio, il giudice di seconde cure affermò che “nella specie a seguito del contraddittorio instauratosi, avendo la contribuente dimostrato l’effettivo esercizio dell’attività di impresa nonché la regolarità delle fatture, la loro corretta registrazione e il versamento dell’imposta nelle stesse evidenziata, l’ufficio riconosceva l’insussistenza delle contestazioni relative alle operazioni oggettivamente inesistenti. Infatti accanto all’inesistenza presunta di un’operazione oggettivamente inesistente non è rinvenuto alcun omesso versamento di imposte né la creazione di danno avendo avuto l’operazione finalità diverse da quelle di realizzazione di un vantaggio fiscale. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, relativamente all’elemento oggettivo del venir meno del danno all’Erario non ricorrendo, come si evince dalla motivazione dell’accertamento, alcuna delle ipotesi previste dal citato articolo 9, la fattispecie non può incidere sul regime sanzionatorio. Infatti l’applicazione delle sanzioni darebbe luogo ad una sorta di contraddizione logica per effetto dell’avvenuto riconoscimento dell’insussistenza delle contestazioni mosse dalla G.D.F. e originariamente assunte dall’Amministrazione finanziaria, prima dell’esperimento del contraddittorio il ci esito ha avuto l’effetto di neutralizzare l’accertamento. Si tratterebbe di sanzionare una fattispecie del tutto diversa da quella originariamente contestata. L’art. 9, infatti, prevede una specifica disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di coloro i quali non conservano le scritture contabili ovvero rifiutano di esibire o dichiarino di non possedere o comunque le sottraggano all’ispezione o alla verifica….Come correttamente rilevato dal primo giudice non è chi non veda come nella specie non ricorre nessuna delle fattispecie previste dalla norma con la conseguenza che l’applicazione della sanzione per violazioni non poste in essere dalla contribuente si manifesta illegittima con la conseguenze conferma della decisione di primo grado e l’annullamento della sanzione irrogata von l’avviso di accertamento all’origine del presente giudizio”. Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia con tre motivi, la società resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 132, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp.at.cc., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. Secondo l’Agenzia ricorrente la sentenza conterebbe delle affermazioni inconciliabili. Nel dettaglio si evidenzia come la C.G.T. di secondo grado muova dalla contestazione effettuata dalla contribuente per l’emissione di fatture oggettivamente inesistenti per la cessione di beni e di distacco del personale per poi rigettare l’appello dell’Agenzia assumendo che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dimostrato l’effettivo esercizio dell’attività di impresa nonché la regolarità delle fatture tanto che a seguito del contraddittorio sarebbe stata riconosciuta l’insussistenza delle contestazioni relative alle predette contestazioni. Sarebbe quindi palese “l’inconciliabilità delle affermazioni del giudice di merito che, nel dare atto che nell’accertamento l’amministrazione ha ritenuto che alcune fatture erano state emesse con riguardo ad operazioni inesistenti ha poi rilevato che tali contestazioni erano state poste nel nulla dall’ufficio.” 1.2.Ai fini dell’autosufficienza della censura viene riprodotto l’avviso di accertamento impugnato contenente gli elementi acquisiti nel corso delle operazioni di verifica comprovanti che la società lungi dallo svolgere attività di impresa avesse “avuto l’esclusivo fine di precostituire, formalmente, una struttura aziendale tale da giustificare la documentazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti a beneficio di società riconducibili a componenti della compagine sociale e familiari di questi…” Sempre nell’avviso riprodotto si dà atto che a seguito del contraddittorio con il contribuente si è concluso che “possono essere considerate valide alcune eccezioni della parte relativamente allo svolgimento di attività di impresa da parte della società [OSCURATO:PERSONA] srl; la stessa pur avendo in qualche modo svolto attività di impresa non aveva la struttura idonea alla realizzazione di tutto quanto riportato nelle fatture emesse.” Per tale ragione l’Agenzia delle Entrate ha poi abbandonato alcuni rilievi in punto di illegittima detrazione IVA e indebita deduzione di costi nonché di componenti negativi a fini IRAP. 2.Nella sostanza l’ufficio, in sede di contraddittorio, ha riconosciuto una “limitata attività di impresa “che non trova riscontro in quelle fatture che comunque contestate e nell’IVA comunque accertata in E 79.701,00 corrispondente all’IVA esposta nelle fatture emesse, ritenute relative ad operazioni inesistenti” seppur non ripresa a tassazione per essere stata riportata formalmente nei registri contabili. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. 2.1. Si censura il passo motivazionale con il quale si è affermato “accanto all’inesistenza presunta di una operazione oggettivamente inesistenti non si è rinvenuto alcun omesso versamento delle imposte né la creazione di danno, avendo avuto l’operazione finalità diverse da quelle di realizzazione di un vantaggio fiscale”. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. per aver escluso che nella specie non trovi applicazione la citata norma. 4.Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti. Il contenuto del ricorso, dalla ricostruzione dei fatti agli esiti dell’accertamento, non corrisponde a quanto affermato in sentenza dove si esclude la legittimità della sanzione irrogata perché, in sostanza, attraverso il contraddittorio con il contribuente l’agenzia avrebbe, diversamente da quanto emerso in sede di P.V.C., accertato l’esistenza delle operazioni oggetto dei rilievi. Tuttavia da quanto emerge dall’atto di appello, ove peraltro si riproduce parte del PVC, era stato chiaramente contestato ed evidenziato come gli esiti dell’attività di indagine avessero condotto alla sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti. Ciò aveva comportato l’affermazione dell’esistenza di una mera “limitata attività di impresa” tanto da elidersi solo alcuni, ma non tutti, rilievi posti a fondamento dell’accertamento. Di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza che muovendo dalla ritenuta esclusione della contestazione in punto di inesistenza delle operazioni fa discendere l’esclusione della sanzione in quanto diversamente opinando si “tratterebbe di sanzionare una fattispecie del tutto diversa da quella originariamente contestata”. 3.1. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta unanullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022). Sussiste, quindi, il vizio di assenza della motivazione allorché lasentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n.16611 del 2018). Ciò è proprio quanto verificatosi nella specie stante la contraddizione innanzi rilevata nel corpo della motivazione. Ne consegue che il primo motivo sia fondato, con consequenziale assorbimento dei restanti due. La sentenza della C.G.T. di secondo grado della Basilicata deve pertanto essere cassata e rinviata al giudice di merito, in diversa composizione, che quantificherà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d